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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10587/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite trae origine da un giudizio risarcitorio promosso da un professionista contro tre soggetti, a seguito di vicende penali irrevocabili per concussione e tentata corruzione. L'attore deduceva di essere stato indotto, con pressioni e condotte ritorsive, a favorire l'offerta di acquisto di un immobile presentata da uno degli imprenditori interessati alla procedura, e di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali per la lesione dell'immagine, della credibilità professionale e delle prospettive di carriera. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la condanna riducendo l'importo, ma aveva anche riconosciuto in motivazione il diritto di regresso tra i corresponsabili, ripartendo le responsabilità nella misura del 45% a due convenuti e del 10% al terzo. Tuttavia tale statuizione di regresso non compariva nel dispositivo. Il ricorrente, quale erede di uno dei convenuti, ha censurato la sentenza per omessa pronuncia nel dispositivo sulla domanda di manleva/regresso accolta in motivazione, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ex artt. 132 e 156 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio tra il ricorrente e il soggetto nei cui confronti era intervenuta rinuncia ai motivi di ricorso, con compensazione delle spese tra tali parti. Ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il contrasto tra motivazione e dispositivo, nel caso concreto, rendesse incompleto il decisum solo quanto alla parte dispositivo relativa al regresso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al dispositivo e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha inserito anche nel dispositivo la ripartizione delle responsabilità nella misura del 45% a carico di ciascuno dei due principali corresponsabili e del 10% a carico del terzo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente costituito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione dell’art. 112 c.p.c.

    Consente di denunciare nullità della sentenza per errori processuali come l'omessa pronuncia o il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda; l'omessa trasposizione nel dispositivo di una statuizione rilevante integra vizio solo se impedisce di individuare il comando giudiziale.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la motivazione e il dispositivo coerenti; la carenza del dispositivo può determinarne la nullità se impedisce di ricostruire il contenuto della decisione.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della sentenza per vizi formali ricorre solo quando il difetto incide sulla funzione del provvedimento e sulla certezza del comando giudiziale.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Cassazione può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, correggendo la sentenza cassata nella parte viziata.

  • art. 1284, quarto comma, c.c.

    Richiamato in relazione agli interessi legali riconosciuti sulla condanna risarcitoria di primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando rende impossibile individuare con certezza il contenuto concreto del comando giudiziale; se la motivazione consente di ricostruire inequivocamente la statuizione, il vizio può ridursi a mero errore materiale.
  • Quando la Corte di cassazione rileva che la statuizione omessa nel dispositivo è comunque ricavabile in modo certo dalla motivazione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza limitatamente alla parte viziata e decidere direttamente nel merito.
  • La domanda di regresso o di riparto interno della responsabilità, se accolta in motivazione ma non riportata nel dispositivo, deve essere resa coerente attraverso l'interpretazione complessiva della sentenza, valorizzando il contenuto essenziale del decisum.
  • La rinuncia al ricorso nei confronti di una sola parte produce estinzione parziale del giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale con quella parte, con possibile compensazione delle spese tra i soggetti interessati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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