Sentenza del 11/04/2018 n. 8908 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva annullato l'avviso TARSU relativo all'anno 2007, riguardante le superfici coperte adibite a parcheggio del centro commerciale. Il ricorrente ha contestato, da un lato, l'esclusione dell'efficacia del giudicato formatosi sulla TARSU dell'anno 2004 e, dall'altro, la ritenuta non tassabilità dei parcheggi per il loro uso pubblico. Secondo il Comune, la destinazione pubblica non eliminava né la proprietà né la detenzione dell'area e non escludeva la presunta produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendo fondati sia quelli relativi al giudicato esterno sia quelli relativi all'applicazione della TARSU. Ha affermato che la diversità dell'anno d'imposta non esclude automaticamente l'efficacia del giudicato quando gli elementi costitutivi del rapporto tributario sono permanenti e identici, salvo eventuali variazioni intervenute nel tempo. Ha inoltre stabilito che l'uso pubblico del parcheggio non comporta di per sé l'esenzione dalla TARSU: le aree frequentate da persone sono presuntivamente produttive di rifiuti e l'onere di provare l'inidoneità alla produzione di rifiuti o altri presupposti di esenzione grava sul contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2909 del codice civile
Il giudicato vincola le parti sui punti fondamentali già definitivamente accertati. In materia tributaria può operare anche per annualità diverse quando gli elementi costitutivi della fattispecie sono tendenzialmente permanenti e comuni ai diversi periodi d'imposta.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti...
La detenzione o occupazione di locali e aree, comprese quelle destinate a parcheggio, costituisce in via generale presupposto della TARSU quando il servizio di raccolta rifiuti è istituito e attivato.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3
Le esclusioni o riduzioni della superficie tassabile richiedono condizioni oggettive, come l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti o la produzione di rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore. Non operano automaticamente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 2
La denuncia di variazione può incidere sulla valutazione della fattispecie imponibile per le annualità successive, quando dimostri modifiche concrete nella destinazione o nell'utilizzo delle aree.
Massime di principio
- Nei tributi periodici, il giudicato relativo a un'annualità può estendersi ad annualità successive se riguarda elementi strutturali e permanenti del rapporto tributario; tuttavia, eventuali modifiche di fatto o denunce di variazione possono impedire tale estensione.
- La destinazione di un'area a uso pubblico non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARSU: ciò che rileva è l'occupazione o detenzione dell'area e la sua concreta idoneità a produrre rifiuti.
- L'esenzione o la riduzione del tributo costituisce un'eccezione alla regola generale e deve essere provata dal contribuente mediante denuncia tempestiva e documentazione idonea.
- Le aree frequentate da persone, come i parcheggi di centri commerciali, sono normalmente considerate produttive di rifiuti in via presuntiva, anche se scoperte o accessibili al pubblico.
- Il fatto che il Comune non abbia tassato aree analoghe non dimostra l'esenzione di quelle oggetto di causa e non può prevalere sulla disciplina legislativa applicabile.
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