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Ordinanza

Ordinanza del 09/04/2018 n. 8618 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e stabilisce che l'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5-bis, comma 2, richiede che l'acquirente possieda già al momento del trasferimento la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, oltre ad assumere l'impegno decennale a costituire, coltivare o condurre il compendio unico. La sentenza della CTR Toscana viene cassata, il ricorso originario del contribuente è rigettato e le spese di legittimità sono poste a suo carico per Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Agevolazione fiscale per il trasferimento di terreni agricoli destinati a compendio unico e requisito soggettivo dell'acquirente

Agevolazione per la costituzione del compendio unico

La pronuncia riguarda l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5-bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7, mediante il richiamo alla L. n. 97 del 1994, art. 5-bis, commi 1 e 2. La misura agevolativa concerne il trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a soggetti che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento. Essa comporta l'esenzione o il trattamento agevolato dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale; per gli atti interessati sono inoltre previsti onorari notarili ridotti a un sesto.

Vicenda processuale

Con sentenza n. 313/30/2015, depositata il 18 febbraio 2015 e non notificata, la CTR della Toscana aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTP di Massa Carrara. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente B.L. avverso l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva richiesto l'imposta di registro, nonché le imposte ipotecaria e catastale, in conseguenza della revoca dell'agevolazione fiscale.

La revoca era stata motivata dalla mancata dimostrazione, da parte del contribuente, del requisito soggettivo necessario per essere qualificato come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. La CTR aveva ritenuto invece sufficiente l'impegno dell'acquirente a costituire un unico compendio immobiliare e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni, senza reputare necessario il possesso della qualifica professionale già al momento dell'acquisto.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

Questione giuridica

L'unico motivo di ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5-bis, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo l'Amministrazione, la CTR aveva erroneamente interpretato la disposizione, ritenendo sufficiente l'impegno decennale alla costituzione e alla conduzione del compendio unico, senza richiedere che l'acquirente fosse già coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

La Corte considera il motivo manifestamente fondato e interpreta la norma nel senso che devono coesistere due elementi:

  • il possesso, in capo all'acquirente, della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
  • l'impegno a costituire il compendio unico e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento.

Interpretazione letterale e sistematica

La Corte richiama il testo della disposizione, secondo cui ai trasferimenti di terreni agricoli effettuati a favore di coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo «in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale» per almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni agevolative della L. n. 97 del 1994, art. 5-bis, commi 1 e 2.

La congiunzione «e» evidenzia la contestualità del requisito soggettivo e dell'impegno relativo alla costituzione e alla conduzione del compendio. Il termine decennale decorre dalla data del trasferimento e presuppone che, già al momento del rogito, l'acquirente possieda la qualifica richiesta. Non è quindi sufficiente la mera destinazione dei terreni alla formazione del compendio unico.

La diversa interpretazione accolta dalla CTR consentirebbe di rinviare indefinitamente l'acquisizione della capacità professionale necessaria alla produttività del compendio. Inoltre, secondo la Corte, una lettura che non richiedesse il requisito soggettivo contestualmente all'acquisto potrebbe prestarsi a facili evasioni d'imposta e contributive.

Precedenti giurisprudenziali richiamati

La Corte conferma l'orientamento già espresso in controversie analoghe da Cass. sez. 5, 18 dicembre 2013, n. 28294, e Cass. sez. 5, ordinanza 28 aprile 2017, n. 10544. Tali precedenti interpretano la norma nel senso della necessaria compresenza, al momento del trasferimento, della qualifica professionale e dell'impegno decennale.

È ritenuto inconferente il richiamo della CTR a Cass. sez. 5, 6 ottobre 2011, n. 20460. Tale decisione riguardava infatti l'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5-bis, comma 3, relativa a immobili agricoli e pertinenze costituiti in maso chiuso. Si tratta di una fattispecie peculiare, disciplinata da una disposizione distinta, nella quale il maso chiuso costituisce di per sé un'unità indivisibile e le modifiche all'estensione e alla consistenza dei diritti reali sono sottoposte all'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, ai sensi degli artt. 1, 4 e 11 della L. provinciale di Bolzano n. 17/2001.

Le ulteriori considerazioni contenute in quel precedente sul comma 2 sono qualificate come obiter dicta e, secondo la Corte, risultano di dubbia coerenza sistematica rispetto alla diversa disciplina del compendio unico.

Natura delle norme agevolative

La Corte respinge anche l'argomento del contribuente secondo cui l'interpretazione adottata costituirebbe una forzatura della disposizione e contrasterebbe con la finalità di favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura. L'agevolazione deve presupporre una capacità lavorativa e professionale già idonea a rendere produttivo il compendio unico; in mancanza di un termine iniziale coincidente con il rogito, l'acquisizione della qualifica potrebbe essere procrastinata sine die.

La soluzione interpretativa è inoltre coerente con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione. In materia di imposta di registro viene richiamata, tra le altre, Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20117. La Corte richiama anche, per il principio relativo alla necessità della capacità professionale, Cass. sez. 5, ordinanza 11 maggio 2017, n. 11642, in tema di agevolazione per la piccola proprietà contadina.

Decisione e conseguenze

Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate viene accolto. La sentenza della CTR Toscana viene cassata perché contrastante con la corretta interpretazione dell'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 2001.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide direttamente la controversia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo periodo, rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ne consegue la conferma della pretesa tributaria relativa all'imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale derivanti dalla revoca dell'agevolazione.

Spese processuali

Per l'andamento complessivo del giudizio, le spese dei due gradi di merito sono compensate tra le parti. Il contribuente, quale controricorrente soccombente in cassazione, è invece condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 9 aprile 2018.

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