L.R. Toscana 53/2018
Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana riapre, dal giorno di entrata in vigore al 31 dicembre 2018, i termini per regolarizzare in forma agevolata l’imposta regionale su alcune concessioni statali relative a demanio e patrimonio indisponibile dello Stato, per annualità fino al 2015. Modifica inoltre le leggi regionali su canoni, concessioni idriche e fondo per interventi strategici, con norme transitorie ed economiche.
Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta su concessioni statali e modifiche alla disciplina toscana delle concessioni idriche
Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni statali
La legge interviene in Toscana per riaprire, in via temporanea, la possibilità di definire in forma agevolata l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Contestualmente modifica la disciplina regionale delle concessioni idriche e del servizio idrico integrato.
Regolarizzazione agevolata: ambito temporale e oggettivo
Dal giorno di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2018 è riaperto il termine per la regolarizzazione agevolata dell’imposta non corrisposta, oppure ancora in corso di accertamento, con riferimento agli anni d’imposta fino al 2015.
Rientrano nella disciplina anche i pagamenti già effettuati in forme connesse alla precedente agevolazione, con effetti specifici sul trattamento di somme versate e rimborsi.
Effetti sui pagamenti già effettuati
La norma disciplina tre ipotesi principali:
- sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata eseguiti fino all’entrata in vigore della legge, ai quali non si applica la disciplina del comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 81/2015;
- i pagamenti effettuati in via ordinaria, ai sensi della l.r. 81/2015, a seguito di avviso di accertamento e fino all’entrata in vigore della legge, sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, senza rimborso di eventuali eccedenze;
- per i pagamenti ordinari effettuati fino alla medesima data è riconosciuto il rimborso della differenza tra l’importo versato in via ordinaria e la somma agevolata prevista dalla l.r. 81/2015.
Il rimborso è disposto direttamente dalla Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento, anche mediante compensazione con l’imposta dovuta.
Relazione della Giunta al Consiglio
Entro giugno 2019 la Giunta regionale deve presentare al Consiglio una relazione sulle misure adottate per attuare la disciplina di riapertura dei termini.
Modifiche alla disciplina regionale delle concessioni idriche
La legge introduce un’esclusione espressa: le disposizioni della l.r. 57/2017 non si applicano alle concessioni idroelettriche di grande derivazione.
Inoltre, per gli accordi sostitutivi e di semplificazione e per il riordino delle concessioni esistenti o in corso di rilascio, viene precisato che:
- gli accordi possono essere stipulati anche ai sensi dell’articolo 11 della l. 241/1990;
- gli accordi aventi ad oggetto concessioni di derivazione di acque devono rispettare le procedure del r.d. 1775/1933, del regolamento regionale 61/R/2016 e del d.lgs. 152/2006;
- il riordino dei rapporti concessori per il servizio idrico integrato deve seguire le medesime procedure e la disciplina ambientale richiamata.
Accorpamento di concessioni di derivazione
Quando gli accordi e il riordino determinano l’accorpamento, in capo a un unico titolare, di più concessioni sullo stesso corpo idrico sotterraneo o, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, l’operazione è ammessa nel rispetto delle procedure richiamate e con questi limiti:
- resta ferma la durata di ciascuna singola concessione accorpata, oppure la durata massima stabilita dalla legge in caso di prolungamento;
- per le piccole derivazioni idroelettriche l’aggregazione non può superare complessivamente 3000 kW.
Modifiche transitorie alla l.r. 77/2016
Per le disposizioni transitorie relative all’occupazione e utilizzazione senza titolo da parte di soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato, vengono prorogati alcuni termini al 31 gennaio 2019 e al 31 dicembre 2018.
Inoltre viene soppressa, nel comma 16-ter, il richiamo alle penalità previste dalla l.r. 57/2017.
Fondo per gli interventi strategici dell’autorità idrica
Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo, l’autorità idrica istituisce un apposito fondo. Il fondo è alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall’Autorità nazionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dal rimborso previsto dalla disciplina agevolata sono quantificati in 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e sono coperti con risorse già allocate nel bilancio regionale 2018-2020. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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