Cassazione Penale, Ordinanza n. 28088/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, dopo aver dichiarato non doversi procedere per il reato contestato al capo B) e aver rideterminato la pena, ha confermato in parte la decisione di primo grado di condanna per furto aggravato e ricettazione. Con il ricorso denuncia: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) erronea qualificazione giuridica del delitto contestato al capo A); 3) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che i motivi sono formulati in modo generico e indeterminato, perché non indicano gli specifici elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle censure e non consentono il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, con la sola parte già definita in appello come non doversi procedere per il capo B) e con la residua condanna per i reati ritenuti in primo grado, nei limiti della riforma intervenuta in appello sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che la difesa lamenta non sia stata riconosciuta; la Corte non entra nel merito della questione per genericità del ricorso.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
i motivi di ricorso devono contenere l'esposizione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura; la mancanza di tale specificità rende i motivi generici e quindi inammissibili.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono ciascuna censura: la mera riproposizione di doglianze assertive o apodittiche integra genericità e determina l'inammissibilità.
- La critica alla motivazione della sentenza impugnata non può limitarsi a contestazioni generiche; occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e indicare dove la motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente errata.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, se proposta in cassazione, deve essere sorretta da un puntuale confronto con gli indici normativi e con la motivazione del giudice di merito; altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna alle spese processuali e, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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