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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11644/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/07/2025, deducendo tre motivi. Dal testo emerge che la condanna riguardava un reato contravvenzionale commesso il 17 dicembre 2019. I primi due motivi attaccavano la disciplina della prescrizione/sospensione del corso della prescrizione applicata al fatto, ma la Corte li reputa manifestamente infondati richiamando la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il terzo motivo riguardava la dosimetria della pena e il diniego della sospensione condizionale: la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché meramente reiterativa di censure già esaminate in appello e comunque generica. In particolare, la Corte ritiene adeguata la motivazione della Corte territoriale sia sulla determinazione della pena, sia sul diniego della sospensione condizionale, fondato sui precedenti dell'imputato, anche non definitivi.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    La sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, senza abrogazione retroattiva per effetto delle leggi successive richiamate.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve enunciare anche sinteticamente i criteri valutati; il giudizio è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e non arbitrario.

  • art. 133, capoverso n. 2, c.p.

    Ai fini del giudizio prognostico sulla concessione della sospensione condizionale possono essere valorizzati i precedenti giudiziari e la capacità a delinquere desunta anche da procedimenti pendenti, non essendo necessaria la sola definitività delle condanne.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di impugnazione irrituale o colpevole.

Massime di principio

  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, senza che le successive riforme abbiano effetto abrogativo retroattivo sui fatti già commessi.
  • In cassazione sono manifestamente infondate le censure che ignorano un principio di diritto consolidato e recente delle Sezioni Unite, se il fatto ricade nell'arco temporale da esso regolato.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in una contestazione generica e reiterativa, senza indicare uno specifico vizio logico o il mancato esame di criteri rilevanti ex art. 133 c.p.
  • Il giudice di merito può motivare anche sinteticamente sulla pena, purché dia conto dei criteri valutati; tale apprezzamento resta insindacabile in sede di legittimità se non è arbitrario o manifestamente illogico.
  • Il diniego della sospensione condizionale può essere fondato sui precedenti giudiziari dell'imputato e sulla sua capacità a delinquere, anche se i precedenti non sono ancora definitivi, poiché la prognosi negativa non dipende automaticamente dall'assenza di condanne irrevocabili.
  • La mera mancanza di precedenti condanne nel certificato penale non impone la concessione della sospensione condizionale, essendo rilevanti anche il comportamento processuale e le pendenze giudiziarie.
  • Le censure già dedotte e vagliate in appello, se riproposte senza specifiche ragioni di critica, possono integrare motivo inammissibile per mera reiterazione.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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