Decreto dirigenziale n. 293 del 12/10/2022
Modalità di trasmissione delle attestazioni previste dall’articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina le modalità con cui le Regioni a statuto ordinario devono trasmettere l’attestazione annuale prevista dall’articolo 9 della legge n. 118/2022, necessaria per l’applicazione delle decurtazioni del Fondo nazionale TPL nei casi di mancato affidamento con procedure conformi. Definisce il modello di attestazione, il canale telematico ordinario tramite l’Osservatorio nazionale, una disciplina transitoria per il primo anno, i termini per la comunicazione di eventuali omissioni o ritardi e i controlli a campione sulle dichiarazioni regionali. Regola inoltre l’adeguamento del sistema informatico dell’Osservatorio e l’accesso ai dati da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
Modalità di trasmissione, controllo e gestione delle attestazioni regionali previste dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 sul TPL e regionale
Modalità di trasmissione delle attestazioni regionali sul TPL
Il decreto disciplina l’attuazione dell’articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in materia di attestazioni che le Regioni a statuto ordinario devono rendere ai fini dell’applicazione delle decurtazioni del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale previste dall’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dell’Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero per il supporto alla programmazione e al monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile.
Quadro normativo e finalità del decreto
La legge n. 118/2022 richiede alle Regioni a statuto ordinario di attestare annualmente, entro il 31 maggio, l’avvenuta pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, oppure dei bandi di gara, ovvero l’avvenuto affidamento con procedure conformi al regolamento medesimo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione. L’attestazione deve altresì indicare la conformità delle procedure di gara alle misure dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Il decreto detta quindi le modalità operative di trasmissione, controllo e gestione dei dati.
Modalità di trasmissione delle attestazioni
Le attestazioni devono essere rese dalle Regioni a statuto ordinario secondo il modello allegato al decreto, che costituisce parte integrante dell’atto. L’invio è effettuato dal dirigente regionale competente entro il 31 maggio di ogni anno esclusivamente tramite l’apposito applicativo reso disponibile dall’Osservatorio nazionale.
Disciplina transitoria per il primo anno
Limitatamente al primo anno di attivazione della procedura, e in considerazione della necessità di implementare la funzionalità del sistema informativo dell’Osservatorio, il decreto consente una modalità alternativa di trasmissione: le attestazioni possono essere inviate anche all’indirizzo PEC osservatorio.tpl@pec.mit.gov.it. Questa possibilità opera fino alla pubblicazione sul sito istituzionale del MIT del provvedimento dirigenziale che certifica la disponibilità dell’applicativo sulla banca dati dell’Osservatorio e, in ogni caso, non oltre il 15 aprile 2023.
Omessa o ritardata trasmissione
L’Osservatorio comunica alla Regione interessata l’omessa o tardiva trasmissione delle attestazioni entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale comunicazione è funzionale all’applicazione delle conseguenze previste dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 118/2022, che collegano l’incompletezza o il ritardo della trasmissione alla misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e alla responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del d.lgs. n. 165/2001.
Controlli sulle attestazioni e collaborazione delle amministrazioni
La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale effettua controlli, anche a campione, sulle attestazioni rese dalle Regioni ai sensi dell’articolo 1 del decreto. La medesima Direzione acquisisce anche gli esiti dei controlli svolti dall’Autorità di regolazione dei trasporti secondo le modalità da essa definite. I controlli sono svolti previa comunicazione alla Regione interessata, che deve fornire, anche tramite l’ente affidante, il supporto tecnico e logistico necessario. Le amministrazioni interessate operano senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
Adeguamento del sistema informatico dell’Osservatorio e accesso ai dati
La Direzione generale è incaricata di adeguare il sistema informatico dell’Osservatorio per rendere disponibile l’applicativo dedicato entro il termine previsto per il regime transitorio e per elaborare i dati acquisiti. È inoltre previsto che, mediante la sottoscrizione di un apposito protocollo, l’Autorità di regolazione dei trasporti abbia accesso a tutti i dati e le informazioni detenuti dall’Osservatorio necessari per le verifiche di competenza. L’adeguamento del sistema è finanziato a valere sulle risorse di cui all’articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge n. 50/2017.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il provvedimento attua l’articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, che integra il meccanismo di decurtazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL previsto dall’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017. La disciplina si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dell’istituzione presso il MIT dell’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e al monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile.
Trasmissione delle attestazioni regionali
Le Regioni a statuto ordinario devono compilare l’attestazione secondo il modello allegato al decreto e inviarla entro il 31 maggio di ogni anno al medesimo Osservatorio, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo reso disponibile dal sistema informativo. La trasmissione deve essere effettuata dal dirigente regionale competente.
Regime transitorio per il primo anno
Per il solo primo anno di attivazione della procedura, in attesa dell’implementazione completa dell’applicativo dell’Osservatorio, l’invio può avvenire anche tramite PEC all’indirizzo osservatorio.tpl@pec.mit.gov.it. Questa facoltà è però limitata fino alla pubblicazione sul sito istituzionale del MIT del provvedimento dirigenziale che attesta la disponibilità dell’applicativo sulla banca dati dell’Osservatorio e comunque non oltre il 15 aprile 2023.
Mancata o tardiva trasmissione
L’Osservatorio comunica alla Regione interessata l’omessa o ritardata trasmissione entro il 30 giugno di ciascun anno, ai fini dell’applicazione delle conseguenze previste dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 118/2022, incluse le ricadute sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e sulla responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Controlli sulle attestazioni e supporto istruttorio
La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale effettua controlli, anche a campione, sulle attestazioni rese dalle Regioni e acquisisce gli esiti dei controlli svolti dall’Autorità di regolazione dei trasporti. I controlli sono svolti previa comunicazione alla Regione, che deve fornire, anche tramite l’ente affidante, il supporto tecnico e logistico necessario. Le attività avvengono senza nuovi o maggiori oneri, con risorse già disponibili.
Adeguamento dell’Osservatorio e accesso ai dati
La Direzione generale deve adeguare il sistema informatico dell’Osservatorio per rendere disponibile l’applicativo dedicato e per elaborare i dati acquisiti. È inoltre previsto che, mediante apposito protocollo, sia garantito all’Autorità di regolazione dei trasporti l’accesso a tutti i dati e le informazioni detenuti dall’Osservatorio per le verifiche di competenza. L’adeguamento del sistema è finanziato a valere sulle risorse di cui all’articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge n. 50/2017.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 12 ott 2022Decreto dirigenziale n. 426 del 12/10/2022
- decreto_dirigenziale · 10 ott 2022Decreto dirigenziale n. 233 del 10/10/2022
- decreto_dirigenziale · 10 ott 2022Decreto dirigenziale n. 290 del 10/10/2022
- decreto_dirigenziale · 3 ott 2022Decreto dirigenziale n. 236 del 03/10/2022
- decreto_dirigenziale · 22 ott 2022Decreto dirigenziale n. 17 del 22/10/2022
- decreto_dirigenziale · 22 ott 2022Decreto dirigenziale n. 16 del 22/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →