L.R. Toscana 56/2018
Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana interviene sulla disciplina regionale del personale: precisa che la capacità assunzionale della Giunta e degli enti dipendenti deve comunque rispettare i limiti di spesa dell’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006; inoltre elimina, per il reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato, il rinvio alle procedure di mobilità ex art. 34-bis d.lgs. n. 165/2001. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Capacità assunzionale regionale e reclutamento speciale per il superamento del precariato
Capacità assunzionale regionale e reclutamento speciale per il superamento del precariato
La legge regionale Toscana 12 ottobre 2018, n. 56 interviene su due discipline già vigenti in materia di personale della Regione e degli enti dipendenti. L’obiettivo è da un lato precisare i vincoli alla capacità assunzionale, dall’altro agevolare il reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato.
Capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti
La modifica alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 chiarisce che, nell’ambito della capacità assunzionale prevista per la Giunta regionale e per gli enti dipendenti, deve comunque essere garantito per ciascun soggetto il rispetto dei limiti di spesa derivanti dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In sostanza, la facoltà di assunzione resta subordinata al contenimento della spesa di personale secondo i vincoli statali richiamati dalla norma regionale.
Reclutamento speciale per il superamento del precariato
La legge modifica anche la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32, sopprimendo nel comma 1 dell’art. 1 il riferimento al preventivo espletamento delle procedure di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ne deriva che, per le immissioni in ruolo di personale a tempo indeterminato effettuate nell’ambito del reclutamento speciale disciplinato dalla l.r. 32/2018, non opera più quell’obbligo preliminare di verifica/attivazione delle procedure richiamate dalla norma statale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Trattandosi di modifiche puntuali a discipline del personale, il provvedimento è ancora rilevante solo per gli effetti sulle norme regionali richiamate, ma non contiene disposizioni temporanee autonome o scadenze proprie.
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