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Sentenza

Sentenza del 24/05/2022 n. 2289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Controllo liquidatorio - Cartella di pagamento - Omesso o tardivo versamento di imposte - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso contestava l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella di pagamento ritenendo che, prima di procedere alla riscossione per omesso o tardivo versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, l'amministrazione avrebbe dovuto esperire il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale non si applica automaticamente a tutte le iscrizioni a ruolo ex art. 36‑bis DPR 600/1973, ma solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di omesso o tardivo versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione non emergono tali incertezze; pertanto non era dovuto il contraddittorio e l'azione di riscossione è stata considerata legittima.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'iscrizione a ruolo per somme dovute derivanti da dichiarazioni; la norma non impone automaticamente il contraddittorio quando la contestazione riguarda il mero omesso o tardivo versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione

  • legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Prevede il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione di atti sfavorevoli, ma va interpretato in funzione della natura dell'accertamento: è richiesto solo se sussistono incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione che giustifichino un confronto preventivo

  • Cassazione

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui il contraddittorio non è dovuto in tutte le ipotesi di iscrizione a ruolo, specialmente nei casi di omesso o tardivo versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, co. 5 L. 212/2000 è richiesto solo quando sussistono incertezze su aspetti sostanziali della dichiarazione (es. base imponibile, elementi fattuali rilevanti) che richiedono un confronto preventivo.
  • Nei casi di mero omesso o tardivo versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione presentata, senza contestazione del contenuto dichiarativo, l'amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo senza esperire il contraddittorio.
  • Se il contribuente ritiene che ricorrano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, deve documentare tali incertezze nel ricorso; in assenza di prove concrete, la posizione dell'amministrazione tende ad essere confermata.
  • Prima di impugnare una cartella per mancato contraddittorio, valutare se la contestazione riguarda la liquidazione (atto formale di riscossione) o un accertamento di sostanza: il contraddittorio è più rilevante nei procedimenti di accertamento che modificano la dichiarazione.
  • In caso di dubbio procedurale, è opportuno sollevare l'eccezione in sede giurisdizionale e produrre documentazione che dimostri l'esistenza di questioni interpretative o di fatto rispetto alla dichiarazione.

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