L.R. Toscana 57/2018
Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge chiarisce che i titolari delle piscine private ad uso collettivo già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della l.r. 8/2006 non erano tenuti a presentare la SCIA. La norma ha efficacia interpretativa e si applica solo a tale fattispecie residuale.
Interpretazione autentica su SCIA per piscine private ad uso collettivo
Interpretazione autentica sulla SCIA per le piscine private ad uso collettivo
La legge regionale Toscana 16 ottobre 2018, n. 57 interviene in via di interpretazione autentica sulla disciplina delle piscine ad uso natatorio contenuta nella l.r. 8/2006. L’obiettivo è chiarire l’ambito dell’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività per una specifica categoria di impianti.
Ambito di applicazione
La disposizione riguarda esclusivamente i titolari delle piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006.
Il chiarimento vale per gli impianti:
- già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 5 della l.r. 8/2006;
- situati nel territorio della Regione Toscana.
Effetto dell’interpretazione autentica
In base al combinato disposto dell’articolo 14, comma 1, e dell’articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006, la legge stabilisce che i titolari delle piscine rientranti nella fattispecie sopra indicata non sono soggetti all’obbligo di presentazione della SCIA.
Si tratta quindi di una precisazione normativa che esclude l’obbligo di segnalazione per gli impianti già operativi alla data di riferimento, evitando applicazioni retroattive o interpretazioni estensive dell’adempimento.
Portata pratica
La norma ha natura chiarificatrice e si riferisce a una platea circoscritta di impianti già esistenti al momento di efficacia del regolamento attuativo. Non introduce una disciplina generale nuova, ma definisce il regime applicabile a quel segmento di piscine private ad uso collettivo.
Attualità della disposizione
La legge è un atto di interpretazione autentica riferito a una fattispecie ormai storicamente determinata; per questo ha utilità soprattutto ricostruttiva, più che applicativa in nuovi procedimenti. Tuttavia il contenuto interpretativo resta rilevante per la corretta lettura della l.r. 8/2006.
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