Cassazione Penale, Sentenza n. 16118/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita dal 12/09/2015 al 14/04/2016 in un procedimento per il delitto previsto dall'art. 12 d.lgs. 25/07/1998 n. 286 (trasporto illecito di cittadini pakistani). Le corti di merito avevano assolto l'imputato (Tribunale di Udine 04/07/2016, conferma Corte d'Appello 05/03/2019). La Corte della riparazione aveva invece ritenuto ostativa la "colpa grave" attribuendo rilievo a: 1) presunto trasporto dall'Austria (che le sentenze di merito avevano invece ritenuto non provato), 2) il silenzio tenuto nell'interrogatorio di garanzia, e 3) il rifiuto di fornire la password del cellulare agli operanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso su entrambi i motivi. Ha ritenuto che: 1) il giudice della riparazione, pur avendo valutazione autonoma, non può valorizzare fatti che il giudice di merito ha escluso o ritenuto non provati; la Corte della riparazione aveva errato nel dar rilievo al presunto trasporto dall'Austria non accertato dai giudici di merito; 2) in seguito alla modifica normativa (d.lgs. n. 188/2021) l'esercizio del diritto al silenzio e il mancato consenso a fornire codici di accesso non possono, di per sé, costituire condotta ostativa ai fini della riparazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello di Trieste per nuovo esame, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo."
La Corte interpreta la norma nel senso che il diritto al silenzio non può essere valorizzato come elemento ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione non può riguardare il mancato rispondere come colpa grave.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma citata per indicare la forma di proscioglimento/assoluzione pronunciata in primo grado (sentenza di assoluzione).
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Riferimento alla norma penale contestata (illecito connesso all'immigrazione - favoreggiamento/trasporto illecito di stranieri).
d.lgs. n. 188 del 08/11/2021
Ha riformulato l'art. 314 c.p.p. per recepire la Direttiva (UE) 2016/343; la riforma sancisce che l'esercizio del diritto al silenzio non incide sul diritto alla riparazione.
Direttiva (UE) 2016/343
Richiamata come fonte comunitaria che ha imposto l'adeguamento delle garanzie procedurali (presunzione di innocenza, diritto a non autoincriminarsi), motivando la modifica normativa che tutela il diritto al silenzio.
art. 64, comma 3, lettera b) cod. proc. pen.
Riferimento alla disposizione che disciplina il diritto dell'indagato/imputato a non rispondere; la Corte ha ritenuto che questo diritto non possa essere utilizzato come base per escludere la riparazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma sulla sussistenza di dolo o colpa grave, ma non può valorizzare fatti che il giudice di merito ha ritenuto non provati o ha escluso sul piano fattuale.
- L'esercizio del diritto al silenzio (incluso il rifiuto di fornire password o codici) non può, di per sé, costituire condotta ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione dopo la riforma del d.lgs. n.188/2021 che recepisce la Direttiva 2016/343.
- Per negare la riparazione il giudice deve individuare comportamenti diversi e specifici, anteriori o successivi al provvedimento restrittivo, che abbiano effettivamente contribuito a creare una falsa apparenza di fondatezza delle accuse.
- Se il provvedimento restrittivo si fondava su indizi che successivamente si rivelano infondati, l'analisi deve concentrarsi su quale fosse l'apparenza degli elementi disponibili al giudice della cautela e se il comportamento dell'indagato abbia concretamente rafforzato tale apparenza.
- In pratica, la mera omissione di collaborazione non è più automaticamente sanzionabile ai fini della riparazione; è necessario un nesso causale concreto tra comportamento dell'indagato e la formazione di un quadro indiziario gravemente ingannevole.
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