Corte di giustizia, Sentenza C-411/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022. — S contro Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafi 1 e 2 – Prestazioni di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 4 – Prestazioni familiari – Esclusione dei cittadini di altri Stati membri economicamente inattivi durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante. — Causa C-411/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha esaminato la compatibilità con il diritto UE della normativa tedesca che negava gli assegni familiari, per i primi tre mesi di soggiorno, ai cittadini UE economicamente inattivi provenienti da un altro Stato membro. Ha qualificato gli assegni familiari come "prestazioni familiari" ai sensi del regolamento n. 883/2004 e ha escluso che ricadessero nella nozione di "prestazioni di assistenza sociale" della direttiva 2004/38. Ne è derivato che la deroga dell’articolo 24, paragrafo 2, non era invocabile, mentre l’articolo 4 del regolamento imponeva la parità di trattamento. La normativa nazionale è stata quindi dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.
Parità di trattamento per le prestazioni familiari: incompatibilità con il diritto UE della esclusione, nei primi tre mesi, dei cittadini UE economicamente inattivi di altro Stato membro che abbiano stabilito la residenza abituale nello Stato ospitante
La questione giuridica
Se l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 24 della direttiva 2004/38 ostino a una normativa nazionale che nega, per i primi tre mesi di soggiorno, le prestazioni familiari a un cittadino dell’Unione di altro Stato membro economicamente inattivo, pur concedendole a un cittadino nazionale nella stessa situazione, e se tale differenza possa essere giustificata dalla deroga di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.
Principio di diritto
L’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 osta a una normativa nazionale che esclude, nei primi tre mesi di soggiorno, le prestazioni familiari a favore di un cittadino dell’Unione di altro Stato membro che abbia stabilito la residenza abituale nello Stato ospitante ed è economicamente inattivo, quando invece tali prestazioni sono riconosciute ai cittadini nazionali economicamente inattivi rientrati nello stesso Stato; una simile discriminazione diretta non è giustificata dal regolamento. L’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non si applica, perché la deroga riguarda solo le prestazioni di assistenza sociale e non le prestazioni familiari di sicurezza sociale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 1, lettere j), k) e z), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 4, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 3, lettera e), regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 11, regolamento (CE) n. 987/2009
- Direttiva 2004/38/CE
- Considerando 9, 10, 20 e 21, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 6, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 24, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 21 TFUE
Parità di trattamento e assegni familiari nei primi tre mesi di soggiorno
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Bremen in materia di assegni familiari tedeschi e trattamento dei cittadini dell’Unione economicamente inattivi. La Corte è stata chiamata a stabilire se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di negare tali prestazioni, per i primi tre mesi di soggiorno, ai cittadini di altri Stati membri che abbiano stabilito la residenza abituale nel territorio nazionale.
Fatti e procedimento principale
S, cittadina dell’Unione originaria di un altro Stato membro, aveva chiesto gli assegni familiari per i suoi tre figli. Dopo precedenti vicende amministrative, nel 2019 la Cassa per gli assegni familiari aveva respinto la sua nuova domanda per il periodo iniziale di soggiorno in Germania, rilevando che nei primi tre mesi successivi all’insediamento S non aveva percepito redditi nazionali e quindi non soddisfaceva le condizioni dell’articolo 62, paragrafo 1a, dell’EStG. S ha impugnato il diniego davanti al giudice del rinvio, che ha sollevato questione pregiudiziale.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte ha richiamato:
- il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare gli articoli 1, lettere j), k) e z), 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, lettera j), 4 e 11, paragrafo 3, lettera e);
- il regolamento (CE) n. 987/2009, articolo 11, sulla determinazione della residenza;
- la direttiva 2004/38/CE, in particolare i considerando 9, 10, 20 e 21, gli articoli 6, 14, paragrafo 1, e 24, paragrafi 1 e 2;
- gli articoli 18 e 21 TFUE.
Qualificazione degli assegni familiari
La Corte ha confermato che gli assegni familiari tedeschi rientrano nella nozione di "prestazioni familiari" del regolamento n. 883/2004, perché sono concessi automaticamente sulla base di criteri oggettivi, senza valutazione discrezionale dei bisogni personali, e sono destinati a compensare i carichi familiari. In quanto prestazioni di sicurezza sociale, non possono essere assimilati alle prestazioni di assistenza sociale per il solo fatto che siano finanziati dalla fiscalità generale.
Portata dell’articolo 24 della direttiva 2004/38
La Corte ha ricordato che, durante i primi tre mesi di soggiorno, il cittadino dell’Unione gode di un diritto di soggiorno legale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, nei limiti dell’articolo 14, paragrafo 1. Tuttavia, la deroga dell’articolo 24, paragrafo 2, riguarda esclusivamente le "prestazioni di assistenza sociale".
La Corte ha escluso che gli assegni familiari in causa rientrino in tale nozione, poiché non mirano a garantire i mezzi di sussistenza del beneficiario e non dipendono da una valutazione del bisogno individuale. Di conseguenza, l’articolo 24, paragrafo 2, non consente allo Stato membro ospitante di escludere il cittadino economicamente inattivo da prestazioni familiari nei primi tre mesi di soggiorno.
Portata dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004
La Corte ha osservato che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 fa rientrare, in linea di principio, i cittadini economicamente inattivi nella legislazione dello Stato membro di residenza abituale. Poiché la residenza abituale di S in Germania era stata accertata nel procedimento principale, ella rientrava nell’ambito di applicazione della normativa tedesca e poteva invocare l’articolo 4 del regolamento.
La Corte ha quindi affermato che il regolamento non contiene alcuna disposizione che autorizzi una differenza di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini di altri Stati membri economicamente inattivi, per quanto riguarda le condizioni di accesso alle prestazioni familiari. La discriminazione diretta introdotta dalla normativa tedesca, che negava il beneficio ai cittadini di altri Stati membri ma non ai cittadini tedeschi rientrati nel Paese, è stata ritenuta incompatibile con l’articolo 4.
Residenza abituale e soggiorno temporaneo
La Corte ha precisato che il beneficio della parità di trattamento presuppone che il cittadino UE abbia stabilito la residenza abituale nello Stato membro ospitante, e non una mera dimora temporanea. La nozione di residenza abituale va verificata dal giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze del caso, secondo i criteri del regolamento n. 987/2009.
Dispositivo
La Corte ha risposto che:
- l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 osta alla normativa nazionale descritta;
- l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non è applicabile a tale normativa.
Significato pratico della pronuncia
La decisione rafforza la tutela dei cittadini UE economicamente inattivi che si trasferiscono in un altro Stato membro e vi stabiliscono la residenza abituale, impedendo agli Stati membri di escluderli dalle prestazioni familiari con una regola automatica legata ai primi tre mesi di soggiorno. Per gli operatori, la pronuncia chiarisce la distinzione tra prestazioni familiari di sicurezza sociale e prestazioni di assistenza sociale, distinzione decisiva per valutare la legittimità di eventuali clausole di esclusione basate sulla direttiva 2004/38.
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