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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/138

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 della Commissione, del 15 gennaio 2026, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea

Normativa europea32026R0138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le modalità operative per l’attuazione del sistema dei disegni e modelli dell’UE dopo la riforma del 2024. Precisiona il contenuto delle domande e delle rappresentazioni, disciplina priorità, pubblicazione e certificazione, e regola trasferimenti, rinunce, traduzioni, scambio di informazioni e ripartizione delle spese. Introduce inoltre regole procedurali di semplificazione e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio regime al nuovo, applicabile dal 1° luglio 2026.

Modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2822, con disciplina delle domande, della rappresentazione, delle priorità, delle pubblicazioni, dei certificati, delle modifiche, dei trasferimenti, delle rinunce, delle spese e della cooperazione amministrativa.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relative alla registrazione, pubblicazione, modifica, trasferimento, rinuncia e gestione dei disegni e modelli dell’Unione europea, nonché ai procedimenti di nullità e ai relativi aspetti accessori. Riguarda i disegni e modelli dell’UE registrati, le domande di registrazione, incluse le domande multiple, e le designazioni UE nelle registrazioni internazionali, oltre ai rapporti con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri. Si applica dal 1° luglio 2026; per alcuni procedimenti e atti iniziati o depositati prima di tale data continuano ad applicarsi, fino alla conclusione, le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 2245/2002.

Modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli dell’Unione europea

Il regolamento disciplina in modo puntuale le modalità operative per l’attuazione del sistema dei disegni e modelli dell’UE dopo la riforma introdotta dal regolamento (UE) 2024/2822. La Commissione interviene per garantire certezza del diritto, coerenza con la disciplina dei marchi UE e semplificazione amministrativa, soprattutto con riguardo al deposito delle domande, alla rappresentazione anche dinamica dei design digitali, alle pubblicazioni e ai procedimenti dinanzi all’EUIPO.

Ambito e finalità sistematica

Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 6/2002, come modificato, e sostituisce in larga parte la precedente disciplina di esecuzione, allineando le procedure alle nuove competenze della Commissione ai sensi degli articoli 290 e 291 TFUE. I considerando evidenziano la necessità di ridurre gli oneri burocratici, di consentire la rappresentazione di disegni e modelli non incorporati in oggetti fisici e di rendere più efficiente la cooperazione tra EUIPO e autorità nazionali.

Contenuto della domanda di registrazione

L’articolo 1 individua le indicazioni obbligatorie della domanda di registrazione, includendo dati del richiedente, cittadinanza, eventuale rappresentante, lingua di deposito e firma. La norma disciplina anche il modo in cui devono essere indicati domicilio e recapiti, ammettendo l’uso di un numero di identificazione già assegnato dall’Ufficio. Per la descrizione del disegno o modello è previsto un limite massimo di 100 parole, con divieto di affermazioni sulla novità, sul carattere individuale o sul valore tecnico.

Per le domande multiple, le medesime regole sostanziali si applicano mutatis mutandis a ciascun disegno o modello incluso. Ciò conferma la centralità della precisione formale nella fase di deposito, essenziale per la corretta gestione amministrativa e per la successiva pubblicazione.

Rappresentazione del disegno o modello

L’articolo 2 rappresenta una delle innovazioni più rilevanti: il disegno o modello può essere rappresentato visivamente in bianco e nero o a colori, in forma statica, dinamica o animata, mediante qualsiasi mezzo adeguato e tecnologia generalmente disponibile, inclusi disegni, fotografie, video, immagini e modellizzazione computerizzata.

La rappresentazione deve mostrare in modo coerente tutte le caratteristiche per cui è richiesta tutela; l’oggetto della registrazione è determinato dall’insieme delle caratteristiche visive di tutte le prospettive o riproduzioni combinate. È inoltre ammesso che nella rappresentazione compaiano elementi non rivendicati, purché siano identificati tramite rinunce visive applicate in modo coerente in tutte le prospettive.

Priorità di domanda e priorità di esposizione

L’articolo 3 semplifica la prova della priorità: è sufficiente depositare una copia della domanda anteriore, emessa dall’autorità che l’ha ricevuta, contenente le stesse informazioni della domanda originaria, inclusa la rappresentazione del disegno o modello, se del caso a colori, e il numero di fascicolo con la data di deposito. Se la domanda anteriore è in una lingua diversa da quelle dell’Ufficio, quest’ultimo può richiedere una traduzione nella lingua procedurale pertinente entro un termine fissato.

L’articolo 4 disciplina invece la priorità di esposizione. Il richiedente deve indicare la denominazione dell’esposizione e la data della prima divulgazione; la prova consiste in un certificato rilasciato dall’autorità responsabile della protezione della proprietà industriale durante l’esposizione, che attesti la divulgazione del disegno o modello, la data di apertura e, se diversa, la data della prima divulgazione, con inclusione o esplicito riferimento alla rappresentazione divulgata.

Pubblicazione della registrazione e certificato

L’articolo 5 stabilisce il contenuto della pubblicazione della registrazione: dati del titolare, eventuale rappresentante, rappresentazione del disegno o modello, menzione della descrizione, indicazione dei prodotti e classificazione di Locarno, autore o rinuncia alla citazione, date e numeri di deposito e registrazione, priorità, priorità di esposizione, lingue della domanda e differimento della pubblicazione con la relativa scadenza.

La pubblicazione può avvenire anche rendendo accessibile elettronicamente la rappresentazione. Se la domanda è soggetta a differimento della pubblicazione, l’informazione pubblicata è limitata a quanto previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002. L’articolo 6 disciplina il certificato di registrazione, che contiene le iscrizioni del registro e la dichiarazione della loro effettiva presenza; la rappresentazione può essere resa accessibile tramite fascicolo elettronico.

Modifiche della registrazione e variazioni soggettive

L’articolo 7 disciplina la modifica della rappresentazione del disegno o modello registrato in relazione a dettagli irrilevanti, richiedendo l’indicazione del numero di registrazione, dei dati del titolare, delle caratteristiche da modificare e delle prospettive interessate, oltre a una nuova rappresentazione conforme alle regole dell’articolo 2.

L’articolo 8 regola le richieste di modifica del nome o dell’indirizzo del titolare, del richiedente e del rappresentante, richiedendo i dati già iscritti nel registro e l’indicazione del nuovo nome o indirizzo. Per il richiedente, la richiesta deve contenere anche il numero della domanda.

Trasferimenti e prove documentali

L’articolo 9 disciplina la registrazione del trasferimento del disegno o modello e l’annotazione del trasferimento della domanda. La domanda deve contenere il numero di registrazione o della domanda, i dati del nuovo titolare, gli elementi identificativi dei disegni o modelli coinvolti in caso di registrazione multipla, i documenti probatori e, se del caso, i dati del rappresentante del nuovo titolare.

La prova del trasferimento può essere fornita tramite diversi documenti: domanda firmata da cedente e cessionario, dichiarazione di accettazione o di consenso, oppure documento o modulo di trasferimento compilato secondo il regolamento delegato (UE) 2026/137 e firmato dalle parti. È ammessa la firma dei rappresentanti autorizzati, anche se comuni a entrambe le parti.

Rinuncia al disegno o modello e tutela dei terzi

L’articolo 10 richiede che la dichiarazione di rinuncia indichi il numero di registrazione, i dati del titolare e, nelle registrazioni multiple, i disegni e modelli interessati. Se nel registro è iscritto un diritto di terzo relativo al disegno o modello, il consenso del terzo alla rinuncia può risultare da una dichiarazione firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante.

Se il diritto è oggetto di un procedimento ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 6/2002, è sufficiente la dichiarazione di consenso firmata da chi ha promosso l’azione o dal suo rappresentante.

Spese nei procedimenti dinanzi all’Ufficio

L’articolo 11 fissa importi massimi per le spese dovute dalla parte soccombente ex articolo 70 del regolamento (CE) n. 6/2002. Per la parte vincitrice non rappresentata, sono rimborsabili le spese di viaggio e soggiorno di una persona, con criteri basati sulla distanza ferroviaria e sul mezzo di trasporto; per le spese di soggiorno si rinvia allo statuto dei funzionari UE.

Per i rappresentanti, il rimborso del viaggio segue le stesse regole. Le spese di rappresentanza sono fissate in 450 EUR nei procedimenti di nullità, 550 EUR nei ricorsi, con incremento di 400 EUR se si è svolta una procedura orale con citazione delle parti. In caso di pluralità di titolari o richiedenti, le spese per il viaggio e soggiorno sono riconosciute per una sola persona; analogamente, se vi sono più rappresentanti, le spese di rappresentanza sono rimborsate solo per uno di essi. È escluso ogni rimborso ulteriore rispetto alle voci espressamente previste.

Pubblicazioni periodiche dell’EUIPO

L’articolo 12 regola il valore temporale delle pubblicazioni nel Bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea, stabilendo che la data di pubblicazione è quella indicata sul bollettino. Le informazioni possono rinviare a dati già presenti nella banca dati dell’articolo 72 bis del regolamento (CE) n. 6/2002 o nel registro. Il bollettino può essere pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e la Gazzetta ufficiale dell’EUIPO può essere diffusa in qualsiasi formato elettronico supportato dall’Ufficio.

Scambio di informazioni e consultazione dei fascicoli

L’articolo 13 prevede un flusso informativo reciproco tra EUIPO, uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e Ufficio del Benelux, nonché con organi giurisdizionali e autorità nazionali, per le domande e i procedimenti sui disegni e modelli UE e nazionali. Lo scambio avviene, ove possibile, per via elettronica, con spese a carico dell’autorità comunicante e senza tasse.

L’articolo 14 riguarda la messa a disposizione dei fascicoli per la consultazione: la trasmissione e l’accesso da parte di autorità e organi giurisdizionali devono avvenire, ove possibile, in formato elettronico. L’Ufficio deve segnalare le limitazioni di consultazione previste dall’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002. Nei procedimenti pendenti, i fascicoli trasmessi possono essere messi a disposizione di terzi, sempre nel rispetto delle stesse limitazioni.

Traduzioni e standard documentali

L’articolo 15 rinvia, salvo deroghe specifiche, all’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 per il deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti dinanzi all’Ufficio, sia quanto alla lingua depositabile, sia quanto all’eventuale necessità di traduzione.

L’articolo 16 specifica che la traduzione deve identificare il documento e riprodurne struttura e contenuto, ma può limitarsi alle sezioni indicate come pertinenti dalla parte interessata. Se la traduzione o la dichiarazione di conformità non perviene nei termini, il documento si considera non ricevuto dall’Ufficio. L’articolo 17 introduce una presunzione di corrispondenza tra traduzione e testo originale, salvo prova o indicazioni contrarie, ma consente all’Ufficio di richiedere una dichiarazione di conformità in caso di dubbio.

Decisioni della divisione di annullamento

L’articolo 18 attribuisce a un solo membro della divisione di annullamento, in attuazione dell’articolo 105 bis del regolamento (CE) n. 6/2002, alcune decisioni di natura procedurale: ripartizione e quantificazione delle spese, chiusura del procedimento o constatazione della non necessità di una decisione di merito, ricevibilità della domanda di nullità, sospensione del procedimento e riunione o separazione di procedimenti di nullità.

Regime transitorio e decorrenza

L’articolo 19 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo regime. In linea generale, il regolamento (CE) n. 2245/2002 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso fino alla loro conclusione, nei casi non coperti dalle specifiche eccezioni. Restano applicabili le vecchie regole alle domande depositate prima del 1° luglio 2026 e alle registrazioni internazionali con designazione UE anteriore a tale data, alle spese relative a procedimenti avviati prima di tale data e ai documenti giustificativi o traduzioni depositati prima del 1° luglio 2026.

L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° luglio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Contenuto della domanda di registrazione

L’articolo 1 elenca le indicazioni obbligatorie della domanda, oltre ai requisiti degli articoli 36 e 40 del regolamento (CE) n. 6/2002: nome e indirizzo del richiedente, cittadinanza, dati del rappresentante se nominato, lingua di deposito e seconda lingua, firma. Stabilisce inoltre come devono essere indicati nome e indirizzo, regole sul domicilio eletto e sull’uso di un eventuale numero di identificazione già attribuito dall’Ufficio. Per la descrizione unica del disegno o modello fissa un limite di 100 parole e vieta indicazioni su novità, carattere individuale o valore tecnico. Per le domande multiple prevede l’applicazione mutatis mutandis di varie disposizioni a ciascun disegno o modello incluso.

Rappresentazione del disegno o modello

L’articolo 2 consente rappresentazioni visive in bianco e nero o a colori, statiche, dinamiche o animate, mediante qualsiasi mezzo appropriato e tecnologia generalmente disponibile, inclusi disegni, fotografie, video, immagini e modellizzazione computerizzata. La rappresentazione deve mostrare coerentemente tutte le caratteristiche del disegno o modello e l’oggetto della registrazione è determinato dall’insieme delle caratteristiche visive di tutte le prospettive o riproduzioni combinate. Il disegno o modello va rappresentato da solo, ma possono comparire elementi non rivendicati purché siano identificati con rinunce visive applicate in modo coerente in tutte le prospettive.

Priorità e priorità di esposizione

L’articolo 3 stabilisce che la prova della priorità di una domanda anteriore consiste in una copia della domanda precedente, proveniente dall’autorità ricevente, contenente le stesse informazioni della domanda originaria, compresa la rappresentazione del disegno o modello, e recante il numero di fascicolo e la data di deposito. Se la domanda anteriore è in una lingua diversa da quelle dell’Ufficio, quest’ultimo può chiedere una traduzione nella lingua procedurale. L’articolo 4 disciplina la priorità di esposizione: il richiedente deve dichiarare la denominazione dell’esposizione e la data della prima divulgazione; la prova consiste in un certificato dell’autorità responsabile dell’esposizione che attesti la divulgazione, la data di apertura e, se diversa, la data della prima divulgazione, con riferimento o inclusione della rappresentazione del disegno o modello.

Pubblicazione della registrazione e certificato di registrazione

L’articolo 5 elenca il contenuto della pubblicazione della registrazione: dati del titolare, eventuale rappresentante, rappresentazione del disegno o modello, menzione della descrizione, indicazione dei prodotti e delle classi di Locarno, autore o rinuncia alla citazione, date e numeri di deposito e registrazione, priorità, priorità di esposizione, lingua della domanda e seconda lingua, eventuale differimento della pubblicazione con data di scadenza. La rappresentazione può essere resa accessibile elettronicamente e, in caso di pubblicazione differita, il contenuto pubblicato è limitato a quanto previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002. L’articolo 6 disciplina il certificato di registrazione, che contiene le iscrizioni del registro e la dichiarazione della loro presenza; la rappresentazione può essere incorporata mediante accesso elettronico al fascicolo.

Modifica della rappresentazione e variazioni anagrafiche

L’articolo 7 disciplina la richiesta di modifica della rappresentazione del disegno o modello registrato per dettagli irrilevanti: la domanda deve indicare numero di registrazione, dati del titolare, caratteristiche da modificare e prospettive interessate, nonché la nuova rappresentazione. L’articolo 8 regola le richieste di modifica del nome o dell’indirizzo del titolare, del richiedente o del rappresentante, indicando le informazioni minime da fornire e, per il richiedente, anche il numero della domanda.

Trasferimento e prova del trasferimento

L’articolo 9 disciplina la domanda di registrazione del trasferimento del disegno o modello registrato e l’annotazione del trasferimento della domanda non ancora registrata. La domanda deve contenere il numero di registrazione o di domanda, i dati del nuovo titolare, i riferimenti ai singoli disegni e modelli in caso di registrazione multipla, i documenti giustificativi e, se del caso, i dati del rappresentante. Per provare il trasferimento sono ritenuti sufficienti vari documenti, tra cui la domanda firmata da cedente e avente causa, dichiarazioni di accettazione o consenso, oppure un modulo/documento di trasferimento compilato secondo il regolamento delegato (UE) 2026/137. È ammesso che la firma sia apposta dai rappresentanti autorizzati delle parti.

Rinuncia e consenso di terzi

L’articolo 10 prevede che la dichiarazione di rinuncia indichi numero di registrazione, dati del titolare e, nelle registrazioni multiple, i disegni e modelli cui la rinuncia si riferisce. Se risulta iscritto un diritto di terzo collegato al disegno o modello, è sufficiente una dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal titolare di tale diritto o dal suo rappresentante. Se il diritto è oggetto di un procedimento giudiziario o amministrativo ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 6/2002, il consenso firmato da chi ha promosso l’azione o dal suo rappresentante basta a provarne il consenso.

Spese massime rimborsabili

L’articolo 11 fissa i limiti massimi delle spese poste a carico della parte soccombente ai sensi dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 6/2002. Per viaggi e soggiorno della parte vincitrice non rappresentata si applicano, per una persona, tariffa ferroviaria di prima classe fino a 800 km o tariffa aerea economy oltre gli 800 km o con traversata marittima, oltre alle spese di soggiorno secondo lo statuto dei funzionari UE. Per i rappresentanti, il rimborso del viaggio segue le stesse regole. Le spese di rappresentanza sono fissate in 450 EUR nei procedimenti di nullità, 550 EUR nei ricorsi, con maggiorazione di 400 EUR se ha luogo una procedura orale con citazione delle parti. Sono previste regole specifiche in caso di pluralità di titolari o richiedenti e viene escluso il rimborso di spese diverse da quelle espressamente indicate.

Pubblicazioni periodiche dell’Ufficio

L’articolo 12 stabilisce che la data di pubblicazione delle informazioni dettagliate nel Bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea è quella riportata nel bollettino. Le informazioni possono rinviare a dati già presenti nella banca dati o nel registro. Il Bollettino può essere pubblicato, se del caso, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e la Gazzetta ufficiale dell’EUIPO può essere resa disponibile in qualsiasi formato elettronico supportato, incluse banche dati consultabili.

Scambio di informazioni e consultazione dei fascicoli

L’articolo 13 disciplina lo scambio di informazioni tra EUIPO, uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e Ufficio del Benelux, nonché con gli organi giurisdizionali e le autorità degli Stati membri, per domande e procedimenti relativi ai disegni e modelli dell’UE e nazionali. Lo scambio avviene, ove possibile, per via elettronica; le spese sono a carico dell’autorità che comunica e le comunicazioni sono esenti da tasse. L’articolo 14 prevede che la consultazione dei fascicoli da parte di autorità e organi giurisdizionali avvenga, ove possibile, per via elettronica e che eventuali limitazioni ex articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002 siano segnalate. Nei procedimenti pendenti, i fascicoli trasmessi possono essere messi a disposizione di terzi, sempre nel rispetto di tali limitazioni.

Documenti giustificativi e traduzioni

L’articolo 15 rinvia, mutatis mutandis, all’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 per il deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti dinanzi all’Ufficio, salvo deroghe del regolamento (CE) n. 6/2002, del regolamento delegato (UE) 2026/137 o del presente regolamento. L’articolo 16 consente che la traduzione riproduca solo le sezioni pertinenti del documento se la parte ha indicato tali sezioni; la traduzione deve identificare il documento e riprodurne struttura e contenuto. Se la traduzione o la dichiarazione di conformità non è depositata nei termini, il documento si considera non ricevuto. L’articolo 17 presume la corrispondenza della traduzione all’originale, salvo prova contraria, ma consente all’Ufficio di richiedere una dichiarazione di conformità in caso di dubbio.

Decisioni di un solo membro della divisione di annullamento

L’articolo 18, in attuazione dell’articolo 105 bis del regolamento (CE) n. 6/2002, attribuisce a un solo membro della divisione di annullamento le decisioni su ripartizione e fissazione delle spese, chiusura del procedimento o constatazione dell’assenza di necessità di decidere nel merito, ricevibilità della domanda di nullità, sospensione del procedimento e riunione o separazione dei procedimenti di nullità.

Disposizioni transitorie

L’articolo 19 prevede che il regolamento (CE) n. 2245/2002 continui ad applicarsi ai procedimenti in corso, nei casi non coperti dai paragrafi 2, 3 e 4, fino alla loro conclusione. Restano applicabili le vecchie disposizioni sulle domande depositate prima del 1° luglio 2026 e sulle registrazioni internazionali con designazione UE anteriore a tale data, sulle spese dei procedimenti avviati prima del 1° luglio 2026 e sui documenti giustificativi o traduzioni depositati prima di tale data.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 20 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2026. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualedisegni e modelliprocedimento amministrativocooperazione amministrativaspese processuali

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