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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34195/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Due coniugi avevano proposto una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ottenendo inizialmente l'omologazione del Tribunale. Alcuni creditori, tra cui un ente locale e società cessionarie di crediti bancari, avevano poi reclamato il decreto di omologa. Il Tribunale, riuniti i reclami, aveva accolto le doglianze dei creditori e revocato il provvedimento di omologa, rigettando la domanda dei debitori. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con nove motivi: contestavano la tempestività e l'ammissibilità dei reclami dei creditori esclusi; la mancata impugnazione di provvedimenti anteriori; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'asserito giudicato interno sulla esclusione di alcuni crediti; l'insussistenza dello stato di sovraindebitamento; l'erroneità del giudizio di convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria; la prova della titolarità dei crediti ceduti in blocco; la liquidazione del compenso all'OCC; e la motivazione sull'accoglimento del reclamo del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il controllo ex art. 111 Cost. sul decreto che accoglie il reclamo avverso l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi, ma ha respinto o dichiarato inammissibili tutti i motivi. In particolare: ha affermato che il termine per il reclamo decorre dalla comunicazione integrale del decreto, non dalla sua sola pubblicazione; ha escluso che il decreto autorizzatorio e quello di fissazione dell'udienza fossero autonomamente impugnabili nei termini dedotti; ha negato la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la caducazione dell'omologa comportava necessariamente il rigetto della domanda di accordo; ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla posizione dei crediti esclusi, poiché le contestazioni potevano essere fatte valere in sede di reclamo contro l'omologa; ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione dello stato di sovraindebitamento e sulla convenienza dell'accordo, trattandosi di questioni di merito; ha confermato che la prova della cessione dei crediti in blocco può essere fornita con qualsiasi mezzo e che il giudice di merito aveva compiuto un accertamento fattuale non sindacabile; ha chiarito che la liquidazione in favore dell'OCC riguardava il compenso per l'attività svolta e non una condanna alle spese; ha ritenuto non autosufficiente la censura sulla motivazione relativa al reclamo del Comune. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il provvedimento che accoglie il reclamo contro l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi è ricorribile per cassazione solo se dotato dei caratteri di decisorietà e definitività, che nel caso concreto sono stati ritenuti sussistenti

  • art. 739 c.p.c.

    il termine per proporre reclamo decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria, non dalla sola pubblicazione

  • art. 12, comma 2, L. 3/2012

    in sede di omologazione il tribunale verifica anche d'ufficio la regolarità della procedura e il raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti

  • art. 10, comma 1, L. 3/2012

    prevede il decreto di fissazione dell'udienza ed è autonomamente reclamabile per contestare i requisiti di ammissibilità della proposta

  • art. 11, L. 3/2012

    disciplina il consenso dei creditori e la formazione dell'accordo, rilevante ai fini dell'omologazione

  • art. 12, comma 1, L. 3/2012

    la relazione dell'OCC deve indicare i crediti computati e quelli esclusi, con le ragioni dell'esclusione, e i creditori possono contestarla nei dieci giorni successivi

  • art. 404 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come rimedio che però la Corte non ha ritenuto esclusivo o dirimente nel caso di specie

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione quando il giudice, caducando l'omologa, rigetta conseguentemente la domanda di accordo

  • art. 6, comma 2, lett. a), L. 3/2012

    la censura sullo stato di sovraindebitamento è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché attiene a un apprezzamento di fatto

  • artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, L. 3/2012

    le norme del procedimento di composizione della crisi sono coordinate nel senso che le contestazioni su esclusione dei crediti e convenienza dell'accordo possono essere esaminate in sede di reclamo contro l'omologazione

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    la cessione di crediti in blocco può essere provata con ogni mezzo, anche indiziario; l'avviso in Gazzetta Ufficiale ha valore indiziario ma non esclusivo

  • art. 1264 c.c.

    la notificazione della cessione serve a rendere opponibile il trasferimento al debitore, non è l'unico mezzo per provare la titolarità del credito

  • art. 1248 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di cessione del credito, senza che la Corte ne ricavi un principio decisivo autonomo

  • art. 91 c.p.c.

    le spese sono state liquidate in favore dell'OCC come compenso per l'attività svolta nella procedura, non come condanna alle spese di lite

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale norma sui motivi di ricorso, ma la Corte distingue tra censure di diritto, censure di merito e profili di inammissibilità

  • art. 58, comma 4, d.lgs. 385/1993

    la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non ha funzione costitutiva della cessione ma di opponibilità verso i debitori ceduti

Massime di principio

  • Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, il decreto che accoglie il reclamo contro l'omologazione dell'accordo è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. quando incide in modo definitivo sui diritti delle parti e sullo stato della procedura.
  • Per il reclamo avverso il decreto di omologazione, il termine di proposizione decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria, non dalla mera pubblicazione o diffusione del decreto.
  • Il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 L. 3/2012 è il rimedio per contestare i requisiti di ammissibilità della proposta; le contestazioni sulla relazione dell'OCC, sull'inclusione o esclusione dei crediti e sulla convenienza dell'accordo possono essere fatte valere nella fase di omologazione e nel reclamo contro di essa.
  • In sede di omologazione il tribunale deve verificare d'ufficio la regolarità della procedura e il raggiungimento della maggioranza dei crediti, potendo riesaminare anche le valutazioni dell'OCC sui crediti computati o esclusi.
  • Non vi è ultrapetizione se il giudice, accogliendo i reclami contro l'omologa, rigetta conseguentemente la domanda di accordo, poiché la caducazione dell'omologa comporta necessariamente il venir meno della richiesta di conferma dell'accordo.
  • Le censure che investono la valutazione dello stato di sovraindebitamento, la convenienza dell'accordo e la prova della titolarità dei crediti, quando risolte dal giudice di merito con apprezzamento delle risultanze istruttorie, non sono deducibili in cassazione come mere rivalutazioni del fatto.
  • La cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha rilievo soprattutto ai fini dell'opponibilità al debitore, non quale prova esclusiva e costitutiva della titolarità.
  • La liquidazione in favore dell'OCC del compenso per l'attività svolta nella procedura non equivale a una condanna alle spese di lite nei confronti delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamentoContenzioso tributarioMutuo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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