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Sentenza

Sentenza del 08/10/2019 n. 25051 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

M.F. Limited aveva richiesto il rimborso dell’IVA pagata in Italia negli anni 2004-2007 per servizi di produzione audiovisiva forniti da F.F. L’Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso ritenendo che M.F. Limited fosse una società fittiziamente interposta da HBO, società statunitense, e BBC, società britannica, allo scopo di ottenere indebitamente il rimborso dell’IVA. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto non provata l’interposizione fittizia, rilevando l’effettività delle prestazioni, l’operatività della società e l’assenza di irregolarità fiscali comunicate dalle autorità britanniche. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che il giudice non avesse valutato unitariamente gli elementi presuntivi e, dall’altro, che M.F. Limited non avesse diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA in quanto soggetto meramente formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Commissione tributaria regionale aveva valutato complessivamente gli indizi e aveva correttamente evidenziato l’assenza di una concreta ragione economica per l’interposizione, l’effettività delle operazioni documentate da contratti, fatture e pagamenti, la capacità operativa della società e l’assenza di irregolarità fiscali segnalate dall’autorità britannica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di specificità quanto alla pretesa mancanza di attività imponibile nel Regno Unito e fondato, quanto all’interposizione fittizia, su un fatto già escluso dal giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 40.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 38-ter del d.P.R. n. 633/1972

    La norma disciplina il rimborso dell’IVA a soggetti non residenti. Il diritto al rimborso può essere negato se l’Amministrazione dimostra che il richiedente è un soggetto fittizio o meramente interposto e che l’operazione è priva di effettività.

  • Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione dell’IVA presuppone che l’imposta sia relativa ad acquisti effettivamente effettuati nell’esercizio di un’attività economica. La Corte non ha escluso in astratto tale principio, ma ha rilevato che il presupposto della fittizia interposizione non era stato provato.

  • Art. 2727 del codice civile

    Le presunzioni possono fondarsi su circostanze note dalle quali il giudice ricava, secondo un ragionamento logico, fatti ignoti. Gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e devono presentare gravità, precisione e concordanza; elementi isolati o genericamente richiamati non sono sufficienti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo deve però essere specifico e confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per negare un rimborso IVA sostenendo l’interposizione fittizia, l’Amministrazione deve fornire elementi concreti, gravi, precisi e concordanti, non potendo basarsi soltanto sulla struttura ridotta della società, sulla sua appartenenza a un gruppo o sul fatto che i committenti dispongano di maggiori risorse.
  • L’effettività delle operazioni può essere dimostrata mediante contratti, fatture, pagamenti, documentazione della produzione, impiego di personale e versamento di retribuzioni e contributi. Una società di piccole dimensioni non è per ciò solo priva di capacità operativa.
  • La presenza di una società intermedia in un gruppo internazionale non implica automaticamente abuso o frode: deve essere individuato e provato il concreto vantaggio indebito perseguito attraverso l’interposizione.
  • Gli indizi devono essere valutati unitariamente, ma chi contesta la sentenza deve indicare con precisione quali elementi siano stati trascurati e spiegare perché essi siano decisivi rispetto alla motivazione adottata dal giudice.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre genericamente la propria ricostruzione dei fatti o introdurre questioni non dimostrate come già dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • L’assenza di contestazioni o segnalazioni da parte dell’autorità fiscale estera può costituire un elemento favorevole alla dimostrazione della regolarità e dell’effettività dell’attività, pur non essendo da sola decisiva.

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