Circolare numero 01 del 14-01-1998 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori istruzioni sul regime sanzionatorio per omesso, ritardato ed evasivo versamento dei contributi previdenziali, coordinando le norme succedutesi nel tempo: L. 48/1988, D.L. 538/1996 e L. 662/1996. Viene chiarito il criterio di applicazione temporale delle sanzioni, la cessazione del calcolo degli interessi legali dal 24/10/1996 e la distinzione tra omissione ed evasione, con le relative modalità di calcolo delle somme aggiuntive e della sanzione "una tantum". Sono inoltre indicati il codice 045 per il versamento della sanzione "una tantum" nel quadro C del mod. 031/R e le regole specifiche per le denunce e i pagamenti effettuati nel 1996, con particolare riguardo ai casi in cui l’importo si cristallizza o deve essere ridotto al limite del 100% dei contributi dovuti.
Regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva
Regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva
La circolare interviene per coordinare il regime sanzionatorio in materia di omesso, ritardato ed evasivo versamento della contribuzione previdenziale, richiamando le precedenti circolari n. 33 del 29/11/1996, n. 6 del 17/2/1997 e n. 22 del 21/5/1997. L’obiettivo è chiarire l’applicazione temporale delle diverse discipline succedutesi nel tempo e distinguere in modo netto la disciplina dell’omissione da quella dell’evasione.
Ambito temporale delle norme e criterio di successione
La circolare conferma la non retroattività della L. 662/1996 e stabilisce che il calcolo delle somme aggiuntive deve essere effettuato in base al regime sanzionatorio vigente nel periodo cui si riferisce l’inadempienza, oppure ai diversi regimi succedutisi fino alla data del pagamento o della richiesta di pagamento da parte dell’Ente. In particolare:
- la L. 48/1988 continua ad applicarsi fino al 23/10/1996;
- il D.L. 538/1996 si applica dal 24/10/1996;
- la L. 662/1996 si applica dall’1/1/1997.
Dal 24/10/1996 non devono più essere conteggiati né richiesti interessi legali. La circolare sottolinea anche la necessità di raccordare gli effetti delle norme, soprattutto tra L. 48/1988 e D.L. 538/1996, in considerazione del diverso limite massimo delle somme aggiuntive: fino al 200% nella prima disciplina e fino al 100% nelle successive.
Omissione contributiva
Per le inadempienze contributive ricavabili dalle denunce mod. 031/R e 031/CM presentate entro il 23/10/1996, comprese quelle relative al mese di settembre 1996, si applica la L. 48/1988. Alla data del 23/10/1996 occorre distinguere due situazioni:
- somme aggiuntive inferiori al 100% dei contributi dovuti o versati in ritardo;
- somme aggiuntive uguali o superiori al 100%.
Nel primo caso, dal 24/10/1996 si continua a calcolare quanto dovuto fino al giorno del versamento o del conteggio, ma se l’importo supera il 100% va ricondotto a tale limite. Nel secondo caso, l’importo già maturato al 23/10/1996 resta cristallizzato.
Per i mesi di ottobre e novembre 1996, trova applicazione il D.L. 538/1996, purché il pagamento o la richiesta di pagamento avvenga entro il 31/12/1996; se ciò avviene successivamente, si applica la L. 662/1996.
Evasione contributiva e sanzione "una tantum"
La circolare precisa che l’evasione richiede un trattamento distinto dall’omissione. Richiama in primo luogo l’art. 1, comma 217, lett. b), della L. 662/1996, che ha previsto la sanzione "una tantum" nella misura del 30% dei contributi dovuti, estendendola anche alle irregolarità derivanti da tardiva presentazione o infedeltà delle denunce obbligatorie con conseguente tardivo adempimento contributivo.
Viene poi ricordato il correttivo introdotto dall’art. 59, comma 22, della legge finanziaria 1998: la sanzione non è dovuta se la denuncia della situazione debitoria è presentata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste dell’ente, entro sei mesi dal termine per il pagamento dei contributi o premi, e se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.
Effetti delle somme già versate e delle richieste pendenti
La circolare chiarisce che, qualora la sanzione sia stata già pagata secondo la disciplina originaria, le somme restano acquisite alla gestione. Al contrario, gli uffici devono rinunciare alle eventuali richieste già notificate o da notificare per il medesimo titolo quando, per effetto della disciplina successiva, la sanzione non risulti più dovuta.
Regole di calcolo per l’evasione fino al 23/10/1996
Anche per l’evasione deve essere applicato il criterio della successione delle norme nel tempo. Fino al 23/10/1996, per le denunce mensili fino a settembre 1996, si applica la L. 48/1988, che prevede una somma aggiuntiva del 50% in ragione d’anno fino al 200%; oltre tale soglia si applicano gli interessi al tasso legale.
Alla data del 23/10/1996 possono verificarsi due ipotesi:
- se le somme aggiuntive sono inferiori al 100% dei contributi evasi, dal 24/10/1996 si prosegue fino al limite del 100% e si aggiunge l’"una tantum" nelle percentuali previste dal D.L. 538/1996 e dalla L. 662/1996;
- se le somme aggiuntive sono pari o superiori al 100%, l’importo maturato resta cristallizzato e l’"una tantum" è dovuta solo per la differenza rispetto all’importo risultante dal 100% dei contributi dovuti più la sanzione medesima.
Denunce di ottobre e novembre 1996 e modalità operative
Per le denunce mensili di ottobre e novembre 1996 si applicano le norme del D.L. 538/1996, a condizione che il pagamento avvenga entro il 31/12/1996 e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della denuncia. Se tale termine è rispettato, non si applica la sanzione "una tantum", anche nel caso in cui la modulistica sia stata consegnata oltre i termini ordinari.
Infine, la circolare indica che il versamento della sanzione "una tantum" deve essere evidenziato nel quadro C del mod. 031/R con il codice 045.
Riserva di ulteriori istruzioni
L’Ente si riserva di fornire successive istruzioni sulla corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio per le pratiche non definite nell’anno 1997.
Punti principali
Criterio generale di applicazione delle norme nel tempo
Il calcolo delle somme aggiuntive deve essere effettuato con riferimento al regime sanzionatorio vigente nel periodo interessato, oppure ai diversi regimi succedutisi fino alla data del pagamento o della richiesta di pagamento dell’Ente. La L. 48/1988 si applica fino al 23/10/1996, il D.L. 538/1996 dal 24/10/1996 e la L. 662/1996 dall’1/1/1997. Dopo il 23/10/1996 non devono più essere conteggiati né richiesti interessi legali.
Omissione contributiva
Per le inadempienze ricavabili dalle denunce mod. 031/R e 031/CM trasmesse entro il 23/10/1996, comprese quelle relative al mese di settembre 1996, si applica la L. 48/1988. Alla data del 23/10/1996 si distinguono due casi: somme aggiuntive inferiori al 100% dei contributi dovuti, oppure somme aggiuntive uguali o superiori al 100%. Nel primo caso, dal 24/10/1996 si continua il calcolo fino al pagamento o al conteggio, ma l’importo va comunque ricondotto al massimo del 100%. Nel secondo caso, l’importo maturato al 23/10/1996 resta cristallizzato. Per i mesi di ottobre e novembre 1996 si applica il D.L. 538/1996 se il pagamento o la richiesta di pagamento avviene entro il 31/12/1996; oltre tale data si applica la L. 662/1996.
Evasione contributiva e sanzione una tantum
Per evasione la circolare ribadisce che la fattispecie va trattata con rigore diverso dall’omissione. L’art. 1, comma 217, lett. b), L. 662/1996 ha previsto la sanzione "una tantum" nella misura del 30% dei contributi dovuti anche per irregolarità derivanti da tardiva presentazione o infedeltà delle denunce obbligatorie, collegandole al tardivo adempimento contributivo. Viene richiamato il successivo correttivo dell’art. 59, comma 22, della legge finanziaria 1998, che esclude la sanzione quando la denuncia della situazione debitoria sia spontanea, prima di contestazioni o richieste dell’ente, entro sei mesi dal termine di pagamento, e il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia.
Effetti dei pagamenti già eseguiti e richieste degli uffici
Se la sanzione è stata già versata secondo la disciplina originaria, le somme restano acquisite alla gestione. Gli uffici devono invece abbandonare le eventuali richieste già notificate o da notificare per il medesimo titolo nei casi in cui la disciplina successiva escluda la debenza della sanzione.
Distinzione tra evasione e regolarizzazione spontanea
Per il concetto di denuncia o regolarizzazione spontanea si rinvia alla circolare n. 6 del 17/2/1997. La circolare evidenzia che la disciplina dell’evasione deve essere applicata tenendo conto dei diversi regimi sanzionatori succedutisi nel tempo, con specifiche regole di calcolo per i periodi anteriori e successivi al 23/10/1996.
Regole di calcolo per l’evasione fino al 23/10/1996
Fino al 23/10/1996, per le denunce mensili fino a settembre 1996, si applica la L. 48/1988: somma aggiuntiva del 50% in ragione d’anno fino al 200%; oltre tale limite si applicano gli interessi al tasso legale. Alla data del 23/10/1996 possono verificarsi due ipotesi: se le somme aggiuntive sono inferiori al 100% dei contributi evasi, dal 24/10/1996 si prosegue fino al limite del 100% e si aggiunge l’"una tantum" nelle misure previste dal D.L. 538/1996 e dalla L. 662/1996; se le somme aggiuntive sono pari o superiori al 100%, l’importo maturato resta cristallizzato e l’"una tantum" è dovuta per la differenza tra tale importo e quello risultante dal 100% dei contributi più la sanzione stessa.
Denunce di ottobre e novembre 1996 e codice di versamento
Per le denunce mensili di ottobre e novembre 1996 si applicano le norme del D.L. 538/1996, a condizione che il pagamento sia effettuato entro il 31/12/1996 e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione. Rispettato tale termine, è esclusa l’applicazione dell’"una tantum", anche se la modulistica sia stata consegnata in ritardo. Il versamento della sanzione "una tantum" deve essere evidenziato nel quadro C del mod. 031/R con il codice 045.
Riserva di ulteriori istruzioni
La circolare si riserva di fornire ulteriori indicazioni per la corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio alle pratiche non definite nell’anno 1997.
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