Ordinanza n. 9241/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione del 29 dicembre 2025, n. G17793, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30/12/2025, contenente l’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale e la nomina dei vincitori della procedura valutativa per la progressione verticale tra aree, indetta con determinazione del direttore n. G10017 del 31 luglio 2025, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigente della Giunta, per la copertura di n. 134 posti a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1; - della determinazione del 23 febbraio 2026, n. G02288, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.16 del 24/02/2026, inerente la rettifica in autotutela della graduatoria finale, approvata con determina n. G17793 del 29 dicembre 2025; - della determinazione del 31 luglio 2025, n. G10017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64, supplemento n. 1 del 05/08/2025, con la quale è stato approvato l’avviso relativo alla procedura valutativa per la progressione verticale tra aree riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1; - in parte qua e ove occorrer possa del piano triennale di fabbisogno del personale della Giunta Regionale del Lazio 2025-2027 approvato con deliberazione del 30 gennaio 2025 n. 47;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale, nomina dei vincitori e successiva rettifica in autotutela della procedura valutativa per la progressione verticale di 134 dipendenti regionali
Esito
La controversia
Tre dipendenti regionali hanno impugnato la determinazione che ha approvato i verbali della Commissione esaminatrice, la graduatoria finale e la nomina dei vincitori della procedura valutativa per la progressione verticale tra aree, nonché la successiva determinazione di rettifica in autotutela della graduatoria, l'avviso della procedura e, in parte qua, il piano triennale del fabbisogno del personale. Dal testo dell'ordinanza non sono esposti nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma risulta che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe arrecare pregiudizio ai 134 vincitori della procedura, qualificati come controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i 134 vincitori, considerato il loro numero considerevole e gli effetti potenzialmente pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento del ricorso. Ai sensi dell'art. 49 c.p.a., ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Lazio. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo generale, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati, nonché la formula relativa all'esecuzione dell'ordinanza. La pubblicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza; la prova dell'adempimento dovrà essere depositata entro i successivi 7 giorni, termine qualificato come perentorio. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso amministrativo può arrecare effetti pregiudizievoli a una pluralità considerevole di controinteressati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell'amministrazione intimata, purché l'avviso consenta la conoscenza legale della controversia attraverso l'indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, degli estremi degli atti impugnati e di una sintesi dei motivi di diritto.
- Quando il giudice stabilisce un termine per la pubblicazione dell'avviso e un successivo termine per il deposito della prova dell'adempimento, il mancato rispetto del termine espressamente qualificato come perentorio può rilevare ai fini della prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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