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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27317 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la tassazione applicata alla prestazione in capitale derivante dalla previdenza integrativa aziendale, trasformata in contratto di capitalizzazione. Deduceva che la CTR avesse erroneamente assimilato l'intera prestazione al TFR, applicando la tassazione separata prevista per tale trattamento, senza distinguere tra sorte capitale e rendimento. Sosteneva inoltre che, per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000 dovesse essere tassato con l'aliquota del 12,5% prevista per i proventi da assicurazione e capitalizzazione, mentre gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 dovessero seguire il regime della tassazione separata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, richiamando i principi delle Sezioni Unite secondo cui, per le prestazioni in capitale dei fondi di previdenza complementare aziendale cui il contribuente era iscritto prima del D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata solo per la sorte capitale, mentre il rendimento è soggetto alla ritenuta del 12,5% prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985. Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece interamente soggetti a tassazione separata. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali e, secondo il principio affermato dalla Corte, all'intera prestazione maturata dal 1° gennaio 2001.

  • Legge n. 482/1985, art. 6

    Aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo.

    La ritenuta del 12,5% si applica al rendimento incorporato nella prestazione in capitale, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, quando il contribuente era iscritto al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993.

  • D.Lgs. n. 124/1993, artt. 13, comma 9, 14-quater e 18

    La data di iscrizione alla forma pensionistica e il periodo di maturazione degli importi sono determinanti per individuare il regime fiscale applicabile; per le posizioni anteriori alla riforma rileva la disciplina transitoria elaborata dalla giurisprudenza.

  • D.L. n. 669/1996, art. 1, comma 5, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato nel contesto della disciplina fiscale transitoria delle prestazioni previdenziali integrative e della determinazione del regime applicabile nel tempo.

  • D.P.R. n. 449/1959, artt. 2 e 33

    Sono stati invocati in relazione alla qualificazione delle operazioni di assicurazione e capitalizzazione effettuate nell'ambito della previdenza aziendale.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni in capitale derivanti da previdenza complementare aziendale non si deve tassare necessariamente l'intero importo come il TFR: occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento.
  • Per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, il rendimento relativo agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 beneficia della ritenuta del 12,5%, mentre la sorte capitale segue la tassazione separata.
  • Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono invece soggetti integralmente al regime di tassazione separata previsto dal TUIR.
  • La corretta individuazione del regime fiscale richiede di esaminare la data di iscrizione al fondo, la natura della prestazione, la distinzione contabile tra capitale e rendimento e il periodo in cui le somme sono maturate.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente al contribuente il rimborso richiesto: impone al giudice tributario di riesaminare il caso applicando i principi di diritto indicati dalla Corte.

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