Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/05/2015 n. 1830 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO SINTETICO - IRPEF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - ALTERNATIVITÀ METODO ANALITICO INDUTTIVO - Retroattività - Non Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'utilizzo congiunto del metodo analitico e del metodo induttivo per la determinazione dei redditi relativi a periodi d'imposta anteriori al 2011, poiché l'alternatività tra i due metodi accertativi è divenuta applicabile soltanto per i periodi d'imposta successivi. Non sussiste quindi alcuna retroattività della disciplina più favorevole al contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento del reddito ai fini IRPEF, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria avesse illegittimamente combinato il metodo analitico con quello induttivo e che la regola sull'alternatività tra tali metodi dovesse applicarsi anche retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al 2011.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico e dei metodi analitico e induttivo ai fini IRPEF

    Per i periodi d'imposta anteriori al 2011 era legittimo utilizzare congiuntamente il metodo analitico e quello induttivo; l'alternatività tra i due strumenti è stata introdotta per i periodi successivi e non opera retroattivamente.

Massime di principio

  • Le modifiche normative che rendono alternativi diversi metodi di accertamento non si applicano automaticamente ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
  • Per valutare la legittimità di un accertamento occorre fare riferimento alla disciplina vigente nel periodo d'imposta oggetto di controllo, non necessariamente a quella vigente al momento dell'accertamento o del contenzioso.
  • Nei periodi anteriori al 2011, la combinazione di metodo analitico e metodo induttivo non è di per sé illegittima, purché siano rispettati i presupposti e le garanzie previsti dalla disciplina allora vigente.
  • Il contribuente che invoca una disciplina successiva più favorevole deve dimostrarne l'effettiva applicabilità retroattiva; in assenza di una previsione espressa, tale applicazione non può presumersi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.