Sentenza del 05/05/2015 n. 1830 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO SINTETICO - IRPEF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - ALTERNATIVITÀ METODO ANALITICO INDUTTIVO - Retroattività - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'utilizzo congiunto del metodo analitico e del metodo induttivo per la determinazione dei redditi relativi a periodi d'imposta anteriori al 2011, poiché l'alternatività tra i due metodi accertativi è divenuta applicabile soltanto per i periodi d'imposta successivi. Non sussiste quindi alcuna retroattività della disciplina più favorevole al contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento del reddito ai fini IRPEF, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria avesse illegittimamente combinato il metodo analitico con quello induttivo e che la regola sull'alternatività tra tali metodi dovesse applicarsi anche retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al 2011.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e dei metodi analitico e induttivo ai fini IRPEF
Per i periodi d'imposta anteriori al 2011 era legittimo utilizzare congiuntamente il metodo analitico e quello induttivo; l'alternatività tra i due strumenti è stata introdotta per i periodi successivi e non opera retroattivamente.
Massime di principio
- Le modifiche normative che rendono alternativi diversi metodi di accertamento non si applicano automaticamente ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
- Per valutare la legittimità di un accertamento occorre fare riferimento alla disciplina vigente nel periodo d'imposta oggetto di controllo, non necessariamente a quella vigente al momento dell'accertamento o del contenzioso.
- Nei periodi anteriori al 2011, la combinazione di metodo analitico e metodo induttivo non è di per sé illegittima, purché siano rispettati i presupposti e le garanzie previsti dalla disciplina allora vigente.
- Il contribuente che invoca una disciplina successiva più favorevole deve dimostrarne l'effettiva applicabilità retroattiva; in assenza di una previsione espressa, tale applicazione non può presumersi.
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