Cassazione Penale, Sentenza n. 10959/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione (detenzione dal 05/02/2018 al 14/09/2021) dopo essere stato inizialmente condannato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e poi assolto perché "il fatto non sussiste" dalla Corte di appello di Palermo. La Corte territoriale aveva però respinto la richiesta di indennizzo ritenendo che il Mistretta avesse tenuto condotte di grave colpa ostative alla riparazione: in particolare l'assunzione di Vito Bucceri (esponente di rilievo criminale) presso l'azienda formalmente intestata alla madre, il fatto di svolgere per quel dipendente la funzione di autista in più occasioni (compreso l'accompagnamento presso uffici di polizia giudiziaria e a un incontro in un casolare isolato) e altre frequentazioni ambigue. La difesa ha contestato che tali condotte fossero idonee a integrare la colpa grave, richiamando la sentenza di assoluzione che aveva escluso la rilevanza probatoria decisiva di quegli episodi e sottolineando l'assenza di nesso causale tra le condotte e l'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte di appello di Palermo: la richiesa di riparazione per ingiusta detenzione è stata respinta perché il giudice della riparazione ha correttamente ritenuto che le condotte del Mistretta configurassero una grave colpa idonea, ex ante, a creare un'apparenza di contiguità criminale che ha concorso, insieme all'errore dell'autorità procedente, a determinare la detenzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. È stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione spese avanzata dal Ministero resistente per la genericità della memoria depositata.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce il reato associativo di tipo mafioso, che era il capo d'imputazione originario; nel giudizio di riparazione la corte richiama la gravità dell'accusa quale contesto fattuale rilevante per valutare la colpa del richiedente
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso; nel contesto del procedimento di riparazione è stata oggetto di doglianza ma la Corte ha ritenuto non violata la disciplina procedurale applicata dal giudice di merito
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente lamentava violazione di legge e carenze di motivazione; la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate perché la valutazione della colpa grave era adeguatamente motivata
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata alla trattazione del ricorso (modalità di trattazione in camera di consiglio); il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese in cassazione: applicata per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni unite e sez. IV)
numerose pronunce citate nella motivazione (es. Sez. U 28/11/2013 n. 51779; Sez. 4 n. 39726 del 27/09/2023; e altre)
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudice della riparazione deve valutare, con autonomia e in chiave ex ante, se la condotta del richiedente abbia creato un'apparenza di illegalità idonea a influire causalmente sulla detenzione; va inoltre rispettata la sentenza di assoluzione quale punto di riferimento per i fatti definitivamente accertati, ma possono essere valorizzate condotte non esclusivamente ritenute irrilevanti dal giudice di merito quando, valutate ex ante, appaiono gravemente colpose
Massime di principio
- Il giudice che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione esercita un sindacato limitato alla correttezza logico‑giuridica del ragionamento e compie una valutazione autonoma in chiave ex ante sulla colpa grave del richiedente
- La sentenza di assoluzione vincola il giudice della riparazione quanto all'accertamento storico dei fatti: non si possono valorizzare come provati elementi che il giudice di cognizione ha definitivamente escluso
- Tuttavia, la riparazione può essere negata se emergono condotte (anche extraprocessuali) di grave leggerezza o macroscopica trascuratezza che, valutate ex ante, erano idonee a creare un'apparenza di contiguità criminale e dunque a concorrere causalmente alla detenzione
- Per integrare la condizione ostativa della colpa grave non basta il sospetto generico o la mera frequentazione: occorre un nesso causale plausibile, specificità delle circostanze e una valutazione ex ante che le renda percepibili come indicative di contiguità criminale
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente sia l'addebitabilità delle condotte al richiedente sia la loro incidenza causale sulla determinazione della misura detentiva
- Le valutazioni del giudice di merito in sede penale non sono sovrapponibili automaticamente a quelle del giudice della riparazione: quest'ultimo può valutare le stesse condotte con diverso fine (la valutazione della loro idoneità a creare un'apparenza ingannevole), ma non può contraddirne i fatti definitivamente accertati
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