Ordinanza n. 105/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n. -OMISSIS- del 02.12.25 - trasmessa con raccomandata A/R in data 16.12.25 - con la quale l’A.S.P. di Palermo ha reso noto il rigetto dell’istanza del ricorrente volta all’accesso “al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima”, giacché, dalla valutazione effettuata in data 13.11.25 dalla I Commissione U.V.M., il minore -OMISSIS- sarebbe risultato privo dei “requisiti previsti dall’art. 3 c. 2 del Decreto Interministeriale del 26/09/2016 per la categoria di cui alla lettera G” e, pertanto, lo stesso non si troverebbe nella “condizione di disabilità gravissima ai sensi del suddetto Decreto Interministeriale”; - del giudizio espresso dalla I Commissione U.V.M. – nell’ambito della visita effettuata in data 13.11.25 - relativamente al minore -OMISSIS-, con il quale quest’ultimo è stato ritenuto privo dei requisiti prescritti dall’art. 3 comma 2 del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima; - del verbale della visita effettuata dalla I Commissione U.V.M. - in data 13.11.25 - relativamente al minore -OMISSIS-. - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e per l’accertamento in capo al minore -OMISSIS- della predetta condizione di disabilità gravissima, al fine della concessione dei correlati benefici economici di cui alla l.r. n. 4 del 1° marzo 2017 e al D.P.R.S. 589/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del beneficio economico per persone con disabilità gravissima, fondato sulla valutazione della Commissione U.V.M. che aveva escluso la sussistenza dei requisiti normativi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’A.S.P. di Palermo, il giudizio della I Commissione U.V.M. e il verbale della visita del 13 novembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione e domandando altresì l’accertamento della condizione di disabilità gravissima del minore ai fini dell’accesso ai benefici economici previsti dalla normativa regionale. Il diniego era motivato dall’assenza dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 settembre 2016 per la categoria di cui alla lettera g).
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha inoltre ritenuto necessaria un’istruttoria per verificare se il minore versi nella condizione di disabilità gravissima prevista dall’art. 3, comma 2, lettera g), del decreto ministeriale 26 settembre 2016. A tal fine ha nominato quale organismo verificatore l’U.V.M. dell’A.S.P. di Messina, prescrivendo il deposito della relazione conclusiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la previa trasmissione alle parti di uno schema di relazione, con termine non inferiore a dieci giorni per le osservazioni. La domanda cautelare è stata accolta, con fissazione dell’udienza pubblica di merito al 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha altresì richiamato i termini decadenziali per la richiesta dei compensi degli ausiliari del magistrato ai sensi dell’art. 71 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, in luogo o a integrazione della tutela cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando tale misura è idonea a tutelare le esigenze cautelari.
art. 3, comma 2, lettera g), d.m. 26 settembre 2016
Individua i requisiti rilevanti per la condizione di disabilità gravissima oggetto della verifica istruttoria.
l.r. n. 4 del 1° marzo 2017
Prevede, secondo quanto indicato nel provvedimento, benefici economici correlati alla condizione di disabilità gravissima.
d.P.R.S. n. 589/2018
È richiamato quale fonte dei benefici economici correlati alla condizione di disabilità gravissima.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni per gli onorari e le spese relativi all’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato e entro duecento giorni dalla trasferta per le relative spese e indennità.
Disciplina i termini decadenziali per la presentazione delle domande di pagamento degli ausiliari del magistrato.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Prevede la tutela dei dati personali nelle decisioni giudiziarie mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi nei casi previsti.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la sollecita fissazione dell’udienza di merito è sufficiente a tutelare le esigenze prospettate, il giudice può disporre tale misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza accordare una sospensione immediata dell’atto impugnato.
- Quando la decisione sulla legittimità di un diniego amministrativo dipende dalla verifica di una condizione sanitaria specialistica, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria mediante organismo verificatore, assicurando il contraddittorio attraverso la previa trasmissione alle parti dello schema di relazione e la possibilità di formulare osservazioni.
- La verifica istruttoria sulla sussistenza di una condizione sanitaria rilevante ai fini dell’accesso a benefici pubblici deve essere riferita ai requisiti normativi specificamente applicabili alla categoria di disabilità dedotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 382/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 1185/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3393/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3394/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3395/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 24 feb 2026Ordinanza n. 3403/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →