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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25759/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato il rigetto dell'istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente contestava la ritenuta non occasionalità dell'agevolazione mafiosa: in particolare la valutazione relativa all'acquisto del fondo di Martone (sostenendo travisamento dei fatti, apoditticità della motivazione sul prezzo e rilevanza attenuata per la data dei fatti, 2015) e gli elementi relativi ai rapporti con il clan Zagaria (contestando la proprietà del terreno attribuita a Francesco Zagaria, sostenendo la occasionalità dell'intervento di Zagaria e negando il coinvolgimento nella ditta di autonoleggio del fratello). Il ricorso per cassazione sollecitava la riconsiderazione degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di non occasionalità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ha dedotto censure di merito e non violazioni di legge, mentre il giudizio di non occasionalità dell'agevolazione è fondato su motivazione non apparente ancorata agli elementi probatori del procedimento penale e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zagaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma disciplina l'applicazione del controllo giudiziario per le imprese colpite da infiltrazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che il ricorso impugnava valutazioni di fatto relative alla non occasionalità dell'agevolazione, mentre il controllo di legittimità in Cassazione è limitato alle questioni di diritto.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamata per segnalare l'assoluzione nel procedimento penale per estorsione aggravata; la Corte ha però ritenuto che l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 non impone la rivalutazione del complesso probatorio utilizzato nel procedimento per misure di prevenzione.

  • Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020 (Biessemme s.r.l.)

    Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione può dedurre solo vizi di diritto, non una nuova valutazione degli elementi di fatto.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese e alle somme da versare: supporta il principio che la condanna per spese e ammende è compatibile quando il ricorso sia ritenuto infondato o inammissibile non per colpa grave, ma comunque senza escludere responsabilità economica del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure di prevenzione (art. 34-bis d.lgs. 159/2011), verifica principalmente la legittimità e la corretta applicazione del diritto; non è luogo per rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito, salvo vizi giuridici.
  • Le valutazioni sulla "non occasionalità" dell'agevolazione mafiosa si fondano su un apprezzamento complessivo degli elementi probatori (atti del procedimento penale, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, documentazione) e possono includere fatti anche antecedenti se indicativi di un persistente ruolo di "inquinamento mafioso".
  • Un'assoluzione penale ai sensi dell'art. 530 c.p.p. non impedisce automaticamente che, in sede di misure di prevenzione, si riconoscano profili di infiltrazione o vantaggi economici derivanti da rapporti con organizzazioni mafiose quando il giudice trova elementi probatori diversi e valutazioni di natura preventiva/difensiva.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute attendibili e corroborate, possono costituire elemento significativo per l'accertamento di rapporti stabili con organizzazioni mafiose ai fini delle misure di prevenzione.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di fatto (travisamento, apoditticità delle conclusioni, valutazione del peso probatorio) è generalmente inammissibile; gli sforzi difensivi devono mirare a evidenziare errori di diritto o vizi istruttori rilevanti in diritto.

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