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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) ai sensi dell'art. 275‑bis c.p.p., deducendo un unico motivo: mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che: 1) le parziali ammissioni di responsabilità depositate costituiscono "fatto nuovo" e segno di resipiscenza idoneo a ridimensionare le esigenze cautelari; 2) il trasferimento presso il domicilio del padre a Baiardo (IM), oltre 1.300 km, ridurrebbe il pericolo di reiterazione; 3) non vi sono elementi che sconsiglino l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, considerata la personalità dell'indagato (incensurato, senza altre pendenze).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e priva di evidente illogicità: le ammissioni sono state considerate limitate e sovrapponibili al compendio probatorio già acquisito e non idonee a modificare le esigenze cautelari, in particolare rispetto all'imputazione principale di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze. La distanza del domicilio non riduce il pericolo di reiterazione poiché la condotta non è legata a un territorio specifico e l'indagato sarebbe parte di una rete ampia. Quanto al braccialetto elettronico, la Corte ha osservato che si tratta di una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari (art. 275‑bis) e non di una nuova misura: se le esigenze cautelari rimangono inalterate, la valutazione sulla non idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto può essere implicita. Condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 275‑bis c.p.p.

    Regola la possibilità di applicare gli arresti domiciliari con mezzi tecnici (braccialetto elettronico); la Corte conferma che si tratta di una modalità esecutiva della misura domiciliare e non di una nuova misura cautelare autonoma

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina l'appello in materia di misure cautelari personali; qui il riesame ha rigettato l'appello e la Cassazione ha valutato la congruità della motivazione del rigetto

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990

    Norme penali sullo spaccio di stupefacenti (art. 73) e sull'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74); la gravità e l'estensione dell'accusa (associazione per rilevanti quantitativi) hanno inciso sulla valutazione del pericolo di reiterazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita la lunghezza delle conclusioni del ricorso; il ricorrente ha formulato il motivo nei limiti prescritti

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede l'avviso al ricorrente circa le conseguenze della decisione in tema di spese; applicato con la condanna alle spese processuali

  • Cass., Sez. U, sent. n. 20769/2016 (Lovisi)

    Giurisprudenza citata per affermare che il braccialetto elettronico è un mezzo tecnico di esecuzione della detenzione domiciliare e non una nuova misura cautelare autonoma

  • Cass. sez.4 n. 15939/2024 e altre pronunce (Deja Hil, Masella, Fiorillo)

    Ulteriori precedenti utilizzati per confermare che il giudice non è sempre tenuto a motivare separatamente l'inidoneità degli arresti domiciliari se corredati dal braccialetto quando permangono le esigenze cautelari che giustificano la custodia in carcere

Massime di principio

  • Una confessione o ammissione che si sovrappone a fatti già evidenziati nel compendio probatorio non costituisce automaticamente "fatto nuovo" idoneo a modificare le esigenze cautelari: per ottenere la sostituzione della misura occorre che l'elemento nuovo abbia sicura valenza sintomatica del mutamento delle esigenze cautelari
  • Il trasferimento del domicilio in altra regione o provincia non annulla il pericolo di reiterazione quando la criminalità contestata non sia legata a un territorio specifico e l'indagato risulti inserito in una rete o associazione con possibilità di contatti a distanza
  • L'applicazione del braccialetto elettronico è da intendersi come modalità tecnica di esecuzione della misura degli arresti domiciliari (art. 275‑bis) e non come una nuova misura cautelare: se le esigenze cautelari originarie permangono, la mancata adozione del braccialetto può essere motivata implicitamente nella misura in cui la decisione globale sulla custodia sia adeguatamente motivata
  • Per ottenere la revoca o la attenuazione della misura cautelare il ricorrente deve indicare elementi concreti, nuovi e di chiara portata cambiativa rispetto alla valutazione iniziale; censure generiche sulla motivazione sono spesso insufficienti
  • Il giudice delle misure è tenuto a motivare le ragioni giuridicamente significative che sostengono la custodia; tuttavia la motivazione può essere sintetica se rispetta i criteri di logicità e congruità rispetto alle esigenze cautelari

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