Sentenza n. 2394/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ritiro cautelativo di una pistola automatica adottato dalla Questura ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 19 dicembre 2023 con cui la Questura di Messina aveva disposto il ritiro cautelativo di una pistola regolarmente denunciata e detenuta presso la sua abitazione. Il ritiro era stato motivato dal fatto che, a seguito di una querela presentata da terzi il 27 settembre 2023, il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, omissione di soccorso, minaccia ed estorsione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 in relazione agli artt. 38 e 39 TULPS, sostenendo che la mera querela non fosse sufficiente a fondare il ritiro dell’arma, che l’amministrazione non avesse svolto adeguati accertamenti sui fatti denunciati e sullo stato del procedimento penale, che egli non fosse stato informato della querela e che non vi fossero state misure cautelari o condanne. Ha inoltre contestato l’assenza di urgenza, poiché il ritiro era intervenuto quasi tre mesi dopo la querela. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 39 TULPS e degli artt. 2 e 21-quater l. 241/1990, sostenendo che il ritiro fosse stato disposto senza un termine finale, in attesa di un futuro divieto di detenzione di armi, e costituisse quindi una sospensione sine die del porto d’armi. Le amministrazioni hanno riferito di avere richiesto alla Procura il nulla osta per utilizzare gli atti delle indagini nel procedimento amministrativo finalizzato all’eventuale divieto prefettizio di detenzione di armi, ma che tale nulla osta era stato negato perché le indagini erano ancora in corso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha prodotto certificati dai quali risultava l’assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo il ritiro cautelativo fondato sulla querela presentata per reati significativi, poiché l’art. 39, comma 2, TULPS consente agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, nei casi d’urgenza, di ritirare immediatamente armi regolarmente denunciate nei confronti di persone ritenute capaci di abusarne. La misura ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è diretta a tutelare l’ordine e la pubblica incolumità. In ragione di tale natura, il verbale è stato ritenuto sufficientemente motivato anche mediante il riferimento alla denuncia, senza necessità di anticipare la più approfondita istruttoria propria del procedimento prefettizio per l’eventuale divieto di detenzione. Il TAR ha distinto il ritiro cautelativo ex art. 39, comma 2, TULPS dai provvedimenti definitivi di divieto di detenzione o di revoca del porto d’armi, rispetto ai quali la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non era pertinente. La mancata condanna non incideva sulla legittimità del ritiro, poiché al momento dell’adozione il procedimento penale risultava ancora in fase di indagini. Neppure il decorso di quasi tre mesi dalla querela escludeva di per sé l’urgenza, essendo compatibile con lo svolgimento delle indagini. Quanto al secondo motivo, il giudice ha rilevato che il ricorrente non disponeva più di un valido titolo di porto d’armi e che il provvedimento non aveva sospeso alcuna licenza, ma aveva disposto esclusivamente il ritiro cautelativo dell’arma. L’art. 21-quater l. 241/1990 è stato quindi ritenuto non pertinente. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 2 l. 241/1990: il ritiro è intrinsecamente temporaneo, ma non richiede una durata prestabilita; la Questura deve comunicare tempestivamente il ritiro al Prefetto, cui spetta la verifica dei presupposti per l’eventuale divieto di detenzione. L’eventuale ritardo della Prefettura non determina l’illegittimità della misura cautelare già adottata. L’interessato può sollecitare la verifica prefettizia, rappresentando anche fatti sopravvenuti, e può eventualmente agire contro il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, r.d. 773/1931 (TULPS)
nei casi d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedano, nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne, all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti detenute e regolarmente denunciate
La disposizione consente una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, adottabile anche sulla base di una querela per fatti penalmente rilevanti, in attesa della più approfondita valutazione prefettizia.
art. 38, comma 3, r.d. 773/1931 (TULPS)
l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo [...] e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico
Riconosce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di adottare verifiche e misure cautelari indispensabili alla tutela dell’ordine pubblico.
artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
Confermano la natura preventiva dei poteri dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi e l’ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del detentore.
art. 3 l. 241/1990
Nel caso di una misura cautelare ex art. 39, comma 2, TULPS, l’obbligo motivazionale può essere assolto mediante il riferimento alla denuncia di terzi per reati rilevanti, senza dover svolgere nel verbale l’istruttoria approfondita riservata al successivo procedimento prefettizio.
art. 2 l. 241/1990
Non impone l’indicazione di una durata prestabilita per il ritiro cautelativo delle armi; l’eventuale ritardo della Prefettura nella successiva verifica non rende illegittima la misura già adottata.
art. 21-quater l. 241/1990
Non si applica quando il provvedimento non sospende una licenza o un altro provvedimento amministrativo, ma dispone autonomamente il ritiro cautelativo dell’arma.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono all’interessato di agire contro il silenzio dell’amministrazione prefettizia qualora, dopo il ritiro cautelativo, persista l’inerzia nella verifica dei presupposti per l’eventuale divieto di detenzione.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 121/2013
Ha introdotto nell’art. 39, comma 2, TULPS la disciplina del ritiro cautelativo immediato delle armi nei casi d’urgenza.
art. 699 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto dal quale la detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezioni.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato, insieme all’art. 699 c.p., per evidenziare che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono posizioni di diritto soggettivo ordinario.
artt. 572, 593, 612 e 629 c.p.
Le fattispecie di reato oggetto della querela sono state ritenute sufficientemente significative, in chiave cautelare, per giustificare il ritiro dell’arma.
Massime di principio
- Il ritiro cautelativo di armi regolarmente denunciate previsto dall’art. 39, comma 2, TULPS è una misura preventiva e non sanzionatoria, adottabile nei casi d’urgenza quando emergano elementi idonei a far ritenere il detentore capace di abusarne, anche prima della conclusione dell’istruttoria prefettizia e senza che sia necessaria una condanna penale.
- Per motivare il ritiro cautelativo ex art. 39, comma 2, TULPS può essere sufficiente il riferimento a una querela di terzi relativa a fatti penalmente rilevanti, poiché la misura anticipa logicamente la più approfondita valutazione dell’autorità prefettizia sull’affidabilità del detentore.
- Il mero decorso di un periodo significativo tra la presentazione della querela e il ritiro dell’arma non esclude automaticamente l’urgenza, quando il differimento sia compatibile con lo svolgimento delle indagini ancora in corso.
- Il ritiro cautelativo dell’arma non equivale alla sospensione o alla revoca del porto d’armi e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di indicare la durata della sospensione previsto dall’art. 21-quater l. 241/1990.
- Il ritiro cautelativo ex art. 39, comma 2, TULPS è intrinsecamente temporaneo ma non richiede necessariamente l’indicazione di un termine finale; l’autorità deve tuttavia comunicarlo tempestivamente al Prefetto, cui spetta valutare l’eventuale adozione del divieto di detenzione.
- L’inerzia dell’autorità prefettizia nella successiva verifica dei presupposti non rende di per sé illegittimo il ritiro cautelativo già disposto, ma può essere contestata dall’interessato mediante l’azione avverso il silenzio.
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