Cassazione Civile, Sentenza n. 16381/2020 del 30/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per tassa di registro relativo a sentenza della Corte d'Appello di Napoli (depositata 12/02/2008) che aveva disposto il trasferimento di immobili. Il primo e il secondo motivo sostenevano che la sentenza era stata tempestivamente trasmessa dal Cancelliere all'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, era decorso il termine decadenziale ex art. 76 D.P.R. n. 131/1986 rispetto alla notifica dell'atto impositivo (20/05/2011). Il terzo motivo censurava la carenza di motivazione dell'atto impositivo in relazione alla mancata indicazione del valore attribuito a ciascun bene e la nullità dell'avviso per omissione di tali indicazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare ha confermato il principio consolidato secondo cui, per la registrazione a debito di una sentenza, il procedimento è avviato dal Cancelliere e non dall'Amministrazione finanziaria; perciò il termine decadenziale previsto dall'art. 76, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 non è applicabile e trova invece applicazione il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 dello stesso D.P.R. Conseguentemente la notifica dell'atto nel 2011 rispetto al deposito della sentenza nel 2008 non era ostativa alla pretesa tributaria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione, atteso che la ricorrente non aveva trascritto o allegato l'atto impugnato necessario per valutare la motivazione della CTR sulla quantificazione del valore. La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e non ha disposto spese a carico della resistente per la mancata attività difensiva dell'Agenzia; ha altresì rilevato l'obbligo della ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. 26/4/1986 n. 131
art. 10 comma 1 lett. c), art. 13, art. 15, art. 43, art. 51, art. 52, art. 67, art. 76, art. 78
La Corte afferma che l'istituto della registrazione a debito, essendo avviato dal Cancelliere dell'ufficio giudiziario, non è soggetto al termine decadenziale dell'art. 76, comma 2; per tali ipotesi si applica invece il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78
Codice Civile
Richiamati dalla ricorrente in relazione a questioni di prescrizione, ma la Corte ha confermato l'applicabilità del termine decennale previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986 per le registrazioni a debito attivate dal Cancelliere
D.P.R. 30/9/2002 n. 115
Norma richiamata per l'obbligo della parte ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Legge 27/2/2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata dalla ricorrente nel terzo motivo ma la censura è stata dichiarata inammissibile; in ogni caso la questione di motivazione dell'atto impositivo non è stata esaminata in cassazione per difetto di specificità e allegazione dell'atto impugnato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. nn. 23061/2015, 5966/2015, 21306/2008
Giurisprudenza consolidata richiamata a sostegno del principio che la registrazione a debito di una sentenza è disciplinata dalla prescrizione decennale ex art. 78 D.P.R. n. 131/1986 e non dal termine decadenziale ex art. 76
Massime di principio
- La registrazione a debito di una sentenza è una procedura avviata dal Cancelliere del giudice: per tali casi non opera il termine decadenziale di cui all'art. 76 D.P.R. n. 131/1986, ma il termine di prescrizione decennale dell'art. 78.
- In casi analoghi il contribuente che invoca la decorrenza del termine decadenziale deve provare in modo documentale e specifico la tempestiva trasmissione della sentenza da parte del Cancelliere; la mera allegazione generica non è sufficiente.
- Se le parti non hanno dichiarato il valore dei beni, l'Ufficio può determinare l'imponibile sulla base del valore di mercato secondo i criteri normativi vigenti; la relativa motivazione deve però risultare dall'atto impugnato.
- In cassazione è imprescindibile rispettare l'onere di specificità del ricorso e allegare/transcrivere l'atto impugnato: l'assenza di tali elementi può comportare l'inammissibilità dei motivi che attengono alla motivazione dell'atto di merito.
- Verificare sempre, in contestazioni su registrazione di sentenze, le date formali rilevanti (deposito sentenza, atti del Cancelliere, notifiche dell'atto impositivo) perché la qualificazione temporale (decadenza vs prescrizione) è decisiva.
- La mancata difesa dell'Amministrazione in grado di cassazione può influire sulle spese processuali, ma non incide sul rigetto del merito quando il principio di diritto applicato è consolidato.
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