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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28358/2020 del 11/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2403, 2407, 2409 e 2697 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi in relazione al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dei sindaci; sostiene che la specificazione delle irregolarità addebitate agli amministratori fosse sufficiente anche per individuare la causa petendi verso i sindaci e che questi avessero omesso la vigilanza dovuta, estesa oltre la mera verifica contabile. Inoltre censura l'applicazione, da parte della corte d'appello, della normativa processuale sulle spese (art. 92 c.p.c.) nella versione ritenuta non applicabile e, con ricorso incidentale, Tinti contesta la quantificazione e la liquidazione delle spese in primo e secondo grado (violazione art. 112 c.p.c., violazione minimi tariffari e parametrazione dei compensi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha confermato che la corte territoriale ha esaminato gli atti di mala gestio e ha correttamente ritenuto insussistente il nesso causale tra l'omesso controllo dei sindaci e il danno contestato; ha escluso la rilevanza dell'art. 360 n.5 c.p.c. per la doglianza sugli accertamenti di fatto in presenza di doppia conforme (art. 348-ter c.p.c.). Quanto alle spese, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all'applicazione del testo di cui all'art. 92 c.p.c. e ha confermato il potere discrezionale del giudice di merito sulla compensazione; ha inoltre respinto come infondati o autosufficienti i mezzi di Tinti relativi alla liquidazione. Esiti pratici: dichiarata estinta la posizione di Salvatore Averna; rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale; compensazione delle spese nel rapporto tra SIE e Tinti; condanna dell'amministrazione straordinaria SIE al pagamento delle spese processuali relative agli altri controricorrenti, liquidate in Euro 5.200,00 per ciascuno oltre accessori; altresì disposto il versamento degli ulteriori importi ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    Rinvio alla regola generale di diligenza nell'esecuzione dell'incarico; nella sentenza tale norma viene richiamata nel contesto della valutazione della diligenza dei sindaci, ma il giudice ha ritenuto che, pur richiamabile, la prova del nesso causale mancasse.

  • art. 2403 c.c.

    Norma sulla responsabilità degli amministratori; citata come parte delle doglianze ma la Corte ha valutato che le irregolarità contestate agli amministratori non implicavano automaticamente responsabilità concorrente dei sindaci senza nesso causale.

  • art. 2407 c.c.

    "la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti... ",

    La Corte ricorda il principio che la violazione del dovere di vigilanza non richiede sempre l'indicazione di atti specifici, ma è necessario che i sindaci non abbiano rilevato o reagito a macroscopiche violazioni; tuttavia nel caso concreto manca il nesso di causalità tra la presunta omissione e il danno reclamato.

  • art. 2409 c.c.

    Richiamato nel quadro delle rimedialità (denuncia al P.M.), ma la Corte ha valutato che non sussistono profili di responsabilità dei sindaci idonei a incidere sul risultato dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    Principio della prova: l'onere della prova grava su chi allega. Implicito nel giudizio: la ricorrente non ha fornito prova idonea del nesso causale richiesto per accertare la responsabilità dei sindaci.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La Corte afferma che il vizio dedotto come "omesso esame di fatti controversi" non era sindacabile con quest'articolo poiché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado (doppia conforme).

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per spiegare che la presenza di una doppia conforme limita i motivi di cassazione ammissibili, consentendo il ricorso in cassazione solo per i numeri 1-4 dell'art. 360.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Norma sulle spese processuali: la Corte chiarisce che va applicata la versione vigente rispetto alla data di instaurazione del procedimento; la valutazione del "giusto motivo" per compensare le spese rimane discrezionale del giudice di merito e poco sindacabile in cassazione se non vïola il principio che non si possano gravare le spese sulla parte totalmente vittoriosa.

  • d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    Richiamato per stabilire la vigenza delle modifiche procedurali nel tempo e l'impossibilità di impugnare la sentenza di appello con art. 360 n.5 per i fatti esaminati in epoca di tale normativa.

  • L. 28-12-2005, n. 263 (modifica art. 92 c.p.c.)

    Indicata come la versione dell'art. 92 applicabile al processo, nella quale la compensazione può fondarsi su "altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione"; la Corte conferma che quella versione era applicabile al giudizio introdotto nel 2007.

  • art. 2393 c.c.

    Citato relativamente a eccezioni di prescrizione/decadenza sollevate dai sindaci; la Corte spiega che la soccombenza ai fini delle spese si determina in relazione all'esito globale e non alla causa del rigetto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente incidentale Tinti per lamentare mancato esame di motivi sulla quantificazione delle spese; la Corte ha ritenuto il motivo infondato in quanto la corte d'appello aveva effettivamente liquidato le spese.

  • d.m. n. 127/2004

    Riferito ai minimi tariffari forensi: la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per carenza di autosufficienza, giacché il ricorso non indicava le singole voci tariffarie contestate.

  • art. 24 L. n. 794/1942

    Richiamato in connessione al tema dei minimi tariffari; la doglianza non ha superato il requisito di autosufficienza.

  • d.m. n. 55/2004

    Citato in ordine alla parametrazione dei compensi per il gravame; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di riferimento specifico alle voci tariffarie.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento degli ulteriori importi previsti da questa norma a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Per affermare la responsabilità dei sindaci per omesso controllo non basta dimostrare irregolarità degli amministratori: occorre provare il nesso di causalità tra l'omissione di vigilanza e il danno subito.
  • La violazione del dovere di vigilanza ex art. 2407 c.c. non necessita sempre dell'indicazione di un singolo atto specifico, ma richiede che i sindaci non abbiano rilevato o reagito a violazioni macroscopiche; tuttavia la mera contestazione di irregolarità amministrative non discrimina automaticamente la responsabilità dei sindaci.
  • Le valutazioni di fatto compiute in doppia conforme (tribunale e corte d'appello) sono difficilmente sindacabili in cassazione con il motivo di cui all'art. 360 n.5 c.p.c.; ciò limita il sindacato della Corte alle sole questioni di diritto previste dall'art. 360.
  • In tema di spese processuali si applica la versione della norma vigente alla data di instaurazione del processo; la compensazione per "altri giusti motivi" rimane una scelta discrezionale del giudice di merito e la cassazione interviene solo se violato il principio che le spese non possano gravare su chi è totalmente vittorioso.
  • Le impugnazioni avverse alla liquidazione delle spese devono rispettare il principio di autosufficienza: il ricorso per cassazione deve indicare esattamente le voci tariffarie contestate e le ragioni d'errore del giudice di merito.

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