Decreto dirigenziale n. 233 del 10/10/2022
Con il presente decreto il Lloyd’s Register Group LTD è autorizzato all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto autorizza Lloyd's Register Group LTD a svolgere attività di ispezione e controllo sul naviglio nazionale non rientrante nelle convenzioni internazionali, definendo attività consentite, norme di riferimento, condizioni operative, obblighi informativi, controlli periodici e regole di durata. L'atto si fonda sul d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104 e sulla circolare ministeriale del 23 aprile 2012, dopo un'istruttoria e successive integrazioni documentali richieste anche dal Comando generale delle Capitanerie di porto. Sono disciplinati anche gli obblighi di riservatezza, la responsabilità dell'organismo, la possibilità di sospensione o revoca e la durata quadriennale dell'autorizzazione.
Autorizzazione a Lloyd's Register Group LTD all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali
Autorizzazione a Lloyd's Register Group LTD per ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali
Il decreto dirigenziale autorizza Lloyd's Register Group LTD allo svolgimento delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali, ai sensi del d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104 e della disciplina attuativa richiamata in premessa. L'atto conclude un'istruttoria avviata su istanza dell'organismo e sviluppata attraverso richieste di integrazione, interlocuzioni con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e aggiornamenti del documento tecnico "Linee guida sull'ispezione ed il controllo del naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali".
Base normativa e presupposti dell'istruttoria
Il provvedimento si fonda sul decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE sugli organismi che effettuano ispezioni e visite di controllo delle navi, e sulla nota/circolare ministeriale 23 aprile 2012 che ha definito i criteri per l'autorizzazione degli organismi di classifica per il naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali.
In premessa il Ministero richiama:
- l'istanza di autorizzazione presentata da Lloyd's Register Group LTD il 29 settembre 2020;
- la riunione del 15 luglio 2021 dedicata all'esame delle linee guida operative trasmesse dall'organismo;
- le richieste di integrazione formulate dalla Direzione generale e dal Comando generale delle capitanerie di porto;
- la versione aggiornata delle linee guida, rev. 2 del 3 giugno 2022, trasmessa l'8 giugno 2022;
- la comunicazione del Comando generale del 13 luglio 2022, con cui è stato rappresentato che non residuavano ulteriori richieste.
La Direzione generale conclude che l'istruttoria ha avuto esito positivo e che l'organismo risponde ai criteri richiesti per l'autorizzazione.
Attività autorizzate
L'articolo 2 elenca le attività che Lloyd's Register Group LTD è abilitata a svolgere nell'ambito del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. In particolare, l'autorizzazione riguarda:
- accertamento e controllo delle condizioni di navigabilità;
- assegnazione della linea di massimo carico;
- stazzatura delle navi;
- sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;
- prevenzione ed estinzione incendi a bordo;
- controllo tecnico sulle costruzioni navali e sull'esercizio della navigazione;
- ulteriori attività connesse al ruolo di organismo tecnico autorizzato, relative a impianti, dotazioni ed equipaggiamenti di bordo.
Norme di riferimento per le diverse categorie di unità
Il decreto distingue i riferimenti normativi a seconda della tipologia di unità oggetto di ispezione e controllo.
Per le navi mercantili non soggette alle convenzioni internazionali, in relazione alle attività indicate ai punti a), b), d), e) e f), si fa riferimento a:
- legge 5 giugno 1962, n. 616;
- d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche o integrazioni.
Per l'assegnazione della linea di massimo carico si richiama inoltre:
- d.P.R. 13 marzo 1967, n. 579.
Per la stazzatura delle navi si richiamano:
- legge 29 giugno 1913, n. 796;
- decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202;
- decreto ministeriale 25 luglio 1918;
- d.P.R. 27 ottobre 1972, n. 988.
Per le unità da pesca il decreto rinvia a:
- d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, Titolo V, e successive modifiche o integrazioni;
- decreto 5 agosto 2002, n. 218, come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231;
- d.lgs. 18 dicembre 1999, n. 541.
Per le unità da diporto si applicano:
- decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146;
- decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95.
Per le unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale il richiamo è a:
- d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 45;
- d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche o integrazioni.
Condizioni generali dell'autorizzazione
L'articolo 3 disciplina le condizioni generali di esercizio. L'autorizzazione:
- è revocata di diritto se viene meno, per Lloyd's Register Group LTD, l'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali;
- richiede il mantenimento dell'esperienza e della conoscenza tecnica attraverso l'apposito comitato;
- impone il supporto tecnico specialistico al Ministero tramite la struttura centrale nazionale con sede a Napoli;
- richiede la disponibilità di unità operative con personale tecnico esclusivo qualificato in tutte le Direzioni marittime, secondo la distribuzione territoriale proposta nell'istanza;
- vieta l'assunzione di attività idonee a generare conflitti di interesse.
Obblighi informativi e aggiornamento tecnico
L'articolo 5 impone a Lloyd's Register Group LTD una serie di obblighi di trasmissione e aggiornamento verso la Direzione generale.
In particolare, al rilascio dell'autorizzazione l'organismo deve inviare l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali è autorizzato, in formato elettronico compatibile con MS Excel; l'elenco va aggiornato con cadenza semestrale e deve contenere, ove pertinenti, almeno i seguenti dati:
- n. IMO;
- n. LR;
- nome nave;
- compartimento nave;
- matricola;
- GT/SL;
- toca sì/no;
- organismo di classe precedente;
- data entrata in classe;
- altra società di classifica;
- nome armatore;
- servizio nave;
- data costruzione.
L'organismo deve inoltre garantire alla Direzione generale l'accesso diretto e gratuito alle banche dati pertinenti, anche tramite il proprio sito web.
Con frequenza annuale deve trasmettere, in lingua italiana e in forma cartacea o elettronica, le norme, i regolamenti e le procedure operative relative alle attività autorizzate. In caso di nuove norme o modifiche normative, deve pubblicare sul proprio sito le informazioni in aggiornamento, consentendo osservazioni e proposte della Direzione generale entro 30 giorni e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni. La Direzione generale, a sua volta, deve contattare l'organismo tempestivamente quando intervengano modifiche alla normativa applicabile. Tutta la documentazione tecnica, le istruzioni, i modelli e i rapporti devono essere redatti in lingua italiana.
Monitoraggio, verifiche e poteri di controllo
L'articolo 6 stabilisce che la Direzione generale verifica almeno ogni due anni, mediante ispezioni a campione sul naviglio interessato, che le attività autorizzate siano svolte con soddisfazione dell'amministrazione. Le verifiche sono effettuate da funzionari della Direzione generale incaricati come auditor.
La frequenza delle verifiche dipende anche dagli esiti delle stesse e non può comunque superare i due anni. L'amministrazione può inoltre eseguire verifiche supplementari infrabiennali con preavviso scritto di almeno 30 giorni, anche mediante ispezioni particolareggiate a campione delle navi interessate.
Al termine della verifica viene redatto un rapporto contenente non conformità, osservazioni e commenti; Lloyd's Register Group LTD deve trasmettere le proprie osservazioni entro 60 giorni, indicando le azioni preventive e correttive. Il decreto precisa che la valutazione dell'amministrazione sui risultati può condurre all'accettazione formale delle misure correttive.
Riservatezza e ispettori
L'articolo 7 dispone che sia l'organismo sia l'amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza per quanto attiene alle attività autorizzate.
L'articolo 8 prevede che l'attività sia svolta da ispettori alle esclusive dipendenze di Lloyd's Register Group LTD. In via eccezionale la Direzione generale può autorizzare, caso per caso, l'impiego di ispettori esclusivi di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario con cui Lloyd's Register abbia preso accordi. In ogni caso, le prestazioni di ispettori non dipendenti esclusivi dell'organismo restano soggette al sistema qualità dello stesso.
Responsabilità, durata e cessazione
L'articolo 9 attribuisce a Lloyd's Register Group LTD la responsabilità diretta dell'attività svolta ai sensi del decreto secondo l'ordinamento giuridico italiano.
L'articolo 10 prevede una durata quadriennale dell'autorizzazione, decorrente dalla data del decreto, salvo quanto previsto dalla revoca di diritto e dalle disposizioni richiamate in materia di verifiche. Il Ministero si riserva di valutare la conferma o meno della delega in base alle esigenze della propria flotta. Per il rinnovo, Lloyd's Register Group LTD deve presentare domanda almeno sei mesi prima della scadenza, con le modalità previste dalla nota del 23 aprile 2012 richiamata in premessa.
In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate, la Direzione generale può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate.
Regola di interpretazione
L'articolo 11 stabilisce che il decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, con particolare riferimento al d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435.
Punti principali
Autorizzazione rilasciata all'organismo
Il MIT concede a Lloyd's Register Group LTD l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.
Attività autorizzate e normativa applicabile
Sono ricomprese le operazioni di accertamento della navigabilità, assegnazione della linea di massimo carico, stazzatura, sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, prevenzione incendi, controllo tecnico delle costruzioni navali e ulteriori attività connesse. Il decreto richiama puntualmente le norme nazionali applicabili a navi mercantili, unità da pesca, unità da diporto e unità passeggeri in navigazione nazionale.
Obblighi operativi, controlli e durata
L'organismo deve mantenere aggiornate competenze e procedure, supportare tecnicamente il Ministero, garantire personale qualificato, trasmettere elenchi e banche dati, aggiornare annualmente la documentazione tecnica e consentire verifiche almeno biennali da parte dell'amministrazione. L'autorizzazione dura quattro anni, è revocata se viene meno il titolo per il servizio sulle navi soggette a convenzioni internazionali, e può essere sospesa o revocata in caso di inadempienze.
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