Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/923

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/923 della Commissione, del 24 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Welsh Cider (IGP)]

Normativa europea32017R0923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/923 della Commissione registra la denominazione "Traditional Welsh Cider" come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il provvedimento ha efficacia generale nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Traditional Welsh Cider" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione, della denominazione "Traditional Welsh Cider" per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri prodotti o denominazioni, né contiene esclusioni specifiche oltre al perimetro della registrazione stessa.

Traditional Welsh Cider (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/923 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione delle indicazioni geografiche prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni alla domanda pubblicata, la denominazione "Traditional Welsh Cider" viene iscritta nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione era stata presentata dal Regno Unito e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la registrazione della denominazione è stata disposta senza ulteriori ostacoli procedurali.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Traditional Welsh Cider" è registrata come IGP. La denominazione è inoltre qualificata come prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato quale atto di attuazione del regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Effetti giuridici

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con effetto uniforme nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Traditional Welsh Cider" nel registro delle DOP e delle IGP come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione, presentata dal Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentariregistri e tutela delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.