Cassazione Penale, Ordinanza n. 30237/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte e ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Con l'unico motivo ha dedotto l'assenza di prova della volontarietà della condotta, sostenendo che il ritardo nel presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per l'apposizione della firma non fosse espressivo di una reale volontà di ribellione all'obbligo imposto, ma costituisse un mero ritardo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui è sufficiente il dolo generico, inteso come consapevolezza degli obblighi derivanti dalla misura e cosciente volontà di violarne le prescrizioni; inoltre ha richiamato il principio per cui integra il reato anche la presentazione in ritardo per la firma nel registro.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è integrata dalla consapevolezza degli obblighi e dalla cosciente volontà di violare le prescrizioni; la presentazione in ritardo all'autorità per la firma può costituire condotta penalmente rilevante.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa connessi all'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: occorre la consapevolezza della misura e dei relativi obblighi, nonché la cosciente volontà di non osservarli.
- Ai fini della consumazione del reato, è penalmente rilevante anche la presentazione tardiva all'autorità di pubblica sicurezza per l'apposizione della firma, quando il ritardo integri violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione.
- Le finalità soggettive che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale non escludono, di per sé, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, se permane la cosciente violazione dell'obbligo.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una censura manifestamente infondata rispetto a un orientamento consolidato, può essere dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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