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Sentenza

Sentenza del 16/03/2017 n. 436 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Fondi pensione - Trattamento tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la rideterminazione dell'aliquota applicata alle prestazioni pensionistiche erogate dal fondo. L'Amministrazione aveva qualificato il proprio intervento come mera correzione di errori materiali o di calcolo ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Secondo la decisione, invece, l'adozione di un diverso sistema di calcolo dell'imposta costituisce una vera e propria riliquidazione del tributo, non una semplice correzione automatica. Tale riliquidazione non era consentita perché l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005 escludeva l'applicazione della nuova disciplina alle prestazioni erogate anteriormente alla sua entrata in vigore.

La decisione

L'atto impositivo è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui ha rideterminato l'aliquota mediante un diverso criterio di calcolo sulle prestazioni pensionistiche già erogate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005. L'Amministrazione non poteva utilizzare la procedura di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per effettuare una riliquidazione sostanziale dell'imposta, poiché la disciplina sopravvenuta non era applicabile retroattivamente alle prestazioni anteriori.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    La norma consente la liquidazione automatizzata e la correzione di errori materiali o di calcolo risultanti dalla dichiarazione, ma non può essere utilizzata per introdurre un diverso criterio interpretativo o per effettuare una nuova riliquidazione sostanziale dell'imposta.

  • Art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005

    La disposizione esclude l'applicazione della nuova disciplina alle prestazioni erogate anteriormente alla sua entrata in vigore; ne consegue il divieto di riliquidare retroattivamente tali prestazioni applicando il nuovo regime fiscale.

Massime di principio

  • La procedura automatizzata di liquidazione o controllo non può essere usata per modificare il criterio giuridico di tassazione applicato a una prestazione: se occorre un nuovo sistema di calcolo, si tratta di riliquidazione e non di semplice correzione.
  • Le norme tributarie sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente quando una disposizione transitoria ne esclude espressamente l'applicazione alle prestazioni già erogate.
  • Per valutare la legittimità di un recupero fiscale occorre distinguere tra errore materiale o aritmetico, normalmente correggibile d'ufficio, e diversa interpretazione o qualificazione giuridica del reddito, che richiede un'apposita attività accertativa e il rispetto dei limiti temporali e sostanziali previsti dalla legge.
  • In situazioni analoghe, bisogna verificare la data di erogazione della prestazione, la disciplina vigente in quel momento e l'eventuale presenza di norme transitorie; l'Amministrazione non può applicare il regime più recente a prestazioni anteriori se la legge lo vieta.

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