Cassazione Civile, Ordinanza n. 23961/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una riassunzione del giudizio davanti alla CTR in sede di rinvio dopo una precedente cassazione con rinvio. La CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione della società contribuente, accogliendo l’eccezione dell’Agente della riscossione fondata sull’art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992: la parte riassumente non si sarebbe costituita entro 30 giorni dalla notificazione del ricorso in riassunzione eseguita il 10/6/2021. La CTR ha ritenuto irrilevante una successiva notificazione del medesimo ricorso del 10/9/2021, pur avvenuta entro il termine semestrale di cui all’art. 63, comma 1, d.lgs. 546/1992, perché il potere di riassunzione si sarebbe già consumato con la prima notificazione. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la riassunzione era comunque avvenuta entro sei mesi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva fondato l’inammissibilità sul superamento del termine semestrale di riassunzione ex art. 63 d.lgs. 546/1992, ma sulla mancata costituzione della parte riassumente entro il termine di 30 giorni ex art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992, con conseguente consumazione del potere di riassunzione. La Corte ha inoltre escluso che la memoria ex art. 380-bis c.p.c. potesse integrare il motivo di ricorso o introdurre nuove censure. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992
la mancata costituzione del ricorrente in riassunzione nel termine di 30 giorni dalla notificazione determina l’inammissibilità, con consumazione del potere di riassunzione; la successiva notificazione non sana la decadenza già maturata
art. 63, comma 1, d.lgs. 546/1992
richiama il termine semestrale per la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio, ma nel caso concreto non era la ragione della decisione impugnata
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è inammissibile
art. 380-bis c.p.c.
la memoria non può integrare o ampliare i motivi di ricorso né introdurre nuove censure
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di definizione sfavorevole al ricorrente va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito nella L. 17 dicembre 2018 n. 136
richiamato solo per escludere, nel caso concreto, la cessazione della materia del contendere per effetto di giudicato interno sulla relativa eccezione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura investe una ragione diversa da quella posta a fondamento della decisione, il motivo è inammissibile.
- La riassunzione del giudizio nel processo tributario richiede il rispetto sia del termine semestrale di cui all’art. 63 d.lgs. 546/1992 sia delle modalità e dei termini di costituzione previsti dall’art. 22 d.lgs. 546/1992; la mancata costituzione nel termine breve può determinare inammissibilità e consumazione del potere di riassunzione.
- Le memorie depositate nella fase camerale di legittimità non possono sanare un motivo di ricorso carente né sostituire la critica alla decisione impugnata con nuove questioni non contenute nel ricorso.
- La sopravvenuta notificazione di un ricorso in riassunzione non è idonea a rimediare, di per sé, alla decadenza già consumatasi per mancata tempestiva costituzione della parte riassumente.
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