Deliberazione n. 800 del 30/12/2025
Provvedimento del 30 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre determinazioni dirigenziali urgenti adottate per un caso di revenge porn segnalato dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure avevano imposto ai gestori di Instagram, Telegram e TikTok di impedire l’ulteriore diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale versione in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. La decisione si fonda sulla competenza speciale attribuita al Garante nei casi di possibile diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso attraverso piattaforme digitali e sulla procedura d’urgenza prevista dal regolamento interno del Garante.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited: ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato tre determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa alla possibile diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento si colloca nella disciplina speciale sul c.d. revenge porn e nella procedura d’urgenza prevista dal regolamento interno del Garante.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso;
- il medesimo art. 144-bis, che impone al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva.
Segnalazione e istruttoria urgente
La persona interessata ha comunicato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram, Telegram e TikTok. Dopo la verifica della compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 500-502 del 19 dicembre 2025, trasmettendole lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme.
Misure ordinate ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione del 30 dicembre 2025, con relatore la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 500/2025, 501/2025 e 502/2025 adottati dal dirigente competente. La decisione conferma l’azione cautelare volta a bloccare la potenziale diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali elementi utili a fini probatori, in coerenza con la disciplina speciale prevista per i casi di revenge porn.
Punti principali
Origine della segnalazione e applicazione dell’art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Instagram, Telegram e TikTok. Il provvedimento inquadra la fattispecie nella disciplina sul c.d. revenge porn, che consente l’attivazione dell’Autorità quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 500-502 del 19 dicembre 2025. Le determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 30 dicembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente. La ratifica conferma la legittimità dell’intervento cautelare finalizzato a prevenire l’ulteriore circolazione del materiale segnalato sulle piattaforme digitali.
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