Cassazione Penale, Sentenza n. 14900/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la decisione di esecuzione delle pene concorrenti (provv. n. 206/2018) chiedendo la rideterminazione del cumulo perché la revoca della sospensione condizionale della pena (2 mesi e 20 giorni) disposta il 10/4/2019 sarebbe stata illegittima: a suo avviso il reato era già estinto il 23/6/2007 e comunque non sussistevano i presupposti per la revoca (assenza di contravvenzione della stessa specie nei due anni successivi, nessuna condanna intervenuta). Il ricorrente ha quindi chiesto che la pena risultante dal provvedimento di cumulo fosse rideterminata escludendo l'arresto oggetto di revoca contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di rideterminazione. Ha ritenuto che la domanda del ricorrente, nella sostanza, impugnasse la legittimità del provvedimento di revoca della sospensione condizionale già divenuto irrevocabile, provvedimento che non era stato impugnato nei termini e modi previsti (art. 666, comma 6, c.p.p.). La Corte ha ricordato i limiti dei poteri del giudice dell'esecuzione di rimettere la sospensione condizionale e ha indicato che, per ottenere la modifica del cumulo in ragione di un presunto vizio della revoca, il rimedio corretto sarebbe stato l'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di revoca o l'impugnazione nei modi previsti quando possibile; non essendo ciò avvenuto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Disciplina le condizioni oggettive e soggettive per la concessione della sospensione condizionale della pena; la pronuncia evidenzia che tale valutazione spetta al giudice della cognizione e richiede la verifica dei requisiti previsti
art. 167 cod. pen.
Riferito all'effetto estintivo del reato; il ricorrente invocava l'estinzione del reato alla data utile, ma la Corte ha ritenuto che la questione non potesse essere riesaminata nell'istanza esecutiva senza i rimedi processuali corretti
art. 660 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente; il giudice ha però ritenuto la mancanza del corretto percorso impugnatorio e l'uso improprio dell'istanza esecutiva per contestare il provvedimento di revoca
art. 670 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella doglianza ma la Corte ha confermato che l'azione concreta doveva seguire le forme previste per impugnare il provvedimento di revoca
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Stabilisce le forme e i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia esecutiva; la mancata impugnazione secondo questa norma è stata ritenuta causa dell'inammissibilità dell'istanza
art. 665 e segg. cod. proc. pen.
Indicano i poteri e i limiti del giudice dell'esecuzione; la Corte ha sottolineato che tali poteri sono circoscritti e non consentono una piena riconsiderazione della concessione o revoca della sospensione condizionale al di fuori dei casi espressamente previsti
art. 671 cod. proc. pen.
Prevede che la sospensione condizionale in sede esecutiva possa essere riconosciuta solo in casi specifici (es. applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione); limita la possibilità del giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio
art. 673 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione, in ipotesi di intervenuta abolitio criminis, di emanare provvedimenti conseguenti che possono portare alla concessione del beneficio previa valutazione prognostica; la Corte ha richiamato questa eccezione ma escluso un potere generale
art. 164, comma 1, cod. pen.
Riguarda il giudizio prognostico necessario per concedere la sospensione condizionale in sede esecutiva quando ammessa; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare il requisito prognostico nei casi ammessi dalla legge
Massime di principio
- Se si intende contestare la revoca della sospensione condizionale della pena occorre seguire i rimedi processuali previsti (impugnazione del provvedimento nei termini e forme previsti, o incidente di esecuzione) e non limitarsi a un'istanza generica in sede esecutiva.
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri limitati: può concedere la sospensione condizionale in sede esecutiva solo nei casi espressamente previsti (art. 671 c.p.p. e art. 673 c.p.p. per abolitio criminis con valutazione prognostica).
- Un provvedimento di revoca divenuto irrevocabile, se non tempestivamente impugnato, produce effetti preclusivi e non può essere riesaminato in modo indifferenziato tramite istanza esecutiva, salvo che emergano nuovi fatti o questioni giuridiche non esaminate.
- Per ottenere la rideterminazione del cumulo per illegittimità del titolo esecutivo è necessario mirare al titolo stesso (provvedimento di revoca) con gli specifici rimedi (incidente di esecuzione o impugnazione) e non sollevare la questione in termini sostanzialmente diversi.
- Quando si deduce estinzione del reato per decorso di termini o per altri motivi, è essenziale provare e documentare il nuovo elemento temporale o fattuale non già esaminato in precedenza, poiché il riesame è ammesso solo su basi nuove o sopravvenute.
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