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Legge

L.R. Lazio 8/2020

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche

Normativa regionaleL.R. Lazio 8/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 2/2014 alla normativa statale vigente in materia di protezione civile, ridefinendo compiti di Regione, ambiti territoriali, comuni e sindaci, il Programma e il Piano regionale, la gestione del volontariato e la formazione. Prevede inoltre disposizioni transitorie, abrogazioni e coperture finanziarie limitate agli anni 2021-2023.

Modifiche alla disciplina regionale della protezione civile

Modifiche alla disciplina regionale della protezione civile

La legge interviene in modo organico sulla l.r. 2/2014, adeguandola al Codice della protezione civile e rimodulando pianificazione, governance, compiti degli enti locali, volontariato, formazione e strumenti programmatici. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione indicata nell’atto.

Inquadramento generale e finalità

Il provvedimento aggiorna i riferimenti normativi e amplia l’impianto della protezione civile regionale, includendo espressamente la tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente contro eventi calamitosi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo. Viene rafforzata la dimensione programmatoria, organizzativa e di prevenzione, con attenzione alla resilienza del sistema territoriale.

Ripartizione degli eventi emergenziali e principi generali

La classificazione degli eventi emergenziali viene riallineata al d.lgs. 1/2018. Gli eventi sono distinti in:

  • emergenze gestibili ordinariamente dai singoli enti competenti;
  • emergenze che richiedono intervento coordinato di più enti e l’uso di mezzi e poteri straordinari per periodi limitati e predefiniti;
  • emergenze di rilievo nazionale, da fronteggiare con immediatezza ai sensi dell’articolo 24 del Codice della protezione civile.

Competenze della Regione

La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di protezione civile. In particolare:

  • approva e attua il Piano regionale di protezione civile;
  • adotta gli indirizzi per i piani di protezione civile di ambito e comunali e per la loro revisione periodica;
  • coordina gli interventi previsti nei piani di ambito e comunali, nei limiti previsti dalla normativa statale;
  • interviene in materia di rischio di incidenti rilevanti secondo il d.lgs. 105/2015.

Ambiti territoriali ottimali

Gli ambiti territoriali ottimali sono individuati nel Piano regionale di protezione civile, che ne stabilisce anche criteri organizzativi, funzioni e governance. A tali ambiti sono attribuite funzioni di raccordo nell’attuazione delle pianificazioni comunali e funzioni di supporto logistico e operativo nella gestione delle emergenze.

Funzioni dei comuni e pianificazione comunale

I comuni, anche in forma associata, svolgono la pianificazione di protezione civile e la direzione dei soccorsi come funzione fondamentale. Devono assicurare con continuità:

  • predisposizione, attuazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale o intercomunale;
  • trasmissione del piano alla Regione, alla Prefettura-UTG e all’ambito territoriale ottimale;
  • prevenzione dei rischi e presidio territoriale;
  • adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi;
  • organizzazione interna semplificata per garantire prontezza operativa;
  • partecipazione alle attività dell’ambito territoriale ottimale;
  • disciplina dell’impiego di personale qualificato da mobilitare in supporto di altri comuni dell’ambito;
  • attivazione e direzione dei primi soccorsi nelle emergenze ordinarie comunali;
  • vigilanza sui servizi urgenti delle strutture locali di protezione civile;
  • censimento dei danni e individuazione degli interventi per superare l’emergenza;
  • impiego del volontariato tramite convenzioni o gruppi comunali;
  • disponibilità di una sede adeguata per il volontariato di protezione civile. Il piano comunale è approvato con deliberazione consiliare e deve prevedere meccanismi di revisione periodica, aggiornamento e diffusione ai cittadini.

Ruolo dei Sindaci

I Sindaci, quali autorità territoriali di protezione civile, vigilano sullo svolgimento coordinato delle attività da parte delle strutture comunali. Sono responsabili del recepimento degli indirizzi statali e regionali, del coordinamento delle attività, dell’allocazione delle risorse, dell’organizzazione delle strutture e del personale, nonché dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire o eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica. Inoltre curano l’informazione alla popolazione sui rischi e sugli scenari di rischio e coordinano l’assistenza alla popolazione colpita, mantenendo il flusso informativo con Prefetto e Presidente della Regione. Se l’evento supera le capacità del comune, richiedono l’intervento della Regione e del Prefetto per le strutture operative regionali e nazionali.

Volontariato di protezione civile

La disciplina del volontariato viene aggiornata al Codice del Terzo settore e al d.lgs. 1/2018. Tra le novità principali:

  • sono considerati anche i coordinamenti territoriali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;
  • la Consulta elegge al proprio interno due rappresentanti, titolare e supplente, nella Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
  • i contributi regionali alle organizzazioni di volontariato non sono soggetti a compensazione ai sensi della l.r. 8/2010;
  • i beneficiari che ripresentano domanda per le medesime finalità possono chiedere un acconto per il rimborso degli oneri fiscali sui mezzi impiegati nelle attività operative, nei limiti delle risorse disponibili.

Programma regionale di previsione e prevenzione

La Regione adotta un Programma regionale triennale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile. Il Programma:

  • promuove lo sviluppo armonico e duraturo del sistema regionale;
  • incrementa la resilienza della società civile;
  • tutela il territorio e mitiga i danni;
  • promuove la cultura dell’autoprotezione;
  • definisce obiettivi, criteri di intervento e risorse finanziarie da iscrivere nel bilancio pluriennale.

Il Programma comprende, tra l’altro:

  • studi e ricerche per la previsione dei rischi;
  • criteri di priorità per opere e interventi di prevenzione;
  • attività conoscitive e preventive;
  • potenziamento dei sistemi di monitoraggio e del sistema informativo regionale;
  • fabbisogni di mezzi e attrezzature per il volontariato;
  • fabbisogni formativi e di addestramento;
  • informazione alla popolazione;
  • eventuale istituzione di Centri polifunzionali di prossimità di protezione civile (CPP).

Centri polifunzionali di prossimità di protezione civile

Il Programma regionale può prevedere uno o più CPP, localizzati su aree individuate dall’Agenzia d’intesa con gli enti locali, vicine ai territori a rischio ma non esposte direttamente ai rischi specifici e dotate di adeguati collegamenti alle reti essenziali e alla viabilità. I CPP svolgono funzioni di:

  • sede operativa tecnico-organizzativa permanente;
  • sede dei centri di coordinamento;
  • punto di riferimento per comuni e popolazione nelle emergenze;
  • polo logistico decentrato della colonna mobile regionale. È possibile stipulare convenzioni con i coordinamenti territoriali per presidio e gestione dei CPP.

Procedura di adozione del Programma regionale

L’Agenzia regionale di protezione civile predispone la proposta di Programma regionale dodici mesi prima della scadenza, sentite le strutture di coordinamento degli ambiti territoriali ottimali e la Consulta, e la trasmette alla Giunta. La Giunta la adotta entro tre mesi, previo parere del Comitato regionale di protezione civile, e la trasmette alla commissione consiliare competente. Se il parere non arriva entro il termine, la Giunta può comunque procedere. Il Consiglio regionale approva il Programma, che viene pubblicato sul BUR; il Programma può essere modificato, integrato e aggiornato con la stessa procedura.

Piano regionale di protezione civile

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di protezione civile. Il Piano:

  • definisce gli scenari di rischio sul territorio regionale sulla base delle pianificazioni comunali e del monitoraggio regionale;
  • individua gli ambiti territoriali ottimali e i relativi criteri organizzativi, funzioni e governance;
  • definisce le attività di prevenzione;
  • individua l’assetto delle strutture operative regionali;
  • organizza la colonna mobile regionale;
  • stabilisce criteri e modalità di intervento in emergenza.

Stato di calamità, mobilitazione ed emergenza

In caso di richiesta di dichiarazione dello stato di calamità avanzata dai comuni colpiti, la trasmissione alla Regione deve avvenire entro dieci giorni dall’evento, con descrizione dettagliata dei fatti e quantificazione di massima dei danni. La ricognizione deve riguardare, tra l’altro:

  • soccorso e assistenza alla popolazione;
  • ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, gestione di rifiuti, macerie e materiali di scavo, continuità amministrativa;
  • interventi, anche strutturali, per ridurre il rischio residuo;
  • fabbisogni per il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche e private, danni alle attività economiche, ai beni culturali, paesaggistici ed edilizi. Il Presidente della Regione può richiedere allo Stato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di protezione civile o dello stato di emergenza nel territorio regionale.

Strutture regionali e colonna mobile

Sono adeguate le funzioni dell’Agenzia regionale e delle strutture operative regionali. La colonna mobile regionale è ora articolata in conformità al Piano regionale di protezione civile, non più in via facoltativa su base provinciale. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti ai centri di coordinamento, includendo il Centro di coordinamento d’ambito (CCA).

Contributi, criteri di accesso e priorità

La legge introduce criteri ulteriori per l’accesso ai contributi regionali in materia di protezione civile. Può costituire criterio prioritario la gestione in forma associata delle attività di protezione civile; nella definizione dei criteri la Regione considera anche estensione territoriale, popolazione residente, tipologia e grado di rischio e copertura uniforme del territorio regionale.

Formazione e alta formazione

La Regione promuove formazione e aggiornamento continuo del personale tecnico e amministrativo e dei volontari. Per tali finalità è istituita la Scuola di alta formazione di protezione civile. Un regolamento regionale disciplina:

  • costituzione e funzioni della Scuola;
  • requisiti e modalità per riconoscere altre strutture formative;
  • criteri e modalità di riconoscimento delle attività formative svolte dai soggetti interessati.

Disposizioni transitorie

In prima attuazione:

  • la Giunta approva il primo Programma triennale di attività dell’Agenzia entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge;
  • il regolamento previsto per l’articolo 23 della l.r. 2/2014 è adottato entro sei mesi;
  • fino all’elezione della Consulta, le sue funzioni sono svolte da un Comitato tecnico consultivo composto dai presidenti dei coordinamenti territoriali che soddisfano requisiti specifici di rappresentatività e anzianità di iscrizione nel relativo elenco.

Abrogazioni

È abrogato il comma 13-bis dell’articolo 5 della l.r. 13/2013, in materia di tassa automobilistica regionale. Inoltre è abrogato l’articolo 26-bis della l.r. 2/2014; una delle note segnala anche l’abrogazione, con efficacia differita, di una lettera dell’articolo 23 della stessa legge ad opera della l.r. 10/2023, ma tale effetto deriva da normativa successiva.

Disposizioni finanziarie

Le coperture finanziarie sono circoscritte principalmente al triennio 2021-2023. In sintesi:

  • per il Programma regionale di previsione e prevenzione sono stanziate risorse nel 2021 e 2022 sia per spese correnti sia per spese in conto capitale, con rinvio al 2023 alla legge di stabilità regionale e al bilancio 2021-2023;
  • per la Scuola di alta formazione non sono previsti nuovi o maggiori oneri, utilizzandosi risorse già disponibili;
  • per i contributi alle organizzazioni di volontariato destinati alla copertura degli oneri fiscali sui mezzi sono stanziate risorse aggiuntive per il 2021 e 2022.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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