Cassazione Civile, Ordinanza n. 17963/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 2008, riferito a una superficie su area demaniale concessa per alaggio e ormeggio di imbarcazioni con servizi connessi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per non avere chiarito perché non fosse stato applicato il criterio del valore contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992; (2) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992 e dell'art. 1, commi 336 e 337, l. 311/2004, per avere la CTR attribuito efficacia, ai fini catastali e ICI, a una rendita presumibilmente indicata da un soggetto privo di specifico mandato professionale, trattandola come rendita catastale dichiarata o attribuita; (3) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 3 l. 241/1990, per difetto di motivazione dell'avviso, non essendo state indicate le ragioni per cui l'ente avesse disatteso il criterio contabile e avesse invece posto a base del tributo una rendita solo presunta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, escludendo la motivazione apparente e ritenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva adeguatamente considerato che la rendita utilizzata per l'ICI 2008 non risultava formalmente attribuita o comunicata, ma derivava da una indicazione informale di un tecnico priva di efficacia dichiarativa ai fini ICI. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, in collegamento al vizio di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come vizio processuale denunciabile per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, il criterio contabile opera fino all'anno di iscrizione; dal momento dell'attribuzione della rendita si passa al criterio catastale.
art. 1, commi 336 e 337, l. 30 dicembre 2004, n. 311
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la rendita utilizzabile ai fini tributari deve derivare da un procedimento formale e non da una mera indicazione informale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato come norma sul dovere di motivazione dell'atto impositivo e sulla comprensibilità delle ragioni della pretesa tributaria.
art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato come regola generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
d.l. n. 83 del 2012, art. 54
Richiamato per ribadire che, nel nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, non è più deducibile il sindacato sulla sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato come disciplina della base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, applicabile dopo l'attribuzione della rendita.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di percepire le ragioni della decisione e non permette alcun effettivo controllo sul percorso logico del giudice; non è sufficiente la mera sinteticità della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza per la sola insufficienza o inadeguatezza della motivazione sulle quaestiones facti, né sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
- In materia di ICI dei fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, il criterio contabile vale fino all'anno dell'iscrizione; con l'attribuzione della rendita catastale opera il criterio catastale anche per annualità pregresse, ma solo se la rendita sia formalmente attribuita e comunicata secondo le forme previste.
- Una mera indicazione informale o una stima tecnica priva di formale efficacia catastale non può essere equiparata a una rendita catastale dichiarata o attribuita ai fini della legittima determinazione dell'ICI.
- L'atto impositivo deve rendere comprensibili le ragioni della rettifica e il criterio adottato, ma tale requisito è soddisfatto quando dalla motivazione e dagli allegati emerga con sufficiente chiarezza il fondamento della pretesa.
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