Circolare numero 8 del 13-1-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i criteri di applicazione dell’articolo 18 del D.P.R. n. 488/1968 per i casi in cui il requisito contributivo nel quinquennio precedente la domanda di assegno di invalidità o pensione di inabilità venga perfezionato dopo la presentazione della domanda. Abbandonando il criterio del "quinquennio mobile", l’INPS si adegua all’orientamento giurisprudenziale consolidato: la verifica va effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda, non alla decorrenza differita della prestazione. Le domande in corso e quelle future devono essere trattate secondo questo criterio; le pratiche già definite con il vecchio criterio possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, se non è scaduto il termine di decadenza per agire giudizialmente.
Perfezionamento successivo del requisito contributivo per assegno di invalidità o pensione di inabilità
Perfezionamento successivo del requisito contributivo per assegno di invalidità o pensione di inabilità
La circolare interviene sui criteri di valutazione del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità quando tale requisito venga completato dopo la presentazione della domanda. Il documento chiarisce l’interpretazione dell’articolo 18 del D.P.R. n. 488/1968 alla luce della giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989.
Quadro normativo e orientamento precedente
In origine, con il messaggio n. 37163 del 25 gennaio 1991, l’Istituto aveva adottato il criterio del cosiddetto "quinquennio mobile". Secondo tale criterio, ai fini dell’accertamento del diritto, occorreva considerare il quinquennio anteriore alla decorrenza differita della prestazione, entro il quale doveva risultare perfezionato il requisito contributivo richiesto dalla legge.
Nuovo orientamento applicativo
La circolare prende atto che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale e il successivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale, tale impostazione non è più coerente con l’interpretazione accolta in sede giudiziaria. Per questo motivo, la verifica del requisito contributivo richiesto dagli articoli 4 e 10 della legge n. 222/1984 deve essere effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda di assegno di invalidità o pensione di inabilità, e non al momento della decorrenza della prestazione.
Modalità di perfezionamento del requisito
Il requisito contributivo si considera perfezionato quando, nel quinquennio precedente la domanda, siano stati versati contributi in numero pari a quelli mancanti per raggiungere la soglia prevista dalla legge. La circolare, quindi, valorizza il completamento del requisito sulla base della situazione esistente al momento della domanda, anche se il perfezionamento avviene successivamente.
Applicazione alle domande pendenti e future
Le istruzioni devono essere applicate a tutte le domande di prestazione di invalidità o inabilità ancora in lavorazione e a quelle di futura presentazione. Le pratiche devono essere definite secondo il criterio della verifica al momento della domanda, abbandonando il riferimento alla decorrenza differita.
Riesame delle decisioni già adottate
Le domande già definite sulla base del criterio del "quinquennio mobile" possono essere riesaminate a richiesta degli interessati. Il riesame è però subordinato alla condizione che non sia scaduto il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria, elemento espressamente richiamato dalla circolare.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare riguarda il perfezionamento, successivo alla domanda, del requisito contributivo richiesto nel quinquennio precedente per l’assegno di invalidità o la pensione di inabilità. L’obiettivo è fornire i criteri applicativi dell’articolo 18 del D.P.R. n. 488/1968 alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale.
Superamento del criterio del "quinquennio mobile"
In precedenza, con messaggio n. 37163 del 25 gennaio 1991, era stato adottato il criterio del cosiddetto "quinquennio mobile", secondo cui si considerava il quinquennio precedente la decorrenza differita della prestazione. La circolare precisa che tale impostazione non è più seguita perché in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato formatosi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989.
Nuovo criterio di verifica del requisito contributivo
Per l’accertamento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, il requisito contributivo previsto dagli articoli 4 e 10 della legge n. 222/1984 deve essere verificato con riferimento al momento della presentazione della domanda. Non rileva, quindi, il momento della decorrenza eventualmente differita della prestazione. Il requisito si considera perfezionato quando vengono versati un numero di contributi pari a quelli mancanti nel quinquennio precedente la domanda.
Effetti sulle domande pendenti e future
Le nuove istruzioni si applicano alle domande di prestazione di invalidità o inabilità ancora in corso di trattazione e a quelle che saranno presentate in futuro. Le domande devono essere definite secondo il criterio della verifica alla data di presentazione della domanda.
Riesame delle pratiche già definite
Le domande già definite applicando il criterio del "quinquennio mobile" possono essere riesaminate su richiesta degli interessati. Il riesame è ammesso solo se non è decorso il termine di decadenza per proporre l’azione giudiziaria.
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