L.R. Toscana 51/2018
Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Toscana, l’uso del rispetto degli obblighi vaccinali come requisito per l’iscrizione e la permanenza in nidi, servizi per la prima infanzia, scuole dell’infanzia e strutture per minori, prevedendo procedure semplificate di verifica, attività di informazione sanitaria, monitoraggio degli eventi avversi e una relazione annuale della Giunta dal 2019. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Prevenzione vaccinale per minori e strutture educative in Toscana
Prevenzione vaccinale e tutela della salute dei minori
La legge regionale toscana rafforza il ruolo della vaccinazione come strumento di prevenzione primaria, ponendo al centro la tutela della salute pubblica e, in particolare, dei minori e del loro contesto relazionale. La disciplina si applica nel territorio della Regione Toscana.
Requisito vaccinale per accesso e permanenza nei servizi per l’infanzia e nelle strutture per minori
Il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa statale è richiesto per l’iscrizione annuale:
- ai nidi d’infanzia;
- ai servizi integrativi per la prima infanzia;
- alla scuola dell’infanzia.
Lo stesso requisito è richiesto anche per l’ammissione e la permanenza nelle strutture per minori individuate dalla legge regionale sui servizi sociali. I responsabili delle strutture verificano il rispetto degli obblighi acquisendo la documentazione prevista dalla normativa statale.
Verifica degli adempimenti e semplificazione amministrativa
Le procedure applicative sono improntate a semplificazione ed efficienza amministrativa, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli oneri per i cittadini. La verifica dello stato vaccinale avviene tramite scambio diretto di informazioni tra pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati, utilizzando la procedura web di consultazione dell’anagrafe vaccinale regionale.
Se dalla consultazione non risulta adempiuto l’obbligo vaccinale, resta fermo l’onere del cittadino di produrre le attestazioni richieste dalla normativa nazionale.
Omissione o differimento della vaccinazione
Per l’iscrizione, l’ammissione e la permanenza nei servizi e nelle strutture indicati, la vaccinazione può essere omessa o differita quando vi siano accertati pericoli concreti per la salute del minore, in relazione a specifiche condizioni cliniche, in conformità alla normativa statale richiamata.
Informazione, sensibilizzazione e ruolo delle aziende sanitarie
Il servizio sanitario regionale garantisce attività di informazione e sensibilizzazione in materia vaccinale, con attenzione all’ascolto dei genitori e a un’informazione personalizzata.
Le aziende sanitarie devono in particolare:
- organizzare programmi di formazione sulla consulenza vaccinale per personale sanitario e pediatri di libera scelta;
- prevedere o rafforzare punti informativi dedicati, inclusi i punti nascita, per illustrare l’importanza dei vaccini, rispondere ai quesiti delle famiglie e spiegare misure di igiene e prevenzione;
- promuovere accordi con i responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia per azioni di prevenzione e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento del personale docente.
Le aziende sanitarie effettuano inoltre un monitoraggio annuale dei progressi delle iniziative di sensibilizzazione.
Sorveglianza degli eventi avversi post-vaccinazione
Il monitoraggio degli eventi avversi a seguito di vaccinazione è svolto nell’ambito del sistema regionale di sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici. La vaccino-vigilanza comprende raccolta, valutazione, analisi e comunicazione degli eventi avversi successivi all’immunizzazione, anche in relazione alla disciplina statale richiamata.
Direttive della Giunta regionale
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce in particolare:
- le azioni per valorizzare il ruolo del pediatra di libera scelta;
- le campagne triennali di comunicazione e informazione in materia di prevenzione vaccinale.
Controllo consiliare e relazione annuale
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e valuta i risultati conseguiti. A decorrere dal 2019, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta trasmette alla commissione consiliare competente una relazione con:
- i risultati sulla copertura dei vaccini obbligatori;
- le attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori e di formazione del personale sanitario;
- eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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