Cassazione Penale, Ordinanza n. 16195/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La ragione dell'inammissibilità è duplice: da un lato, il motivo attiene a un tema non devoluto con l'appello; dall'altro, la censura è priva di specificità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che tale censura non era stata oggetto dell'atto di appello, il quale verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. Inoltre, il motivo è ritenuto generico, perché formulato in termini apodittici e senza indicare specifici elementi idonei a imporre una diversa decisione di merito.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È il titolo di reato per cui risulta la condanna confermata in sede di legittimità; la sentenza non affronta il merito della responsabilità, ma solo l'ammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso non può introdurre questioni che non siano state devolute al giudice di appello, quando la censura investa profili diversi da quelli dedotti nel gravame di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e non meramente assertivo: non è sufficiente una critica apodittica della motivazione, occorrendo indicare gli elementi concreti che renderebbero erronea la decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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