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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14480/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la confermata responsabilità per appropriazione indebita sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la somme prelevate sarebbero state compensabili con un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti del cointestatario Renato Cavagni (versamento di €100.000) e la donazione sarebbe nulla per difetto della forma, perciò mancherebbe il fine di profitto; 2) mancata acquisizione di prova decisiva richiesta dalla difesa (attestazione di versamento mediante titolo di credito emesso da Rossetti) ritenuta necessaria per dimostrare la compensazione; 3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva nonostante la riduzione della forbice edittale a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 646 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito che, sulla base della documentazione contabile e della giurisprudenza civile e penale, non hanno superato la presunzione di parità delle quote nel conto cointestato e hanno accertato l'appropriazione delle somme in misura eccedente la quota spettante agli eredi del defunto. Ha altresì ritenuto non decisiva e pertanto correttamente respinta la richiesta istruttoria in appello, richiamando il principio di eccezionalità della rinnovazione probatoria nel secondo grado. Infine ha ritenuto congrua la nuova determinazione della pena operata dalla Corte d'appello (ridotta rispetto al primo grado e conforme ai nuovi parametri), condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma incriminatrice contestata (appropriazione indebita); la Corte valuta la sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo e richiama che la declaratoria di incostituzionalità ha inciso sulla determinazione della forbice sanzionatoria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di impugnazione ai sensi della disposizione sul procedimento in Cassazione.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la trattazione scritta; la Corte segnala che il procedimento si è svolto per trattazione scritta ai sensi di tale norma.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiama la regola sulla non decisività delle prove ai fini della rinnovazione in appello: la Corte ha ritenuto la prova richiesta non decisiva alla luce del materiale già acquisito.

  • art. 606, lett. d) cod. proc. pen.

    Riferimento formale al vizio di motivazione relativo alla valutazione della prova documentale richiesto nella doglianza; la Corte ha ritenuto la censura infondata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in Cassazione: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.

  • art. 1854 c.c.

    «la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass.n. 18777/2015).»

    La cointestazione presuppone solidarietà e contitolarità; la presunzione di parità delle quote può essere superata solo con prove gravi, precise e concordanti; nel caso non è stata superata.

  • art. 1298 c.c., comma 2

    «Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicchè... ciascun cointestatario... non possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.»

    Ai rapporti interni si applica la parità delle quote prevista dall'art. 1298 c.c.; la disposizione supporta la configurabilità dell'appropriazione indebita quando un cointestatario dispone di somme eccedenti la propria quota senza consenso.

Massime di principio

  • La cointestazione di un conto comporta, fino a prova contraria, la presunzione di quote uguali tra i cointestatari; chi deduce il contrario deve fornire prove gravi, precise e concordanti.
  • La sottrazione da un conto cointestato di somme eccedenti la quota presumibile del prelevante può integrare il reato di appropriazione indebita se effettuata senza consenso e senza titolo che giustifichi la misura.
  • Le deduzioni sulla esistenza di un credito compensativo (es. ripetizione dell'indebito o versamento personale) richiedono prova chiara e documentale: l'esistenza di una pretesa soggettiva non basta a escludere il dolo di appropriazione se la contabilità non la conferma.
  • La richiesta di acquisizione di nuova prova in grado di appello è eccezionale; il giudice d'appello può rigettarla se ritiene la prova non decisiva alla luce degli elementi già acquisiti, e tale rifiuto è sindacabile in Cassazione solo se mancante di motivazione o illogico.
  • Nella determinazione della pena, il giudice di appello può riformulare integralmente il trattamento sanzionatorio alla luce di variazioni normative (es. declaratoria di incostituzionalità) purché motivi e parametri applicati risultino congrui rispetto alla media edittale; l'eventuale durezza della pena richiede spiegazioni più puntuali solo se la pena è significativamente superiore alla media.

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