Ordinanza n. 460/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - “in parte qua”, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 28 novembre 2023 n.549/2023/R/EEL, avente a oggetto il “completamento della regolazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e modifiche agli allegati a) e c) alla deliberazione dell'Autorità 362/2023/r/eel” , della deliberazione ARERA 9 dicembre 2023 n.580/2023/R/EEL, avente a oggetto “differimento delle tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124” , della deliberazione ARERA 19 dicembre 2023 n. 600/2023/R/EEL, avente a oggetto “revisione delle tempistiche di attivazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, modifiche alla deliberazione dell'autorità 362/2023/r/eel e ai relativi allegati a, b, c e d”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni ARERA nn. 549/2023/R/EEL, 580/2023/R/EEL e 600/2023/R/EEL, relative al servizio a tutele graduali per clienti domestici non vulnerabili del settore elettrico
Esito
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato in parte qua tre deliberazioni dell'ARERA e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, chiedendone l'annullamento. Il testo dell'ordinanza istruttoria non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio, dovendo assumere decisioni congruenti anche in relazione alla possibile calendarizzazione dell'udienza di merito entro il primo trimestre del 2027, ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione, l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto all'ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti controversi, sui provvedimenti o atti sopravvenuti e su ogni elemento rilevante per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione: la parte ricorrente deve precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione e aggiornare la situazione relativa alla vicenda, mentre ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti rilevanti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 27 maggio 2026 tramite PAT. Il Collegio ha avvertito che il mancato adempimento, in particolare alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando l'inerzia processuale quale manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse alla decisione. La segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e all'eventuale valutazione dell'inerzia della parte ricorrente.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal Collegio.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo acquisisce elementi necessari per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente l'attualità dell'interesse e di aggiornare la situazione relativa alla controversia, nonché richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati sui fatti e sugli atti sopravvenuti.
- L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un ordine istruttorio o a una richiesta espressa di dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata, ove manifesti in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla decisione, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base di sopravvenienze o del comportamento processuale della parte, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori diretti ad accertare l'attualità dell'interesse e l'incidenza degli eventi successivi sulla controversia.
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