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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13641/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento alla lavoratrice, funzionario della Regione Calabria, di un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, nel periodo gennaio-giugno 2009. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento che anche per tali incarichi dovesse valere la durata minima triennale prevista dal comma 2 del medesimo articolo, con conseguente diritto a percepire il trattamento economico relativo al triennio e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva confermato il rigetto, ritenendo che il comma 6 preveda solo un limite massimo di durata e non uno minimo, che la disciplina si riferisca a incarichi eccezionali e temporanei, e che non vi sia base testuale per estendere la durata minima del comma 2 agli incarichi conferiti da Regioni ed enti locali. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come errore in iudicando e contraddittoria motivazione, sostenendo che il termine minimo di durata sarebbe necessario per consentire al dirigente di conseguire gli obiettivi dell'incarico e richiamando anche una delibera della Giunta regionale. La Regione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo il dato letterale dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, che non prevede un termine minimo di durata, a differenza del comma 2, e ha condiviso l'orientamento già espresso da Cass. n. 31399/2024. La Corte ha valorizzato anche il dato sistematico: il comma 2 riguarda dirigenti di ruolo della P.A., mentre il comma 6 riguarda dirigenti non di ruolo, spesso esterni all'amministrazione, per i quali non opera la medesima esigenza di un periodo minimo triennale correlato agli obiettivi; inoltre, l'estensione del comma 6 alle Regioni e agli enti locali non comporta anche l'estensione del comma 2. La Corte ha quindi confermato che per gli incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, non esiste una regola legale di durata minima triennale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento anche dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Disciplina gli incarichi dei dirigenti di ruolo della pubblica amministrazione e prevede una durata dell'incarico non inferiore a tre anni, correlata agli obiettivi da conseguire.

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001

    Regola gli incarichi dirigenziali conferibili in via eccezionale a soggetti non di ruolo; la Corte afferma che il testo non prevede alcun termine minimo di durata, ma solo un limite massimo.

  • art. 19, comma 6-ter, d.lgs. n. 165 del 2001

    Estende alle amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, il comma 6 dell'art. 19, ma non anche il comma 2.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Individua le amministrazioni a cui il comma 6-ter estende la disciplina del comma 6.

  • art. 40, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2009

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 6-ter nell'art. 19.

  • art. 129 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per affermare che l'art. 19, comma 6, si applica anche agli enti locali e alle Regioni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • sentenze Corte cost. n. 103 del 2007 e n. 161 del 2008

    Richiamate per escludere l'analogia con lo spoils system: quelle decisioni censuravano la cessazione anticipata ex lege del rapporto, non la naturale scadenza del termine originariamente previsto.

Massime di principio

  • Per gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 non è configurabile una durata minima legale di tre anni, perché la norma prevede soltanto un termine massimo e la sua ratio è diversa da quella degli incarichi dirigenziali di ruolo.
  • L'interpretazione delle norme sugli incarichi dirigenziali va condotta congiuntamente sul piano letterale e sistematico: non è consentito estendere al comma 6 la durata minima prevista espressamente per il comma 2 in assenza di un sostegno testuale.
  • La disciplina degli incarichi ex art. 19, comma 6, è speciale ed eccezionale, riferita a posizioni non di ruolo e spesso a soggetti esterni alla pubblica amministrazione; perciò non si applicano automaticamente le regole di durata proprie degli incarichi dirigenziali ordinari.
  • L'estensione del comma 6 alle Regioni e agli enti locali non comporta anche l'estensione del comma 2, se il legislatore non lo prevede espressamente.
  • Non è pertinente richiamare la giurisprudenza costituzionale sullo spoils system per sostenere l'esistenza di un termine minimo, quando la cessazione del rapporto avviene alla scadenza del termine originariamente pattuito e non per anticipata cessazione ex lege.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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