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Ordinanza

Ordinanza n. 2618/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Palermo); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e gli atti di svolgimento, correzione e valutazione della prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti normativi e amministrativi della procedura di accesso ai corsi di Medicina per l'anno accademico 2025/2026, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità dei criteri introdotti dal D.M. n. 1115/2025 per la formazione della graduatoria, la mancata valorizzazione delle insufficienze e dei punteggi complessivi, la modifica sopravvenuta delle regole, la violazione della par condicio e del principio di anonimato per l'assenza di schermatura delle aule o di metal detector, irregolarità nelle operazioni di correzione e nella gestione dei quesiti e dei codici identificativi, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità delle attività didattiche, l'eccesso di delega e la violazione degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. per l'esclusione dalla riforma delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese. È stata inoltre contestata la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti mediante ulteriori scorrimenti. La ricorrente, avendo conseguito una sola sufficienza nel semestre filtro, era stata ammessa alla graduatoria in applicazione della disciplina sopravvenuta e immatricolata in una sede diversa da quella indicata come prima preferenza, Medicina Palermo.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In sede sommaria ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, articolato in sezioni e fasce con bonus differenziati, perché volto a bilanciare la copertura dei posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. La disciplina sopravvenuta è stata ritenuta compatibile con il d.lgs. n. 71/2025 e riconducibile alla discrezionalità tecnica ministeriale; la ricorrente, inoltre, ha beneficiato proprio dell'ampliamento della platea di candidati ammessi alla graduatoria, sicché l'eventuale caducazione della disciplina le avrebbe arrecato pregiudizio determinando l'esclusione dalla procedura. È stata esclusa la rilevanza della mera disponibilità di posti residui, destinabili anche a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi, e non è stata ravvisata una prova di resistenza idonea a dimostrare che la ricorrente avrebbe ottenuto la sede preferita in assenza delle illegittimità dedotte. Le censure sull'anonimato sono state ritenute fondate su una ricostruzione ipotetica e non dimostrativa di una concreta possibilità di alterazione della valutazione, considerato il confezionamento sigillato degli elaborati, la correzione informatizzata e il successivo abbinamento tra codici e identità. Sono state invece ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio le questioni relative alla predeterminazione delle risposte corrette, agli elenchi dei sinonimi ammessi, alle procedure di correzione, al funzionamento del sistema informatico, ai criteri valutativi e ai verbali di correzione; il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle Università di fornire chiarimenti documentati entro quaranta giorni. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza. È stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, con termini perentori. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni resistenti; è stata inoltre disposta la notificazione dell'ordinanza al CINECA.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l'istanza.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro legislativo della riforma dell'accesso ai corsi di Medicina e rimette alla disciplina ministeriale la formazione della graduatoria e la disciplina della rinuncia alle votazioni del semestre filtro.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce un sistema di graduatoria articolato in sezioni e fasce, ammettendo anche candidati privi di tutte le sufficienze e attribuendo bonus differenziati per preservare l'ordine di priorità tra le diverse categorie.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina le modalità di attuazione del nuovo accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l'a.a. 2025/2026.

  • D.M. n. 454 del 16 luglio 2025

    Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede l'ambito di applicazione della riforma, la cui esclusione temporanea per università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta, in sede cautelare, costituzionalmente rilevante o manifestamente infondata.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, allo stato, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega non imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni organizzative e dalla transizione graduale alla riforma, quindi non arbitraria.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione non è stata ritenuta adeguatamente specificata né concretamente riferita alla posizione della ricorrente.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, imponendo comunque l'indicazione nominativa dei destinatari.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio sull'anonimato enunciato dall'Adunanza plenaria; non costituisce oggetto di rimessione nel presente provvedimento.

Massime di principio

  • In una procedura nazionale di accesso universitario, l'amministrazione può articolare la graduatoria in sezioni e fasce con punteggi compensativi differenziati quando tale struttura sia coerente con la normativa primaria, preservi la priorità dei candidati che hanno rispettato le regole originarie e persegua contestualmente la copertura dei posti e la continuità didattica.
  • La disciplina sopravvenuta che amplia la platea dei candidati ammessi alla graduatoria non è utilmente impugnabile dal candidato che abbia potuto accedere alla graduatoria e ottenere l'immatricolazione proprio grazie a tale disciplina, se l'eventuale annullamento comporterebbe la sua esclusione: manca in tal caso un interesse concreto e attuale, non potendosi pretendere l'applicazione selettiva dei soli effetti favorevoli della normativa.
  • La mera disponibilità di posti residui in una procedura nazionale di accesso programmato non attribuisce automaticamente il diritto a ulteriori scorrimenti o alla riassegnazione presso la sede preferita, quando la disciplina consenta di destinare quei posti anche a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi e tale scelta sia giustificata dalle esigenze organizzative e didattiche del sistema.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede non una mera irregolarità formale o una possibilità astratta di conoscenza dell'identità del candidato, ma una violazione non irrilevante, concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione e sul risultato della procedura.
  • In sede cautelare, le censure tecniche sulle modalità di correzione, sui criteri di valutazione, sui sinonimi ammessi e sul funzionamento dei sistemi informatici possono giustificare incombenti istruttori quando non siano valutabili mediante la sola cognizione sommaria, anche se non determinano immediatamente l'accoglimento della sospensiva.
  • L'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è autorizzabile quando l'elevato numero dei controinteressati renda oggettivamente e sommamente difficile la notificazione ordinaria; la pubblicazione deve tuttavia contenere l'elenco nominativo dei destinatari e il testo degli atti processuali, non potendo ridursi a mera pubblicità indistinta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariProcesso amministrativo telematicoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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