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Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 3583 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Mancata menzione delle osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Nullità dell'avviso di accertamento - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la decisione della C.T.R. in relazione alla deducibilità di una perdita su crediti verso D.G. s.r.l. e alla deduzione di costi relativi a fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse dalla subappaltatrice G.S. s.r.l., sostenendo che la contribuente fosse consapevole dell'inesistenza delle operazioni. La società, con ricorso incidentale, aveva dedotto la nullità degli avvisi di accertamento perché non menzionavano né valutavano espressamente le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia quello incidentale della contribuente. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dell'Agenzia, perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dalla C.T.R., la quale aveva adeguatamente motivato sulla documentazione relativa alla subappaltatrice e sullo stato prefallimentare della debitrice. Ha inoltre escluso la nullità degli avvisi: il mancato riferimento espresso alle osservazioni del contribuente non comporta di per sé l'invalidità dell'atto, quando sia stato rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni e non vi sia una specifica previsione normativa di nullità né una lesione concreta di diritti o garanzie. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori; l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    La norma impone all'amministrazione di consentire al contribuente la presentazione di osservazioni e di rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni. La violazione del termine può determinare la nullità dell'avviso, mentre la mancata menzione espressa delle osservazioni nell'atto non determina automaticamente nullità, in assenza di una specifica previsione o di una concreta lesione di garanzie.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

    L'obbligo di motivazione richiede l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche dell'accertamento, ma non impone necessariamente una confutazione analitica o una menzione espressa di ogni osservazione presentata dal contribuente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Il giudizio di cassazione non costituisce un nuovo grado di merito: non consente di sollecitare una diversa valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice d'appello, salvo specifici vizi di motivazione o violazioni processuali dedotti nei limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • La mancata menzione nell'avviso di accertamento delle osservazioni presentate dal contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'atto.
  • È decisivo verificare se l'amministrazione abbia rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; la sua violazione è distinta dalla semplice omissione di una risposta espressa alle osservazioni.
  • La nullità di un atto tributario richiede una specifica previsione normativa oppure una violazione talmente grave di diritti o garanzie da impedire all'atto di produrre effetti.
  • Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: occorre dimostrare uno specifico vizio giuridico o motivazionale della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito indica le prove esaminate e rende comprensibile il ragionamento seguito, la motivazione normalmente non è censurabile in cassazione solo perché una parte ne propone una lettura diversa.

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