Sentenza del 08/07/2016 n. 13969 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2006. L'ente religioso chiedeva il riconoscimento dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sostenendo che gli immobili erano destinati ad attività religiose e ricettive svolte senza finalità lucrativa, con corrispettivi limitati alla copertura delle spese. L'ente lamentava inoltre la violazione di legge, il vizio di motivazione e l'omessa valutazione della documentazione prodotta, richiamando anche la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esenzione ICI richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento nell'immobile di attività esenti con modalità concretamente non commerciali. Nel caso esaminato, il giudice di merito aveva accertato in fatto che le attività ricettive erano esercitate con modalità imprenditoriali. La limitatezza degli utili, l'eventuale assenza di perdite o la natura religiosa dell'ente non sono sufficienti a escludere il carattere commerciale dell'attività. L'ente ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre al 15% per spese forfettarie, oneri di legge e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività, tra cui quelle assistenziali, religiose, di formazione e ricettive nei limiti previsti dalla legge.
L'esenzione non deriva automaticamente dalla natura religiosa dell'ente o dalla destinazione astratta dell'immobile. Occorre verificare concretamente che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)
La norma è richiamata per il requisito soggettivo: l'ente deve essere privo di un oggetto esclusivo o principale costituito dall'esercizio di attività commerciali.
Codice civile, art. 2082
L'attività ha carattere imprenditoriale quando è economica e organizzata e presenta un'attitudine, anche solo tendenziale, alla remunerazione dei fattori produttivi. Non è necessario che vi sia un lucro effettivamente conseguito.
Codice civile, art. 2195, comma 1
Ai fini della qualificazione commerciale dell'attività è sufficiente l'idoneità dei ricavi a perseguire almeno il pareggio di bilancio; la registrazione di utili modesti o di perdite non esclude di per sé l'esercizio di un'attività imprenditoriale.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione tributaria grava sul contribuente o sull'ente che la invoca.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/DF del 26 gennaio 2009
La prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell'esenzione spetta a chi sostiene di averne diritto.
Le rette devono essere significativamente inferiori ai prezzi di mercato e l'attività non deve alterare il regime di libera concorrenza, anche per evitare che l'esenzione costituisca un aiuto di Stato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Il richiamo evidenzia che la nozione di impresa dipende dall'esercizio di un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'ente, dalle modalità di finanziamento o dall'assenza di uno scopo di lucro.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria non basta dimostrare la natura religiosa o non lucrativa dell'ente: devono essere provati sia i requisiti soggettivi sia quelli oggettivi previsti dalla legge.
- La destinazione dell'immobile deve essere valutata concretamente. Un'attività astrattamente compatibile con l'esenzione può comunque risultare commerciale se è organizzata secondo criteri imprenditoriali.
- La riscossione di corrispettivi o rette non esclude automaticamente l'esenzione, ma è necessario dimostrare che gli importi siano significativamente inferiori ai prezzi di mercato e non producano una distorsione della concorrenza.
- L'assenza di un lucro effettivo, la presenza di utili modesti o persino di perdite non esclude il carattere commerciale: è sufficiente l'idoneità dell'attività a remunerare, almeno tendenzialmente, i fattori produttivi.
- L'onere della prova grava sul contribuente o sull'ente che invoca l'agevolazione; documenti relativi alla natura o alla finalità istituzionale dell'ente non sostituiscono la prova delle concrete modalità di gestione dell'immobile.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito mediante censure generiche o volte soltanto a sostituire la propria ricostruzione a quella della sentenza impugnata.
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