Circolare numero 9 del 14-1-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'adeguamento degli importi delle prestazioni antitubercolari in relazione agli aumenti fissati dal decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1997. Vengono indicati i nuovi importi dal 1 gennaio 1997 e dal 1 gennaio 1998 per indennità giornaliera, post-sanatoriale e assegno di cura o di sostentamento. Le sedi INPS devono effettuare i conguagli per il 1997, corrispondere le prestazioni aggiornate per il 1998 e informare i datori di lavoro per i casi di indennità giornaliera liquidata da questi ultimi. È inoltre previsto l’adeguamento della procedura automatizzata di liquidazione.
Aumento delle indennità antitubercolari per il 1997 e il 1998
Aumento delle indennità antitubercolari
La circolare INPS n. 9 del 14 gennaio 1998 disciplina l’aggiornamento degli importi delle prestazioni antitubercolari per effetto del decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1997. L’intervento riguarda sia gli importi riferiti al 1 gennaio 1997 sia quelli decorrenti dal 1 gennaio 1998, con conseguenti attività di conguaglio e adeguamento operativo a carico delle sedi.
Quadro normativo e decorrenza degli aumenti
Gli aumenti sono determinati dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale del 20 novembre 1997. La circolare precisa che:
- dal 1 gennaio 1997 l’aumento è pari al 3,9%, in luogo del 3,8% attribuito dal decreto del 20 novembre 1996;
- dal 1 gennaio 1998 l’aumento è pari all’1,7%.
Gli importi delle indennità antitubercolari risultano correlati legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Importi delle prestazioni per il 1997 e il 1998
Per le principali prestazioni antitubercolari la circolare indica i seguenti valori:
- Indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: 17.970 dal 1 gennaio 1997; 18.280 dal 1 gennaio 1998.
- Indennità giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: 8.985 dal 1 gennaio 1997; 9.140 dal 1 gennaio 1998.
- Indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: 29.940 dal 1 gennaio 1997; 30.450 dal 1 gennaio 1998.
- Indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ai sensi del citato art. 1 della legge n. 419/1975: il testo riporta 14.970 per il 1997 e 5.225 per il 1998.
- Assegno di cura o di sostentamento mensile: 120.810 dal 1 gennaio 1997; 122.860 dal 1 gennaio 1998.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi territoriali devono utilizzare i nuovi importi per:
- effettuare i conguagli dovuti per l’anno 1997;
- corrispondere per l’anno 1998 le indennità antitubercolari nella misura aggiornata.
La circolare assegna quindi alle sedi un duplice compito: sistemare le posizioni pregresse e applicare correttamente le nuove misure nelle liquidazioni successive.
Indennità liquidate dai datori di lavoro
Per le indennità giornaliere liquidate direttamente dai datori di lavoro, le sedi devono comunicare gli aumenti intervenuti dal 1 gennaio 1997 e dal 1 gennaio 1998. I datori di lavoro potranno così:
- effettuare i conguagli relativi al 1997;
- adeguare gli importi corrisposti per il 1998.
Prestazioni in corso di godimento e supporto procedurale
L’adeguamento deve essere applicato, dal 1 gennaio 1998, anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento a quella data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
La circolare ricorda inoltre che deve in ogni caso essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di 18.280. Per consentire l’esecuzione degli adempimenti previsti, la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sarà aggiornata.
Punti principali
Aggiornamento normativo e decorrenze
Gli importi delle indennità antitubercolari sono aggiornati per effetto degli aumenti stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1997. Gli aumenti decorrono dal 1 gennaio 1997, nella misura del 3,9% in sostituzione del 3,8% attribuito dal decreto del 20 novembre 1996, e dal 1 gennaio 1998 nella misura dell’1,7%.
Nuovi importi delle prestazioni antitubercolari
Per il 1997 e il 1998 sono indicati i seguenti importi: indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati, da 17.970 a 18.280; indennità giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975, da 8.985 a 9.140; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati, da 29.940 a 30.450; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ai sensi della legge n. 419/1975, con importo indicato nel testo come 14.970 per il 1997 e 5.225 per il 1998; assegno di cura o di sostentamento mensile, da 120.810 a 122.860.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi devono tenere conto dei nuovi importi per effettuare i conguagli dovuti per l’anno 1997 e corrispondere le indennità antitubercolari nella misura prevista per il 1998.
Comunicazioni ai datori di lavoro
Per l’indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le sedi devono comunicare gli aumenti intervenuti dal 1 gennaio 1997 e dal 1 gennaio 1998 affinché i datori di lavoro provvedano ai conguagli relativi al 1997 e all’adeguamento dei nuovi importi per il 1998.
Adeguamento delle indennità in corso di godimento e procedura automatizzata
L’adeguamento decorre dal 1 gennaio 1998 anche sulle indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. La circolare ricorda inoltre che deve comunque essere garantita la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di 18.280. La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sarà adeguata per consentire alle sedi di eseguire gli adempimenti indicati.
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