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Ordinanza

Ordinanza n. 2908/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 10914 del 24.03.2026 di individuazione delle sedi di assegnazione relativamente al I° Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria comunicato con nota prot. n. 139963 di pari data; - ove occorrer possa della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 146332 del 27.03.2026; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202604685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ministeriale di individuazione della sede di assegnazione relativa al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, nonché nota ministeriale successiva connessa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (vice commissario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che individuava la sede di assegnazione relativa al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, unitamente a una successiva nota ministeriale e agli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure articolate nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante una sospensione espressa dell'efficacia degli atti, ma ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze del ricorrente fossero favorevolmente apprezzabili e adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito. Di conseguenza, ha fissato l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, nella fase cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale definizione ravvicinata assicura adeguata tutela, senza necessità di disporre una sospensione immediata dell'efficacia dell'atto.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente appaiono meritevoli di tutela ma possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza di merito.
  • L'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere nella fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito, anziché nella sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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