L.R. Lazio 10/2020
Istituzione della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nelladempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalitá. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e allarticolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla commissione speciale sui piani di zona per ledilizia economica e popolare e successive modifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Regione la giornata della memoria del 29 ottobre per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, con iniziative istituzionali e scolastiche. Prevede inoltre un fondo di solidarietà per i familiari dei caduti, modifica l’organizzazione della Giunta regionale e proroga a 30 mesi i lavori della commissione speciale sui piani di zona. Parte delle misure finanziarie è limitata al 2020-2022; il fondo per i familiari è previsto dal 2026-2028.
Giornata della memoria per le forze di polizia cadute e modifiche organizzative regionali
Giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere
La legge regionale istituisce, per il territorio della Regione, una giornata della memoria dedicata agli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, nonché alle vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. La ricorrenza è fissata ogni anno al 29 ottobre, individuato come data di istituzione della Direzione investigativa antimafia (DIA).
In occasione della ricorrenza, la Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuovono iniziative volte a riconoscere il valore civile e morale di tali appartenenti alle forze di polizia e a trasmettere alle giovani generazioni, anche tramite il coinvolgimento delle scuole, la rilevanza istituzionale delle forze di polizia e il rispetto della legalità.
Fondo regionale per il sostegno ai caduti e ai loro familiari
La legge prevede inoltre un Fondo di solidarietà, con finalità di sostegno ai familiari dei caduti nell’adempimento del dovere. Il Fondo è concepito in continuità con le iniziative connesse alla giornata della memoria e mira a rendere concreta la riconoscenza della Regione verso i familiari.
Le risorse sono destinate a:
- un sussidio a favore del coniuge e dei figli per i tre anni successivi al decesso dell’appartenente alle forze di polizia, al fine di garantire una vita dignitosa;
- un contributo per le spese di istruzione e di studio da erogare a ciascun figlio del deceduto.
Modalità di accesso, requisiti e criteri di priorità per la ripartizione del Fondo e per la concessione dei contributi sono demandati a una deliberazione della Giunta regionale.
Modifiche all’organizzazione della Giunta regionale
La legge interviene sulla l.r. 6/2002, ridefinendo l’assetto organizzativo della Giunta regionale e superando il ruolo del Segretario generale come struttura amministrativo-gestionale.
In sintesi, la disciplina risultante prevede che:
- in materia di mobilità tra pubblico e privato si applichino le regole dell’articolo 23-bis del d.lgs. 165/2001;
- il sistema organizzativo della Giunta per le attività amministrative e gestionali sia costituito dalle direzioni regionali e, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale;
- gli atti emanati dai direttori regionali siano definitivi;
- numerosi riferimenti al Segretario generale e al segretariato generale siano soppressi o adeguati, con conseguente ridisegno delle competenze interne.
La Giunta regionale deve adeguare il regolamento di organizzazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Dall’entrata in vigore delle modifiche regolamentari e comunque dal 30 settembre 2020, il segretariato generale cessa di essere struttura amministrativo-gestionale e l’incarico dell’attuale Segretario generale prosegue nella struttura di diretta collaborazione politica prevista per il gabinetto del Presidente della Giunta.
Proroga della commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare
La legge modifica la disciplina della commissione speciale istituita presso la Regione sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare, portando da diciotto a trenta mesi il termine previsto per la sua durata.
Disposizioni finanziarie
Per la giornata della memoria viene istituito un apposito fondo di spesa nel bilancio regionale, con autorizzazione pari a 20.000 euro per il 2020 e a 50.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, coperta mediante riduzione del fondo speciale del bilancio 2020-2022.
Per il Fondo regionale per il sostegno ai caduti e ai loro familiari è prevista una dotazione di 100.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028; per gli anni successivi al 2028 la copertura è rinviata alla legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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