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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11859/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva rigettato l'appello di Italtir avverso la sentenza della CTP che a sua volta aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento (IRES, IRAP e IVA per l'anno 2011) e le sanzioni correlate. L'avviso contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, interposizione fittizia di manodopera, costi non deducibili e IVA non detraibile. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) motivazione apparente e violazione di legge in relazione all'art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.; (2) omesso esame di fatti controversi e decisivi; (3) censura sul rilievo circa la mancata consegna della documentazione contabile e applicazione dell'art. 32 DPR 600/1973; (4) violazione del termine dilatorio di 60 giorni e mancata redazione del processo verbale di constatazione (art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212 e norme correlate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (motivazione apparente della sentenza di appello) e ha cassato la sentenza della CTR rinviando la causa alla Corte tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto tendeva alla riconsiderazione dei fatti di merito; il quarto motivo è stato ritenuto infondato, con la precisazione che il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applica alle verifiche svolte nei locali dell'impresa (accessi/ispezioni/verifiche in sede) e non alle verifiche svolte "a tavolino", e che nel caso di specie le operazioni si erano concluse con PVC del 31/10/2014 e l'avviso era stato notificato il 07/01/2016, quindi il termine era rispettato. È stata altresì dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di Maria Antonella Barcellona in qualità di ex amministratore. La causa è quindi rimessa per nuovo esame; le spese di giudizio di cassazione sono allocate secondo dispositivo.

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di 60 giorni decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e tutela il contraddittorio endoprocedimentale. Tuttavia tale termine opera esclusivamente se le verifiche sono svolte nei locali dell'impresa (accesso/ispezione/verifica in sede); non si applica alle verifiche "a tavolino" svolte presso l'Amministrazione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4

    La norma prevede l'inutilizzabilità della documentazione nei casi tassativamente indicati; nel caso esaminato la CTR non ha affermato che il comportamento della società avesse reso inutilizzabile la documentazione fornita, ma che l'assenza dalla sede e la mancata consegna avessero legittimato l'accertamento induttivo dell'Ufficio. La Corte ha ritenuto che la censura tendesse a riesaminare fatti di merito, rendendo il motivo inammissibile.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    Norma richiamata nel quadro delle contestazioni IVA; la decisione utilizza principi collegati alla deducibilità/indetraibilità dell'IVA in caso di fatture per operazioni inesistenti ma non muta la valutazione di merito già compiuta dal giudice di merito.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato in relazione al corretto svolgimento del procedimento di impugnazione e alla motivazione delle decisioni di merito; la Corte ha rilevato che la motivazione di appello non può limitarsi a un richiamo 'per relationem' alla sentenza di primo grado senza esporre le ragioni specifiche che giustificano la conferma.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato con riferimento al principio del giusto processo e alla necessità che il giudice renda intelligibile la ratio decidendi; la motivazione apparente che non consente di comprendere il percorso logico della decisione integra un vizio rilevante.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma (motivi di cassazione)

    Fondamento procedurale del ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, omissione di motivazione). La Corte ha accolto il vizio relativo alla motivazione apparente ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di appello non può limitarsi a un rinvio 'per relationem' alla decisione di primo grado: il giudice d'appello deve esporre i punti salienti e le ragioni che giustificano la conferma o la riforma, pena la declaratoria di motivazione apparente e la cassazione per "error in procedendo".
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 l. n. 212/2000 tutela il contraddittorio endoprocedimentale solo quando le verifiche siano svolte nei locali dell'impresa (accesso/ispezione/verifica in sede). Per le verifiche "a tavolino" l'obbligo non opera allo stesso modo; va sempre verificato se e quando sia stato consegnato il PVC e da quale data decorre il termine.
  • La mancata consegna documentale o l'assenza dalla sede può legittimare l'Amministrazione a procedere mediante accertamento induttivo; la contestazione di tale comportamento in Cassazione deve mirare a un vizio di diritto o di motivazione e non alla semplice rivalutazione dei fatti di merito.
  • In Cassazione non è consentita la trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: le questioni di fatto decise in doppio grado conforme sono di regola inammissibili se presentate come nuove rivalutazioni.
  • L'intervento in causa di un ex amministratore dopo il fallimento della società è inammissibile: la rappresentanza e la legittimazione processuale del curatore fallimentare sono necessarie per la prosecuzione del giudizio nei confronti della società fallita.
  • Se si prospetta la nullità o vizio della motivazione di una sentenza di appello, è opportuno evidenziare in modo puntuale le parti non motivate, mostrando in che modo la decisione non renda percepibile la ratio decidendi, con richiami precisi alle parti omesse o contraddittorie della decisione impugnata.

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