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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9347 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che il condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002 non obbligasse l'Amministrazione a riconoscere il credito IVA di 414.125 euro indicato dalla società nella dichiarazione relativa al 2002. In particolare, l'Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 9, contestando sia l'effetto preclusivo generale attribuito al condono sia l'interpretazione secondo cui la definizione automatica avrebbe impedito ogni controllo sul credito IVA dichiarato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea l'applicazione del condono tombale all'IVA, poiché una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento e alla riscossione dell'imposta contrasta con il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA. Inoltre, ha chiarito che il condono può eliminare debiti fiscali, ma non rende intangibili i crediti IVA esposti dal contribuente: l'Ufficio conserva il potere di verificarli e contestarli.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10

    La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate

    La disposizione non impedisce all'Amministrazione finanziaria di controllare e contestare i crediti fiscali indicati dal contribuente. Il condono può incidere sui debiti, ma non consolida automaticamente l'esistenza o l'importo dei crediti IVA.

  • Sesta direttiva IVA, artt. 2 e 22

    Gli Stati membri devono assicurare l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA. Sono incompatibili con tali obblighi misure nazionali che comportino una rinuncia generale o indiscriminata al controllo e alla riscossione dell'imposta.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 luglio 2008, causa C-132/06

    La disciplina italiana del condono IVA prevista dalla legge n. 289 del 2002 è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione nella parte in cui determina una rinuncia generalizzata all'accertamento delle operazioni imponibili.

Massime di principio

  • Un condono fiscale non rende automaticamente intangibili i crediti IVA indicati in dichiarazione: l'Amministrazione può verificarne l'effettiva spettanza e contestarli.
  • Le norme nazionali sul condono devono essere disapplicate quando contrastano con norme dell'Unione europea direttamente applicabili, anche d'ufficio e in qualsiasi fase del processo.
  • In materia di IVA, non sono generalmente ammissibili sanatorie che comportino una rinuncia generalizzata o indiscriminata dello Stato all'accertamento e alla riscossione dell'imposta.
  • La definizione agevolata può incidere sui debiti tributari oggetto della sanatoria, ma non equivale a un riconoscimento dell'esistenza, validità o misura dei crediti fiscali dichiarati.
  • In una controversia analoga, occorre distinguere tra effetti del condono sui debiti e potere dell'Ufficio di controllare i crediti, nonché verificare la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea.

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