L.R. Lazio 11/2020
Legge di contabilità regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’ordinamento contabile della Regione Lazio: programmazione (DSP, DEFR, QSFP), bilancio di previsione, fondi di riserva, variazioni, rendiconto, indebitamento, copertura finanziaria delle leggi, controlli su enti, organismi e società regionali. Prevede scadenze annuali per documenti di bilancio e abroga la previgente l.r. 25/2001. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Disciplina della contabilità regionale, programmazione e bilancio della Regione Lazio
Legge di contabilità regionale della Regione Lazio
La legge disciplina l’ordinamento contabile regionale del Lazio in attuazione dello Statuto e nel rispetto della normativa statale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici. Definisce gli strumenti della programmazione, la formazione del bilancio, la gestione finanziaria, i controlli, la copertura delle leggi regionali e i rapporti con enti strumentali e società controllate.
Principi generali e ambito di applicazione
La Regione adotta i principi contabili generali e applicati previsti dal d.lgs. 118/2011. La disciplina si applica all’organizzazione contabile regionale, al Consiglio regionale, agli enti e organismi strumentali e alle società controllate nei limiti previsti dalla legge.
Programmazione economico-finanziaria
La programmazione regionale è attuata mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione di bilancio e, in particolare, attraverso DSP, DEFR, QSFP e gli altri piani e programmi previsti dalla legislazione regionale.
Documento strategico di programmazione (DSP)
Il DSP definisce le linee di indirizzo dell’intera legislatura. È approvato dalla Giunta entro 60 giorni dalla proclamazione del Presidente della Regione e trasmesso al Consiglio entro 10 giorni. Ha validità per tutta la legislatura, ma può essere modificato se sopravvengono rilevanti scostamenti macroeconomici o eventi imprevedibili che incidono sugli obiettivi e sulle priorità.
Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio per l’anno successivo con proiezione triennale, descrive gli scenari economico-finanziari e indica il quadro finanziario unitario delle risorse disponibili. Deve essere adottato dalla Giunta entro il 30 giugno e approvato dal Consiglio secondo il proprio regolamento.
Nota di aggiornamento del DEFR
Per allineare il DEFR agli aggiornamenti della finanza pubblica statale e agli eventuali indirizzi del Consiglio, la Giunta adotta una Nota di aggiornamento da presentare entro 30 giorni dalla nota di aggiornamento del DEF nazionale e comunque non oltre la proposta di legge di bilancio. La Nota aggiorna i contenuti del DEFR, incluse le politiche regionali e l’eventuale elenco delle opere pubbliche strategiche.
Quadro strategico e finanziario di programmazione (QSFP)
Il QSFP, per ciascuna annualità del bilancio di previsione, individua le risorse disponibili al netto di accantonamenti, vincoli, investimenti, sanità e partite tecniche, e illustra le previsioni di spesa per struttura regionale. È adottato nella nota integrativa al bilancio di previsione.
Formazione della manovra di bilancio
Le direzioni regionali quantificano le entrate previste e le risorse necessarie per le attività programmate nel triennio, proponendo l’allocazione degli stanziamenti. Le proposte sono valutate rispetto agli obiettivi della programmazione e al QSFP.
Legge di stabilità, bilancio di previsione e leggi collegate
La Giunta adotta e presenta al Consiglio le proposte di legge di stabilità e di bilancio entro il 31 ottobre, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato. Entro lo stesso termine può presentare leggi collegate alla manovra per modifiche ordinamentali o organizzative con riflessi sul bilancio.
Contenuto della legge di stabilità e del bilancio
La legge di stabilità definisce il quadro finanziario del periodo del bilancio di previsione e contiene solo norme con effetti finanziari dal primo anno del bilancio, escludendo disposizioni ordinamentali o organizzative. Il rifinanziamento e la rimodulazione delle leggi di spesa sono indicati in appositi elenchi allegati.
Il bilancio di previsione è redatto secondo il d.lgs. 118/2011 e deve essere corredato, oltre che dagli allegati previsti dalla normativa statale, da documenti aggiuntivi, tra cui i fondi speciali per provvedimenti da approvare nel primo esercizio, l’elenco delle spese di personale, i capitoli del debito oltre il triennio, l’elenco dei beni immobili da valorizzare o alienare e la nota sui derivati e sui contratti finanziari con componente derivata. Sono allegati anche i bilanci degli enti e organismi strumentali.
Documento tecnico di accompagnamento e bilancio gestionale
Dopo l’approvazione del bilancio, la Giunta approva il Documento tecnico di accompagnamento, che dettaglia entrate e spese per titoli, tipologie, categorie, missioni, programmi e macroaggregati distinguendo componenti ricorrenti e non ricorrenti. Contestualmente approva il bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli e assegnato ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità amministrativa.
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Se il bilancio non è approvato entro il 31 dicembre, si applicano le regole statali sull’esercizio o gestione provvisoria. L’esercizio provvisorio può essere autorizzato con legge regionale, su iniziativa della Giunta, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.
Fondi di bilancio e riserve
La legge disciplina vari fondi iscritti nel bilancio regionale, destinati a specifiche esigenze di spesa o di rischio.
- Fondo di riserva per spese obbligatorie.
- Fondo di riserva per spese impreviste.
- Fondo di riserva per autorizzazioni di cassa.
- Fondo per copertura delle perdite reiterate degli organismi partecipati.
- Fondi per perdite potenziali di parte corrente e in conto capitale.
- Fondi per il pagamento dei residui perenti, distinti per natura e fonte di finanziamento.
- Fondi per il pagamento dei cofinanziamenti regionali.
- Fondo rischi per spese da contenzioso.
- Fondi speciali di parte corrente e in conto capitale.
I prelievi avvengono, secondo il tipo di fondo, con determinazione del Direttore regionale competente o con deliberazione della Giunta, nel rispetto delle procedure fissate dalla legge e dal regolamento di contabilità. Per i fondi speciali, le quote non utilizzate entro l’anno costituiscono economie di bilancio. Per il fondo contenzioso, la congruità è verificata dal Collegio dei revisori in sede di esame del bilancio e del rendiconto.
Assestamento e variazioni di bilancio
La Giunta trasmette al Consiglio la proposta di legge di assestamento entro il 30 giugno, per l’approvazione entro il 31 luglio.
Le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale. Le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta o, nei casi previsti, con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio. In particolare sono previsti interventi per variazioni interne a categorie, macroaggregati o capitoli, iscrizione di entrate e spese derivanti da specifici provvedimenti regionali, attuazione delle leggi di spesa e prelievi dai fondi di riserva.
È inoltre previsto che il Direttore competente possa modificare gli elenchi allegati al bilancio sugli investimenti finanziati con debito o con risorse disponibili, solo per redistribuire le coperture tra spese già programmate.
Debiti fuori bilancio, indebitamento e pubblicazione dei documenti
La Regione riconosce i debiti fuori bilancio secondo il d.lgs. 118/2011. Il ricorso al debito deve rispettare prudenza e sostenibilità, mirando alla riduzione del debito complessivo e al contenimento dei rischi connessi ai derivati; normalmente avviene previa gara, salvo condizioni di mercato meno favorevoli rispetto a Cassa depositi e prestiti o ad altri istituti bancari.
La struttura competente in materia di indebitamento monitora il mercato, propone l’eventuale estinzione anticipata dei derivati e pubblica sul portale regionale i dati sull’indebitamento e sui contratti derivati. Ogni operazione di finanziamento a medio-lungo termine della Regione, degli enti/organismi strumentali e delle società controllate, se qualificabile come debito, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta.
I principali documenti di bilancio e le relative variazioni e versioni assestate sono pubblicati nella sezione dedicata del sito internet regionale.
Gestione del bilancio e controlli interni
È istituita una Cabina di regia composta dal Direttore generale, dai Direttori regionali competenti in materia di bilancio e programmazione economica e da altri soggetti individuati dal regolamento. La Cabina verifica preventivamente gli atti di gestione del bilancio sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria, della coerenza con DSP e QSFP, del rispetto degli equilibri e dei vincoli di spesa.
La Regione redige inoltre il bilancio reticolare per ciascuna annualità, ai fini del monitoraggio del pareggio di bilancio e in coerenza con il QSFP. Esso definisce la capacità di assorbimento delle risorse e la classificazione dei capitoli non vincolati.
La gestione delle entrate e delle spese deve seguire le regole del d.lgs. 118/2011. I dirigenti monitorano gli accertamenti e curano la riscossione, anche coattiva; gli atti di spesa sono trasmessi alla Cabina di regia e, se del caso, corredati da piano finanziario e cronoprogramma. Gli atti che producono effetti di spesa ma non impegnano immediatamente somme sono soggetti a verifica e le somme sono accantonate e rese indisponibili; se l’impegno non interviene entro l’esercizio, si generano economie di bilancio.
Per il controllo di regolarità contabile, i dirigenti competenti per materia rispondono della correttezza sostanziale della spesa, mentre i dirigenti di ragioneria attestano imputazione, disponibilità e corretta iscrizione contabile. È prevista anche la possibilità di autorizzare linee di credito per il servizio economale.
Il riaccertamento dei residui è regolato dal regolamento di contabilità; in sede di rendiconto possono essere eliminate dal patrimonio le partite debitorie connesse a residui perenti quando siano venute meno le ragioni giuridiche. Per tali finalità è accantonata una quota del 10% nei fondi per perdite potenziali di parte corrente e in conto capitale.
Rendiconto, inventari, pagamenti e crediti di modesta entità
Il rendiconto generale è adottato dalla Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo e presentato al Consiglio entro il 31 luglio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti. I beni del patrimonio regionale devono essere descritti in inventari, aggiornati con ricognizioni periodiche: almeno ogni cinque anni per i beni mobili e ogni dieci anni per gli immobili.
I pagamenti in caso di temporanea carenza di cassa seguono un ordine di priorità che privilegia spese obbligatorie, stipendi, spese vincolate, imposte e tasse, debito, obbligazioni con penalità, livelli essenziali delle prestazioni e altre spese individuate dalla Giunta. Resta comunque il criterio cronologico degli atti di liquidazione. La Regione comunica tempestivamente ai beneficiari i dati dei pagamenti effettuati.
Per i crediti di modesta entità, il dirigente competente in materia di entrate può disporre il non accertamento o la cancellazione dai residui quando l’importo sia inferiore alla soglia fissata dalla legge di bilancio e comunque al costo della riscossione; tali provvedimenti esonerano da responsabilità per la mancata realizzazione dell’entrata.
Il servizio di tesoreria è affidato con gara a soggetti bancari autorizzati, con requisiti territoriali specifici. Il capitolato è approvato dalla Giunta, la convenzione è sottoscritta dal Direttore competente, il tesoriere trasmette il conto della gestione entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio e la verifica di cassa è trimestrale.
Copertura finanziaria delle leggi regionali
Le proposte di legge della Giunta devono essere accompagnate da una relazione sugli oneri finanziari, con quantificazione analitica e criteri adottati. La direzione competente in materia di bilancio verifica la congruità degli oneri, redige le disposizioni finanziarie o le clausole di neutralità e la relazione tecnica, e gli atti privi di relazione tecnica adeguata non possono essere iscritti all’ordine del giorno della Giunta.
Anche le proposte di iniziativa consiliare sono sottoposte a relazione tecnica. La relazione deve illustrare metodi, dati, fonti, quantificazione delle spese continuative e in conto capitale, e dimostrare l’eventuale invarianza finanziaria o l’assenza di oneri per le norme ordinamentali o organizzative.
Ogni legge regionale deve indicare espressamente la spesa autorizzata o le previsioni di spesa e la relativa copertura. La copertura di nuovi o maggiori oneri o di minori entrate è ammessa solo mediante fondi speciali, risparmi derivanti da modifiche dei parametri di spesa, riduzione di precedenti autorizzazioni o nuove/maggiori entrate, con esclusione dell’uso di entrate in conto capitale per spese correnti. Sono previste inoltre clausole di monitoraggio degli effetti finanziari e relazioni annuali della Giunta al Consiglio.
Rapporti con la Corte dei conti
Il Direttore competente in materia di bilancio trasmette alla Corte dei conti gli atti necessari al controllo sulla gestione finanziaria della Regione, secondo la normativa statale sui controlli degli enti territoriali.
Autonomia contabile del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale gode di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale e dispone di un bilancio autonomo, pur nell’ambito del bilancio regionale. Deve adottare un regolamento interno per la disciplina della propria contabilità. Il Presidente del Consiglio comunica entro il 15 ottobre il fabbisogno di spesa; la struttura regionale competente predispone lo schema di bilancio entro il 31 ottobre; l’Ufficio di presidenza propone il bilancio e il Consiglio lo approva entro il 31 dicembre e comunque prima del bilancio regionale. I trasferimenti al Consiglio, inclusi quelli per gli organi di controllo e garanzia, sono spese obbligatorie per la Regione.
Il rendiconto del Consiglio è approvato entro il 30 giugno dell’esercizio successivo e confluisce nel rendiconto consolidato.
Enti e organismi strumentali della Regione
Gli enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della Regione; quelli in contabilità economico-patrimoniale si adeguano al d.lgs. 118/2011. Gli enti i cui bilanci richiedono approvazione regionale trasmettono i bilanci entro il 15 ottobre, con parere dei revisori, e la Regione ne verifica la regolarità fino all’approvazione con la legge di bilancio. In caso di mancata trasmissione, è prevista la riduzione del 50% del trattamento economico dell’organo di amministrazione e, se l’inadempimento supera tre mesi, la decadenza e il commissariamento.
Se il bilancio dell’ente non è approvato con la legge regionale di bilancio, si applica la gestione provvisoria, salvo esercizio provvisorio autorizzato. Gli enti devono adeguare i propri bilanci agli stanziamenti definitivi approvati e l’avanzo non vincolato può concorrere, con valutazione regionale, alla copertura di investimenti e poi di spese di funzionamento.
Gli assestamenti dei bilanci annuali sono trasmessi entro il 30 maggio e seguono un iter analogo, con sanzione ridotta del 50% e possibile commissariamento in caso di ritardo. Le variazioni compensative interne al medesimo programma o quelle obbligatorie/vincolate possono essere adottate dagli organi competenti, con obbligo di comunicazione; le altre variazioni richiedono deliberazione della Giunta.
Agli enti si applicano le regole dell’esercizio provvisorio previste per la Regione. I rendiconti annuali devono pervenire entro il 31 marzo dell’anno successivo, con relazione e parere dei revisori; anche qui è prevista la riduzione del trattamento economico in caso di ritardo e, oltre i tre mesi, la decadenza e il commissariamento.
Società controllate, riconciliazione delle partite e bilancio consolidato
Le società controllate devono adottare sistemi contabili idonei al monitoraggio periodico della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, con trasmissione quadrimestrale dei dati alla Regione. Se emergono criticità anche potenziali sugli equilibri di bilancio, devono informare tempestivamente la Regione per valutare interventi correttivi.
Gli enti, organismi strumentali, società controllate e partecipate del Gruppo Regione comunicano periodicamente crediti e debiti verso l’amministrazione regionale ai fini della riconciliazione delle partite creditorie e debitorie; gli organi di revisione asseverano crediti e debiti entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente.
Il Consiglio regionale approva il bilancio consolidato con enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Disposizioni transitorie, regolamento di contabilità e abrogazioni
La Giunta adotta un regolamento di contabilità regionale di attuazione e integrazione della legge. Fino alla sua entrata in vigore continuano ad applicarsi, se compatibili, il regolamento regionale di contabilità del 2017 e il regolamento sull’economato del 2014.
La legge non può essere modificata, integrata o derogata se non con disposizione espressa. Sono abrogati la previgente legge regionale n. 25/2001 e numerose disposizioni modificative successive richiamate nel testo.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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